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Direttiva 2024/1385

Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

Normativa europea32024L1385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro comune minimo per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica nell’Unione. Introduce o armonizza reati, sanzioni, misure di protezione, assistenza specialistica, prevenzione, formazione degli operatori e raccolta dati. L’atto lascia agli Stati membri ampi margini di discrezionalità sulla forma e sui mezzi, ma impone risultati minimi vincolanti e il recepimento entro il 14 giugno 2027.

Direttiva minima dell’UE per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, rafforzando reati, tutele delle vittime, assistenza, prevenzione, cooperazione e raccolta dati

Ambito di applicazione

Si applica a livello dell’Unione agli Stati membri, che devono recepirne le norme minime entro il 14 giugno 2027. Sul piano materiale riguarda la prevenzione e repressione della violenza contro le donne e della violenza domestica, con particolare attenzione a mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati, condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, stalking online, molestie online e istigazione online alla violenza o all’odio. Le disposizioni sui diritti delle vittime, sulla protezione, sull’assistenza, sulla prevenzione e sulla cooperazione si applicano a tutte le vittime di tali condotte, a prescindere dal genere, comprese le persone minori e le persone a carico. Restano salve, tra l’altro, le direttive 2011/36/UE, 2011/93/UE, 2012/29/UE, la direttiva 2011/99/UE, il regolamento (UE) n. 606/2013 e il regolamento (UE) 2022/2065, nonché i regimi nazionali compatibili con la Carta in materia di libertà di stampa e di espressione.

Direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

La direttiva istituisce un quadro giuridico minimo comune per prevenire e combattere in tutta l’Unione la violenza contro le donne e la violenza domestica. Il legislatore europeo dichiara espressamente che le norme nazionali e dell’Unione preesistenti non risultano sufficienti a rispondere alle esigenze specifiche delle vittime, soprattutto in presenza di violenza online, di vulnerabilità accentuate e di discriminazioni intersezionali.

Finalità e impostazione generale

L’atto si fonda sull’idea che la violenza di genere e la violenza domestica siano violazioni dei diritti fondamentali e ostacoli concreti alla parità tra donne e uomini. La direttiva adotta un approccio integrato: repressione penale, tutela della vittima, assistenza specialistica, prevenzione, formazione degli operatori, coordinamento tra autorità e raccolta sistematica dei dati.

La natura dell’atto resta quella propria della direttiva: vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro scelta di forma e mezzi. Inoltre, la direttiva stabilisce norme minime; gli Stati membri possono quindi adottare o mantenere regole più severe, sia sul versante penale sia su quello della protezione e dell’assistenza alle vittime.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

L’articolo 1 circoscrive il perimetro materiale della direttiva ai fenomeni di violenza contro le donne e di violenza domestica. Le norme sui diritti delle vittime, sulla protezione, sull’assistenza, sulla prevenzione e sull’intervento precoce si applicano a tutte le vittime, indipendentemente dal genere, purché si tratti di condotte punite come reato ai sensi del capo 2 o di altri atti di violenza contro le donne o di violenza domestica previsti dal diritto dell’Unione o nazionale.

L’articolo 2 chiarisce le definizioni principali:

  • la violenza contro le donne comprende gli atti di violenza di genere che colpiscono donne, ragazze e bambine in modo sproporzionato o solo in quanto tali;
  • la violenza domestica ricomprende la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica all’interno della famiglia o del nucleo familiare, anche tra ex coniugi o partner;
  • la vittima include anche i minori che abbiano subito un danno perché testimoni di violenza domestica.

Reati armonizzati e norme penali minime

Il capo 2 introduce obblighi di incriminazione per alcune condotte specifiche.

Mutilazioni genitali femminili e matrimonio forzato

Gli articoli 3 e 4 impongono agli Stati membri di punire come reato le mutilazioni genitali femminili e il matrimonio forzato. Per le mutilazioni genitali femminili sono puniti l’atto materiale e il costringere o indurre una donna, ragazza o bambina a subirlo. Per il matrimonio forzato è punito sia il costringere un adulto o un minore a contrarre matrimonio, sia l’attirare la vittima nel territorio di un altro paese allo scopo di costringerla a sposarsi.

Il considerando 16 sottolinea la necessità di termini di prescrizione adeguati per consentire indagini e processo anche quando la vittima è minorenne, così da permettere l’azione penale dopo il compimento dei 18 anni.

