Direttiva 2024/1438
Direttiva (UE) 2024/1438 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all’alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2024/1438 aggiorna il quadro UE per miele, succhi di frutta, confetture e latte conservato, con l’obiettivo di migliorare l’informazione al consumatore, favorire scelte alimentari più sane e garantire un migliore funzionamento del mercato interno. Introduce regole più dettagliate sull’origine del miele, nuove categorie di succhi a tasso ridotto di zuccheri, modifiche alle denominazioni e alla composizione di confetture e marmellate, e una nuova possibilità di trattamento per alcuni tipi di latte conservato. Prevede inoltre poteri delegati e di esecuzione per la Commissione, nonché un termine di recepimento e una disciplina transitoria per l’adeguamento degli operatori.
Modifica le direttive UE su miele, succhi di frutta, confetture e latte conservato per aggiornare regole di composizione ed etichettatura, rafforzare la trasparenza sull’origine e introdurre nuove categorie/procedure di controllo.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti alimentari disciplinati dalle direttive 2001/110/CE (miele), 2001/112/CE (succhi di frutta e prodotti analoghi), 2001/113/CE (confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni) e 2001/114/CE (taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato). Riguarda operatori della filiera alimentare, produttori, importatori e autorità competenti degli Stati membri; incide in particolare su etichettatura, composizione, denominazioni di vendita, controlli e tracciabilità. Prevede misure transitorie per i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 14 giugno 2026 e lascia agli Stati membri alcuni margini discrezionali, ad esempio su talune denominazioni tradizionali e su specifiche opzioni di etichettatura/origine.
Direttiva (UE) 2024/1438: modifica delle norme su miele, succhi di frutta, confetture e latte conservato
La direttiva aggiorna quattro direttive di settore per rafforzare l’informazione al consumatore, aumentare la trasparenza sull’origine, contrastare le frodi e favorire prodotti con profili nutrizionali più coerenti con gli obiettivi del Green Deal e della strategia "Dal produttore al consumatore". L’intervento è di armonizzazione e mira a evitare difformità nazionali che possano confondere i consumatori o ostacolare il mercato interno.
Ambito e struttura dell’intervento
La direttiva incide su:
- direttiva 2001/110/CE sul miele;
- direttiva 2001/112/CE sui succhi di frutta e prodotti analoghi;
- direttiva 2001/113/CE su confetture, gelatine, marmellate di frutta e crema di marroni;
- direttiva 2001/114/CE su taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato.
L’intervento riguarda denominazioni di vendita, etichettatura, composizione, trattamenti autorizzati, controlli, metodi di analisi e alcune previsioni di tracciabilità/origine. Rimane centrale il rinvio al regolamento (UE) n. 1169/2011 per le informazioni alimentari ai consumatori.
Miele: origine, trasparenza e controlli
Per il miele, la direttiva rafforza in modo significativo l’etichettatura dell’origine. Il paese o i paesi in cui il miele è stato raccolto devono essere indicati in etichetta; se il miele è una miscela di più origini, le indicazioni vanno riportate nel campo visivo principale in ordine decrescente di quota di peso, con la percentuale di ciascuna origine. È prevista una tolleranza del 5% per ogni quota, calcolata sulla documentazione di tracciabilità dell’operatore.
Gli Stati membri possono introdurre una deroga limitata per miscele con più di quattro paesi d’origine, quando le quattro quote maggiori superano complessivamente il 50% della miscela: in tal caso può essere indicata in percentuale solo la quota delle quattro origini maggiori, mentre le altre restano indicate in ordine decrescente senza percentuale. Per confezioni inferiori a 30 grammi è ammesso il ricorso al codice ISO 3166-1 alpha-2.
Sul piano dei controlli, la Commissione deve adottare atti di esecuzione per i metodi di analisi volti a verificare la conformità del miele e, entro il 14 giugno 2028, quelli per individuare il miele adulterato. In via transitoria, gli Stati membri devono utilizzare, ove possibile, metodi internazionalmente convalidati, come quelli del Codex Alimentarius.