Reati online

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 disciplinano una serie di condotte online o facilitate dalle TIC:

  • condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato;
  • stalking online;
  • molestie online, incluse forme come cyberflashing e doxing;
  • istigazione pubblica alla violenza o all’odio online contro gruppi definiti con riferimento al genere.

La direttiva richiede che queste condotte siano punite quando possano arrecare un danno grave o un grave danno psicologico alla vittima, oppure indurla a temere seriamente per la propria incolumità o per quella delle persone a carico. La disciplina è minima e non impedisce agli Stati membri di adottare regole più restrittive.

L’articolo 5 copre anche la produzione, manipolazione o alterazione di materiale, inclusi i contenuti generati o alterati con intelligenza artificiale, quando il materiale venga poi reso accessibile al pubblico senza consenso. È espressamente contemplata anche la minaccia di diffondere tali contenuti.

L’articolo 7 include il cyberflashing e il doxing, sempre a condizione che la condotta sia idonea a causare un grave danno psicologico o fisico.

L’articolo 8 consente agli Stati membri di limitare la punibilità ai casi in cui l’istigazione online turbi l’ordine pubblico oppure sia minacciosa, offensiva o ingiuriosa.

Istigazione, favoreggiamento, tentativo

L’articolo 9 estende la punibilità all’istigazione, al favoreggiamento, al concorso e, per alcuni reati, al tentativo. La struttura complessiva mira a colpire non solo l’autore materiale ma anche la filiera di sostegno alla commissione dei reati.

Sanzioni, aggravanti, giurisdizione e prescrizione

L’articolo 10 impone sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e fissa soglie minime per la reclusione massima:

  • almeno 5 anni per le mutilazioni genitali femminili;
  • almeno 3 anni per il matrimonio forzato;
  • almeno 1 anno per i reati di condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, stalking online e per alcune ipotesi di molestie online.

L’articolo 11 elenca numerose circostanze aggravanti, tra cui recidiva, vulnerabilità della vittima, minore età, presenza di un minore, uso di armi o forza, danno grave o morte, legami familiari o di coppia, abuso di fiducia, motivi di “onore” e finalità discriminatorie legate, tra l’altro, all’orientamento sessuale.

L’articolo 12 disciplina la giurisdizione. Gli Stati membri devono esercitarla almeno quando:

  • il reato è commesso in tutto o in parte sul loro territorio;
  • l’autore è un loro cittadino.

Per i reati online di cui agli articoli da 5 a 9, la giurisdizione deve sussistere anche quando il reato è commesso tramite TIC accessibili dal territorio dello Stato membro, indipendentemente dalla localizzazione del prestatore di servizi intermediari.

L’articolo 13 richiede termini di prescrizione tali da consentire indagini, azione penale, processo e decisione in un lasso congruo e proporzionato alla gravità del reato. Per le mutilazioni genitali femminili, se la vittima è minore, la prescrizione non può iniziare a decorrere prima dei 18 anni.

Denuncia, indagini e accesso alla giustizia

L’articolo 14 impone canali di denuncia accessibili, semplici e disponibili, compresa la segnalazione online o tramite altre TIC sicure per i reati informatici. La vittima può allegare elementi di prova con gli stessi mezzi, nel rispetto delle regole procedurali nazionali.

Sono previste anche misure per favorire le segnalazioni da parte di chiunque sia a conoscenza dei fatti o li sospetti in buona fede, e, in casi delimitati, la segnalazione da parte di professionisti sanitari o di altri professionisti soggetti a riservatezza, sempre nel rispetto delle eccezioni previste per la protezione della vittima e del minore.

L’articolo 15 esige autorità competenti dotate di competenze adeguate e strumenti investigativi efficaci, specialmente per le prove elettroniche. Le denunce devono essere trattate senza indugio e le indagini iniziate senza ritardo ingiustificato. Per lo stupro, l’azione penale non può dipendere dalla querela della vittima né il procedimento può essere interrotto solo perché la querela è stata ritirata.

Valutazione del rischio, protezione immediata e ordini di protezione

Gli articoli 16 e 17 introducono la valutazione individuale precoce delle esigenze di protezione e di assistenza. Tale valutazione deve essere svolta il prima possibile, anche al primo contatto con le autorità, e concentrarsi sul rischio posto dall’autore o dall’indagato.

Nella valutazione si considerano, tra l’altro:

  • il rischio di reiterazione;
  • il rischio di lesioni fisiche o psicologiche;
  • l’uso o l’accesso ad armi;
  • la convivenza con la vittima;
  • abuso di sostanze;
  • maltrattamento di minori;
  • problemi di salute mentale;
  • comportamento persecutorio.

La valutazione deve tener conto della situazione specifica della vittima, incluse eventuali discriminazioni intersezionali. Sulla base di essa, le autorità devono adottare misure adeguate, incluse quelle previste dalla direttiva 2012/29/UE, nonché ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione.

L’articolo 19 disciplina in modo dettagliato questi provvedimenti:

  • devono essere disponibili in situazioni di pericolo immediato;
  • hanno effetto immediato;
  • possono essere emessi indipendentemente dalla denuncia formale o dalla valutazione individuale;
  • possono vietare all’autore di avvicinarsi, contattare la vittima o accedere a determinati luoghi;
  • le violazioni devono essere sanzionate e possono imporre una revisione della valutazione del rischio;
  • la vittima deve poter essere informata senza ritardo delle violazioni rilevanti per la sua sicurezza.

Tutela della vita privata e limiti probatori

L’articolo 20 consente l’ammissione di prove relative al comportamento sessuale passato della vittima o ad altri aspetti collegati della sua vita privata solo quando ciò sia pertinente e necessario. La ratio è prevenire stereotipi, vittimizzazione secondaria e uso distorto della vita privata della persona offesa nei procedimenti per violenza sessuale.

Rimozione di contenuti online e garanzie procedurali

L’articolo 23 obbliga gli Stati membri a garantire la rimozione rapida del materiale online accessibile al pubblico relativo ai reati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli 7 e 8, oppure la disabilitazione dell’accesso al medesimo. Le autorità competenti devono poter emettere ordini giuridici vincolanti nei confronti dei prestatori di hosting e, se la rimozione non è fattibile, anche nei confronti di altri prestatori di servizi intermediari che abbiano capacità tecnica e operativa di intervenire.

La disciplina è espressamente subordinata al regolamento (UE) 2022/2065 e richiede:

  • procedure trasparenti;
  • garanzie adeguate di necessità e proporzionalità;
  • rispetto dei diritti di tutte le parti interessate;
  • diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo per hosting provider, altri intermediari e fornitori di contenuti;
  • informazione dei fornitori di contenuti sui motivi della rimozione;
  • possibilità per le autorità di conservare o acquisire il materiale per fini investigativi.

Risarcimento e assistenza specialistica alle vittime

L’articolo 24 riconosce alla vittima il diritto di chiedere all’autore il risarcimento integrale dei danni e, ove opportuno, di ottenere una decisione di risarcimento nel procedimento penale.

Il capo 4 costruisce un sistema di assistenza specialistica. L’articolo 25 richiede servizi disponibili indipendentemente dalla presentazione della querela, che offrano informazione, orientamento e sostegno su questioni pratiche, consulenza legale, supporto medico e forense, assistenza alle vittime di criminalità informatica, collegamenti con servizi anti-violenza e servizi per vittime ad alto rischio. I servizi devono essere accessibili di persona e anche online, con risorse umane e finanziarie sufficienti.

L’articolo 26 prescrive centri anti-stupro o centri anti-violenza sessuale adeguatamente attrezzati, facilmente accessibili e disponibili ogni giorno della settimana, con accesso tempestivo a cure sanitarie e medico-legali, anche per i minori. L’articolo 27 impone assistenza specializzata alle vittime di mutilazioni genitali femminili, comprensiva di terapie ginecologiche, sessuologiche e psicologiche, trattamento post-traumatico e informazioni sulla ricostruzione chirurgica, se pertinente.

L’articolo 28 prevede servizi di consulenza per vittime e datori di lavoro nei casi di molestie sessuali sul lavoro che costituiscano reato ai sensi del diritto nazionale.

L’articolo 29 disciplina le linee di assistenza telefonica: devono essere gratuite, attive 24/7, riservate, accessibili anche alle persone con disabilità e, per quanto possibile, disponibili nel linguaggio comprensibile alla vittima. È incoraggiato l’uso del numero armonizzato 116 016.