Miele: atti delegati e tracciabilità
La direttiva introduce l’articolo 4 bis nella direttiva 2001/110/CE e attribuisce alla Commissione un ampio potere delegato su profili tecnici e di qualità. In particolare, la Commissione potrà stabilire:
- il criterio per dire quando un miele è "principalmente" di origine floreale o vegetale;
- le caratteristiche compositive per evitare riscaldamenti o trattamenti che distruggano o inattivino sensibilmente gli enzimi naturali;
- criteri per verificare che il polline non sia stato eliminato o modificato in modo significativo;
- il contenuto minimo di polline nel miele per uso industriale;
- metodi e criteri per determinare il luogo di raccolta e requisiti di tracciabilità dal produttore/importatore al consumatore.
Gli atti delegati sulle lettere da b) a e) devono essere adottati entro il 14 giugno 2029 e devono essere preceduti da studi di fattibilità; per la tracciabilità è richiesta anche l’analisi di soluzioni digitali, eventualmente basate su un codice di identificazione univoco. La Commissione è inoltre tenuta a prevedere adeguate disposizioni transitorie per i prodotti già immessi sul mercato.
Miele: piattaforma tecnica
È istituita una piattaforma di supporto alla Commissione, composta da rappresentanti degli Stati membri, autorità competenti, laboratori designati, portatori di interesse della filiera, società civile, esperti nominati a titolo personale e mondo accademico. La piattaforma deve raccogliere dati sui metodi di autenticità, formulare raccomandazioni per un sistema di tracciabilità UE, suggerire eventuali aggiornamenti dei parametri di qualità e contribuire alla futura istituzione di un laboratorio di riferimento dell’Unione.
Succhi di frutta: dichiarazione sugli zuccheri e nuove categorie
Per i succhi di frutta, la direttiva introduce una dicitura facoltativa che può comparire nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto: "i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti". La finalità è chiarire ai consumatori che, a differenza di altri prodotti analoghi, i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti.
Vengono inoltre create tre nuove categorie di prodotto:
- succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri;
- succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri;
- succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri.
La riduzione degli zuccheri naturalmente presenti deve essere almeno del 30% rispetto al prodotto di riferimento; i prodotti devono conservare le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali. Non sono ammessi edulcoranti nella fabbricazione di queste categorie. La direttiva consente che tali prodotti siano ottenuti mediante processi autorizzati, tra cui filtrazione su membrana e fermentazione mediante lievito.
Succhi di frutta: ingredienti, trattamenti e denominazioni specifiche
Gli allegati della direttiva 2001/112/CE sono ampiamente aggiornati. Tra le principali novità:
- le proteine vegetali per chiarificazione includono anche quelle derivate da semi di girasole;
- per i prodotti a tasso ridotto di zuccheri è ammesso il reintegro dell’acqua persa nel processo di riduzione;
- per i nettari di frutta restano possibili zuccheri e/o miele entro limiti percentuali differenziati, nonché edulcoranti nei casi consentiti;
- è consentito l’uso di succo di limone o limetta, concentrato o meno, per correggere il gusto acido entro 3 g/l, espressi in acido citrico anidro;
- è inserita la denominazione specifica "acqua di cocco" come sinonimo di succo di cocco, utilizzabile in più lingue ufficiali dell’Unione.
È inoltre chiarito che, per il succo di cocco concentrato da ricostituzione, si applica un livello minimo Brix nell’allegato V.
Succhi di frutta: controlli e relazione sull’origine
La Commissione può adottare atti di esecuzione per i metodi di analisi destinati a verificare la conformità dei prodotti disciplinati, con procedura d’esame e supporto del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. In attesa dei metodi di esecuzione, gli Stati membri devono utilizzare, ove possibile, metodi convalidati internazionalmente.
Entro il 14 giugno 2027 la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla fattibilità di diverse opzioni di etichettatura dell’origine dei frutti usati per fabbricare succhi e puree di frutta, con eventuale proposta legislativa.
Confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni: denominazioni e origine
La direttiva 2001/113/CE viene aggiornata sia sul piano delle denominazioni sia su quello della composizione. La disciplina specifica sul tenore di zucchero in etichetta viene soppressa, poiché il regolamento (UE) n. 1169/2011 rende già obbligatoria l’informazione nutrizionale.