L’articolo 30 richiede case rifugio e altre sistemazioni temporanee adeguate, in numero sufficiente, accessibili, sicure e specificamente pensate per le esigenze delle donne e dei minori a carico. L’articolo 31 disciplina l’assistenza ai minori vittime o testimoni, con personale specializzato e misure adeguate all’età e allo sviluppo.

L’articolo 32 impone luoghi sicuri per i contatti tra il minore e il genitore autore o indagato, se titolare del diritto di visita, con vigilanza quando necessario. L’articolo 33 richiede assistenza mirata per vittime con esigenze intersezionali, capacità adeguate per le vittime con disabilità e misure specifiche per cittadini di paesi terzi e per chi si trova in centri di trattenimento o accoglienza.

Prevenzione, sensibilizzazione e formazione

Il capo 5 impone un approccio multilivello alla prevenzione. L’articolo 34 richiede campagne e programmi di sensibilizzazione, accesso pubblico a informazioni sui diritti e sui servizi, misure mirate per i gruppi a rischio e azioni per contrastare gli stereotipi di genere dannosi. Le misure devono riguardare anche in modo specifico i reati informatici, includendo alfabetizzazione digitale e cooperazione con intermediari e autorità.

L’articolo 35 dedica una disciplina specifica alla prevenzione dello stupro e alla promozione del consenso, da comunicare come manifestazione volontaria e libera della volontà della persona. Gli Stati membri devono diffondere campagne, materiali educativi e informazioni sulle misure di prevenzione, con particolare enfasi sul fatto che il sesso non consensuale è reato.

L’articolo 36 impone formazione generale e specialistica per polizia, personale giudiziario, professionisti sanitari, sociali ed educativi, nonché raccomandazioni formative per gli avvocati e formazione mirata per il personale sanitario che si occupa delle conseguenze delle mutilazioni genitali femminili. La formazione deve essere sensibile al trauma, al genere, alla disabilità e all’età dei minori, e comprendere la cooperazione multidisciplinare.

L’articolo 37 richiede programmi di intervento per gli autori o i potenziali autori di tali reati, inclusi programmi da proporre o incoraggiare per chi ha commesso uno stupro.

Coordinamento, cooperazione e piani nazionali

Gli articoli 38-43 impongono politiche efficaci, globali e coordinate e la designazione di uno o più organismi ufficiali incaricati di coordinare, attuare, monitorare e valutare le politiche pubbliche. Gli Stati membri devono inoltre adottare piani d’azione nazionali entro il 14 giugno 2029, in consultazione con i servizi di assistenza specialistica, e riesaminarli periodicamente.

Il sistema deve prevedere cooperazione multiagenzia tra autorità giudiziarie, forze dell’ordine, servizi sociali, istituzioni educative e sanitarie, organismi di parità, ONG e altri soggetti pertinenti. È incoraggiata anche la cooperazione con i prestatori di servizi intermediari, attraverso forme di autoregolamentazione e codici di condotta.

Dati, ricerca, valutazione e recepimento

L’articolo 44 impone la creazione di un sistema di raccolta, sviluppo, produzione e diffusione di statistiche sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica. I dati minimi da raccogliere comprendono, tra l’altro, denunce, condanne, vittime uccise, capacità delle case rifugio e chiamate alle linee di assistenza. I dati devono essere disaggregati e trasmessi, in forma non personale, alla Commissione e all’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere.

L’articolo 45 prevede che entro il 14 giugno 2032 gli Stati membri forniscano le informazioni necessarie alla valutazione complessiva della direttiva da parte della Commissione, che dovrà verificare l’efficacia dell’atto e valutare l’eventuale necessità di estendere l’ambito applicativo o introdurre nuovi reati. Entro la stessa data la Commissione deve valutare eventuali ulteriori misure dell’Unione contro le molestie e la violenza sessuali sul luogo di lavoro.

L’articolo 49 fissa il termine di recepimento al 14 giugno 2027. Le norme nazionali di attuazione devono contenere un rinvio alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 50.

Profili di interesse operativo per il professionista

Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilievo immediato in più ambiti: adeguamento dei modelli di compliance penale e organizzativa, procedure interne di segnalazione e gestione delle vittime, formazione del personale, interazione con i servizi specialistici, protezione dei dati personali e gestione di contenuti online. Particolare attenzione andrà prestata al recepimento nazionale delle misure su ordini di protezione, termini di prescrizione, sanzioni per i reati online, obblighi di collaborazione con i servizi di assistenza e finanziamento dei centri e delle linee telefoniche, nonché ai riflessi sul contenzioso penale, civile e lavoristico, specie in materia di molestie sessuali sul lavoro e risarcimento del danno.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e norme minime

L’articolo 1 stabilisce norme per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, fissando norme minime su: definizione dei reati e delle sanzioni in materia di sfruttamento sessuale femminile e minorile e criminalità informatica; diritti delle vittime prima, durante e dopo il procedimento penale; protezione, assistenza, prevenzione e intervento precoce. I capi 3-7 si applicano a tutte le vittime, indipendentemente dal genere.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, violenza contro le donne, violenza domestica, vittima, prestatore di servizi di hosting, prestatore di servizi intermediari, minore, persona a carico e autorità competente. La nozione di vittima include anche i minori che hanno subito un danno perché testimoni di violenza domestica.

Reati armonizzati: mutilazioni genitali femminili e matrimonio forzato

Gli articoli 3 e 4 obbligano gli Stati membri a punire come reato le mutilazioni genitali femminili e il matrimonio forzato, inclusi il costringere o indurre la vittima e, per il matrimonio forzato, l’attirare un adulto o minore nel territorio di un altro paese per costringerlo a sposarsi. I considerando precisano la necessità di termini di prescrizione adeguati, soprattutto quando la vittima è minore.

Reati online: materiale intimo o manipolato, stalking, molestie e istigazione all’odio

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 impongono la penalizzazione della condivisione non consensuale di immagini, video o altro materiale sessualmente esplicito o che ritrae parti intime, anche tramite manipolazione o alterazione, nonché della minaccia di tali condotte; dello stalking online; delle molestie online, inclusi cyberflashing e doxing; e dell’istigazione pubblica alla violenza o all’odio online contro gruppi o membri di gruppi definiti in base al genere. Per alcuni reati la punibilità è limitata ai casi in cui la condotta possa arrecare un danno grave o un grave danno psicologico.

Partecipazione, concorso e tentativo

L’articolo 9 richiede la punibilità dell’istigazione a commettere alcuni reati, del favoreggiamento e del concorso per la maggior parte dei reati elencati, nonché del tentativo per i reati di mutilazioni genitali femminili e matrimonio forzato.

Sanzioni minime e aggravanti

L’articolo 10 impone sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, con massimi minimi di reclusione: almeno 5 anni per le mutilazioni genitali femminili, 3 anni per il matrimonio forzato, 1 anno per i reati online di cui agli articoli 5 e 6 e per alcune ipotesi dell’articolo 7. L’articolo 11 elenca numerose circostanze aggravanti, tra cui reiterazione, vulnerabilità della vittima, minore età, presenza di un minore, uso di armi o forza, morte o grave danno, relazione di coppia o familiare, abuso di fiducia, motivi legati a onore o orientamento sessuale.

Giurisdizione e prescrizione

L’articolo 12 impone giurisdizione almeno quando il reato è commesso in tutto o in parte nel territorio dello Stato membro o quando l’autore è cittadino dello Stato membro; prevede inoltre la giurisdizione per i reati online commessi tramite TIC accessibili dal territorio nazionale. L’articolo 13 impone termini di prescrizione congrui e commisurati alla gravità; per le mutilazioni genitali femminili, se la vittima è minore, la prescrizione non può iniziare prima del compimento dei 18 anni.

Denuncia, segnalazione e accesso al patrocinio a spese dello Stato

L’articolo 14 richiede canali di denuncia accessibili e facili da usare, compresa la segnalazione online o tramite TIC sicure per i reati online, e l’accesso al patrocinio a spese dello Stato ai sensi della direttiva 2012/29/UE, con facoltà di estensione. Prevede altresì la possibilità di segnalazioni da parte di terzi e, in casi limitati, da parte di professionisti sanitari o altri professionisti soggetti a riservatezza.

Indagini efficaci e trattamento delle denunce

L’articolo 15 impone autorità investigative e giudiziarie con competenze sufficienti e strumenti efficaci, in particolare per raccogliere prove elettroniche; richiede trattazione senza indugio delle denunce e delle misure di protezione; e dispone che per lo stupro l’azione penale non sia subordinata alla querela della vittima né si estingua per il ritiro della denuncia.