Resta possibile, per gli Stati membri, autorizzare sul proprio territorio l’uso del termine "marmellata" come denominazione di vendita di "confettura", salvo per la confettura di agrumi. Per le marmellate di agrumi fabbricate con tre o più frutti, gli Stati membri che non adottano quella equivalenza terminologica possono autorizzare indicazioni come "marmellata di frutta mista" o "marmellata di [x] frutti".
La Commissione deve presentare entro il 14 giugno 2027 una relazione sulla fattibilità di etichettature che indichino il paese o i paesi d’origine dei frutti utilizzati per confetture, gelatine, marmellate di agrumi e crema di marroni.
Confetture e marmellate: composizione minima e ingredienti autorizzati
La direttiva modifica la definizione di confettura e confettura extra e aumenta le quantità minime di frutta/polpa richieste per 1 000 g di prodotto finito. In particolare:
- la confettura mantiene una struttura basata su zuccheri, polpa e/o purea di frutta, con soglie minime differenziate per alcune specie;
- la confettura extra richiede una quantità maggiore di frutta rispetto alla confettura ordinaria;
- la marmellata di agrumi deve contenere almeno 200 g di agrumi per 1 000 g di prodotto, di cui almeno 75 g provenienti dall’endocarpo;
- la denominazione "marmellata-gelatina" può essere usata quando il prodotto è privo di sostanze insolubili, salvo esigue quantità di scorza finemente tagliata.
La parte II dell’allegato I è riscritta: il tenore di sostanza secca solubile è, in linea generale, almeno del 60%, ma sono previste eccezioni per i prodotti a zuccheri ridotti conformi al regolamento (CE) n. 1924/2006 e per i prodotti in cui gli zuccheri sono sostituiti da edulcoranti. Gli Stati membri possono autorizzare denominazioni riservate anche per prodotti con tenore inferiore al 60%, in casi particolari.
Confetture: ingredienti aggiuntivi e additivi alimentari
L’allegato sugli ingredienti autorizzati viene aggiornato per chiarire che:
- il succo di frutta, concentrato o meno, è utilizzabile solo nella confettura;
- il succo di agrumi, concentrato o meno, è utilizzabile nella confettura, confettura extra, gelatina e gelatina extra ottenute da altri frutti;
- il succo di piccoli frutti rossi e il succo di barbabietole rosse sono ammessi solo in specifiche combinazioni di prodotto;
- gli oli essenziali di agrumi restano limitati a marmellate di agrumi e marmellate-gelatine;
- gli additivi alimentari devono essere autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1333/2008.
È inoltre soppresso il riferimento obsoleto dell’allegato III, parte B, punto 1.
Latte conservato: riduzione del lattosio e aggiornamenti normativi
La direttiva 2001/114/CE viene aggiornata per consentire un trattamento volto a ridurre il lattosio del latte mediante conversione in glucosio e galattosio. Le modifiche di composizione risultanti dal trattamento sono consentite solo se indicate sull’imballaggio in modo chiaramente visibile, leggibile e indelebile; resta comunque applicabile l’obbligo di etichettatura nutrizionale del regolamento (UE) n. 1169/2011.
Gli Stati membri possono limitare o vietare tali modifiche. Inoltre, tra i trattamenti autorizzati sono inclusi enzimi alimentari e additivi alimentari conformi ai regolamenti (CE) n. 1332/2008 e n. 1333/2008. Viene anche allineata la denominazione inglese "evaporated milk" alle norme internazionali richiamate.
Recepimento, applicazione e regime transitorio
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 14 dicembre 2025 e applicarle dal 14 giugno 2026. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
È prevista una clausola transitoria: i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 14 giugno 2026, conformemente alle direttive modificate, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e i destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Obiettivi generali e logica di armonizzazione
La direttiva interviene per allineare la normativa di settore al Green Deal e alla strategia "Dal produttore al consumatore", rafforzando trasparenza, informazione al consumatore, sostenibilità e corretto funzionamento del mercato interno. La base giuridica è l’articolo 43, paragrafo 2, TFUE. Il legislatore UE considera necessario un intervento armonizzato, poiché le divergenze nazionali sulle regole di etichettatura e composizione possono confondere i consumatori e ostacolare la libera circolazione dei prodotti.
Miele: etichettatura dell’origine e denominazioni
La direttiva 2001/110/CE è modificata imponendo che il paese d’origine in cui il miele è stato raccolto sia indicato in ეტichetta. Se il miele proviene da più paesi, le origini devono essere riportate nel campo visivo principale in ordine decrescente di quota di peso, con la percentuale di ciascuna origine e una tolleranza del 5% per ogni quota, calcolata sulla documentazione di tracciabilità dell’operatore. Gli Stati membri possono consentire, per miscele con più di quattro paesi d’origine e con le quattro quote maggiori oltre il 50% della miscela, l’indicazione percentuale solo delle quattro quote maggiori, con i restanti paesi in ordine decrescente senza percentuale. Per confezioni inferiori a 30 g, i nomi dei paesi possono essere sostituiti dal codice ISO 3166-1 alpha-2. Le denominazioni di vendita sono riservate ai prodotti definiti in allegato I e il miele per uso industriale deve recare la menzione "unicamente ad uso culinario".
Miele: controlli, metodi di analisi, deleghe e tracciabilità
L’articolo 4 della direttiva 2001/110/CE è sostituito: la Commissione può adottare atti di esecuzione sui metodi di analisi per verificare la conformità del miele e deve adottare, entro il 14 giugno 2028, metodi di analisi per individuare il miele adulterato. In attesa di tali atti, gli Stati membri devono usare, ove possibile, metodi internazionalmente convalidati, come quelli del Codex Alimentarius. È introdotto l’articolo 4 bis, che conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati su: criterio di origine floreale/vegetale "principalmente"; caratteristiche per evitare riscaldamenti o trattamenti che distruggano o inattivino sensibilmente gli enzimi; criteri per assicurare che il polline non sia eliminato o modificato in modo significativo; contenuto minimo di polline nel miele industriale; metodi e criteri per determinare il luogo di raccolta e requisiti di tracciabilità dal produttore/importatore al consumatore. Tali atti delegati, salvo quelli sulle caratteristiche di origine floreale/vegetale, devono essere adottati entro il 14 giugno 2029 e devono essere preceduti da studi di fattibilità. È prevista anche una piattaforma tecnica consultiva e un possibile futuro laboratorio di riferimento UE.
Miele: piattaforma e modifiche agli allegati
È istituita una piattaforma composta da rappresentanti degli Stati membri, autorità competenti, laboratori designati, operatori della filiera, società civile, esperti personali e mondo accademico. La piattaforma raccoglie dati sui metodi di autenticità, formula raccomandazioni per un sistema di tracciabilità UE, per l’aggiornamento dei parametri di qualità e per l’istituzione di un laboratorio di riferimento UE. Negli allegati sono soppressi alcuni riferimenti obsoleti e, per il miele per uso industriale, è esplicitato che non deve essere stato surriscaldato o ottenuto eliminando sostanze estranee in modo da causare un’eliminazione significativa dei pollini.
Succhi di frutta: nuova dichiarazione nutrizionale e nuove categorie a zuccheri ridotti
La direttiva 2001/112/CE introduce la possibilità di riportare la dicitura "i succhi di frutta contengono solo zuccheri naturalmente presenti" nello stesso campo visivo della denominazione di vendita. Vengono create tre nuove categorie: succo di frutta a tasso ridotto di zuccheri, succo di frutta da concentrato a tasso ridotto di zuccheri e succo di frutta concentrato a tasso ridotto di zuccheri. Per tali prodotti la riduzione degli zuccheri naturali deve essere almeno del 30% e devono mantenere le altre caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali essenziali; non sono consentiti edulcoranti o ingredienti con proprietà dolcificanti. Sono disciplinati i processi autorizzati, inclusi filtrazione su membrana e fermentazione mediante lievito, e sono previste regole specifiche sull’uso dell’acqua per ripristinare quella persa dal processo di riduzione degli zuccheri.