Valutazione individuale del rischio e misure di protezione

Gli articoli 16-19 impongono una valutazione individuale precoce delle esigenze di protezione e assistenza, centrata sul rischio rappresentato dall’autore e sulla situazione della vittima, con attenzione alla discriminazione intersezionale. Sulla base della valutazione devono essere adottate misure adeguate, incluse quelle della direttiva 2012/29/UE, ordini urgenti di allontanamento, ordinanze restrittive e ordini di protezione, con possibile monitoraggio elettronico e obbligo di informare la vittima di violazioni rilevanti per la sua sicurezza.

Tutela della vita privata e limitazioni probatorie

L’articolo 20 limita l’ammissibilità di prove sul comportamento sessuale passato o su aspetti collegati della vita privata della vittima ai soli casi in cui ciò sia pertinente e necessario. I considerando e le norme richiamano la necessità di evitare stereotipi e vittimizzazione secondaria.

Orientamenti, organismi nazionali e rimozione di materiale online

Gli articoli 21-23 prevedono orientamenti consultivi per forze dell’ordine e autorità inquirenti, il ruolo di organismi nazionali o per la parità con compiti di relazione, raccomandazione e scambio di informazioni, e misure per la rimozione o disabilitazione dell’accesso a materiale online relativo ai reati informatici, con ordini rivolti agli hosting provider e, se necessario, ad altri intermediari. Sono previste garanzie procedurali, ricorso giurisdizionale effettivo, informazione dei fornitori di contenuti e possibilità per le autorità di conservare o acquisire il materiale ai fini investigativi.

Risarcimento e assistenza specialistica

L’articolo 24 riconosce alla vittima il diritto al risarcimento integrale del danno e, se del caso, la possibilità di ottenere una decisione di risarcimento nel procedimento penale. Gli articoli 25-33 disciplinano un sistema articolato di assistenza specialistica: servizi generalisti e specialistici, centri anti-stupro, assistenza specifica per mutilazioni genitali femminili, consulenza per molestie sessuali sul lavoro, linee telefoniche gratuite e accessibili 24/7, case rifugio, assistenza ai minori, protezione nei luoghi di contatto con il genitore autore di reati e misure mirate per vittime con esigenze intersezionali, persone con disabilità e cittadini di paesi terzi.

Prevenzione, formazione e programmi di intervento

Gli articoli 34-37 impongono misure preventive multilivello, campagne di sensibilizzazione, informazioni pubbliche accessibili, contrasto agli stereotipi di genere, promozione del consenso nelle relazioni sessuali, formazione di polizia, magistrati, avvocati, professionisti sanitari, sociali ed educativi, oltre a programmi di intervento per autori o potenziali autori di reati, inclusi programmi raccomandati per gli autori di stupro.

Coordinamento istituzionale, piani nazionali e cooperazione

Gli articoli 38-43 richiedono politiche coordinate, organismi di coordinamento, meccanismi di cooperazione multiagenzia, consultazione con le ONG, cooperazione con i prestatori di servizi intermediari e a livello UE, nonché piani d’azione nazionali da adottare entro il 14 giugno 2029 e da riesaminare periodicamente.

Raccolta dati, ricerca, valutazione e rapporti con altri atti

L’articolo 44 impone un sistema nazionale di raccolta e diffusione di dati statistici disaggregati su denunce, condanne, vittime uccise, capacità delle case rifugio e chiamate alle linee di assistenza, con trasmissione dei dati a Eurostat e all’EIGE. L’articolo 45 prevede una relazione della Commissione sulla valutazione dell’efficacia della direttiva entro il 14 giugno 2032, inclusa la valutazione di un’eventuale estensione dell’ambito e di nuovi reati. L’articolo 46 salvaguarda gli atti UE esistenti; l’articolo 47 tutela i regimi nazionali sulla libertà di stampa e di espressione; l’articolo 48 introduce una clausola di non regressione; l’articolo 49 fissa il termine di recepimento al 14 giugno 2027; l’articolo 50 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; l’articolo 51 indica gli Stati membri come destinatari.

Come è indicizzato

Materiediritto penalediritti delle vittimetutela dei minoriprotezione dei dati personaliprevenzione della violenza di genere

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