Succhi di frutta: composizione, denominazioni specifiche e origine
Per i succhi di frutta si aggiornano gli allegati con nuove regole su trattamenti e sostanze autorizzati, inclusi le proteine di semi di girasole per la chiarificazione e l’uso di acqua potabile conforme alla direttiva (UE) 2020/2184. Sono introdotte denominazioni specifiche, tra cui "acqua di cocco" come sinonimo di succo di cocco, utilizzabile in più lingue ufficiali dell’Unione. La Commissione deve presentare entro il 14 giugno 2027 una relazione sulla fattibilità di etichettature che indichino il paese di raccolta dei frutti impiegati per succhi e puree di frutta, con eventuale proposta legislativa.
Succhi di frutta: deleghe, esecuzione e controllo
La Commissione è abilitata ad adottare atti delegati per definire le caratteristiche fisiche, chimiche, organolettiche e nutrizionali dei prodotti a tasso ridotto di zuccheri e per disciplinare l’uso dei processi autorizzati per ridurre gli zuccheri. Può inoltre adottare atti di esecuzione sui metodi di analisi per verificare la conformità dei prodotti interessati; in attesa di tali atti, gli Stati membri devono usare, ove possibile, metodi riconosciuti internazionalmente. È aggiornato il sistema di deleghe conferite alla Commissione dal 13 giugno 2024 per un periodo di cinque anni, con proroga tacita salvo obiezione del Parlamento europeo o del Consiglio.
Confetture, gelatine, marmellate e crema di marroni: etichettatura e denominazioni
La direttiva 2001/113/CE sopprime la vecchia regola specifica sul tenore di zucchero sull’etichetta, non più necessaria alla luce del regolamento (UE) n. 1169/2011. Gli Stati membri possono autorizzare sul proprio territorio l’uso di "marmellata" per la denominazione di vendita "confettura", salvo per la confettura di agrumi; per le marmellate di agrumi fabbricate con tre o più frutti, gli Stati membri che non autorizzano l’uso di "marmellata" come sinonimo di "confettura" possono consentire "marmellata di frutta mista" o "marmellata di [x] frutti". Le indicazioni obbligatorie devono figurare nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto.
Confetture e marmellate: composizione minima e ingredienti autorizzati
È aumentata la quantità minima di frutta per confetture e confetture extra, con soglie differenziate per alcune specie; per le marmellate di agrumi resta la regola di 200 g di agrumi per 1 000 g di prodotto finito, di cui almeno 75 g dall’endocarpo. È consentito l’uso di succhi concentrati quando la direttiva autorizza succhi specifici come ingredienti, in coerenza con criteri di sostenibilità. Sono inoltre aggiornati gli ingredienti autorizzati, includendo additivi alimentari conformi al regolamento (CE) n. 1333/2008 e sopprimendo un rinvio ormai superato.
Confetture: rimozione del minimo di sostanza secca e opzione "a tasso ridotto di zuccheri"
La parte II dell’allegato I della direttiva 2001/113/CE viene riscritta: il tenore minimo di sostanza secca solubile resta, in linea generale, al 60%, ma sono previste eccezioni per i prodotti conformi al regolamento (CE) n. 1924/2006 in materia di zucchero ridotto e per i prodotti in cui gli zuccheri sono sostituiti da edulcoranti. Gli Stati membri possono autorizzare, per casi particolari, denominazioni riservate anche per prodotti con tenore inferiore al 60%.
Latte conservato: nuovo trattamento per ridurre il lattosio e aggiornamenti tecnici
La direttiva 2001/114/CE è modificata per consentire un trattamento volto a ridurre il livello di lattosio nel latte mediante conversione in glucosio e galattosio; le modifiche compositive derivanti da tale trattamento devono essere indicate sull’imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile, senza pregiudicare l’etichettatura nutrizionale del regolamento (UE) n. 1169/2011. Gli Stati membri possono limitare o vietare tali modifiche. Sono inoltre aggiunti, tra i trattamenti autorizzati, enzimi alimentari e additivi alimentari conformi ai regolamenti (CE) n. 1332/2008 e n. 1333/2008, e viene aggiornato il riferimento inglese a "evaporated milk".
Recepimento, applicazione e misure transitorie
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 14 dicembre 2025 e applicarle dal 14 giugno 2026. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 14 giugno 2026, conformemente alle direttive modificate, possono continuare a essere commercializzati fino a esaurimento scorte. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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