Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2024/1346

Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

Normativa europea32024L1346

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce un quadro comune per le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, con l’obiettivo di garantire un tenore di vita adeguato, una maggiore parità di trattamento tra Stati membri e la riduzione dei movimenti secondari. Disciplina informazione, documentazione, sistemazione, libera circolazione, trattenimento, assistenza sanitaria, istruzione, accesso al lavoro, tutela delle persone vulnerabili, ricorsi e monitoraggio. Essendo una direttiva, vincola gli Stati membri al risultato, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi, ma imponendo termini precisi di recepimento e standard minimi sostanziali.

Norme armonizzate sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale negli Stati membri, in rifusione della direttiva 2013/33/UE.

Ambito di applicazione

Si applica ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che presentano domanda di protezione internazionale nel territorio degli Stati membri, comprese frontiera esterna, acque territoriali e zone di transito, purché siano autorizzati a soggiornare in qualità di richiedenti. Si applica anche ai familiari inclusi nella domanda a norma del diritto nazionale. Non si applica alle domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri. Gli Stati membri possono inoltre decidere di applicarla alle domande di forme di protezione diverse da quelle disciplinate dal regolamento (UE) 2024/1347. La direttiva lascia agli Stati membri spazi di discrezionalità organizzativa sulle modalità dei sistemi di accoglienza, sui livelli di alcune prestazioni e sull’adozione di disposizioni più favorevoli compatibili con il testo.

Direttiva (UE) 2024/1346 sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

La direttiva, adottata in rifusione della direttiva 2013/33/UE, mira ad armonizzare le condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nell’Unione, così da assicurare un livello di vita adeguato, ridurre le divergenze tra Stati membri e contenere i movimenti secondari. Il testo si inserisce nel quadro del sistema europeo comune di asilo e coordina le proprie regole con i regolamenti (UE) 2024/1348 e 2024/1351 e con il ruolo dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo.

Finalità e impostazione generale

La direttiva afferma la centralità della Convenzione di Ginevra, del principio di non respingimento, della solidarietà e della ripartizione equa delle responsabilità tra Stati membri. L’obiettivo è garantire condizioni comuni sufficientemente omogenee in tutta l’Unione, senza escludere la possibilità per gli Stati membri di mantenere o introdurre regole più favorevoli, purché compatibili con il diritto UE.

Ambito di applicazione e definizioni

La disciplina si applica ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi che presentano domanda di protezione internazionale nel territorio degli Stati membri, incluse frontiera esterna, acque territoriali e zone di transito, purché autorizzati a soggiornare come richiedenti. Si estende ai familiari inclusi nella domanda a norma del diritto nazionale. Restano escluse le domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso rappresentanze degli Stati membri.

Le definizioni sono ampie e funzionali all’applicazione uniforme del sistema: rilevano, tra le altre, quelle di richiedente, familiari, minore, minore non accompagnato, condizioni materiali di accoglienza, trattenimento, rischio di fuga, fuga, rappresentante e richiedente con esigenze di accoglienza particolari. La nozione di famiglia include anche, a certe condizioni, i legami formatisi fuori dal paese di origine prima dell’arrivo nell’Unione.

Informazione ai richiedenti e documentazione

Gli Stati membri devono informare i richiedenti, quanto prima e comunque in tempo utile, sui loro diritti e obblighi in materia di accoglienza. Le informazioni standard devono essere fornite utilizzando un modello elaborato dall’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo e, al più tardi, entro tre giorni dalla presentazione della domanda o dal termine per la registrazione previsto dal regolamento (UE) 2024/1348.

L’informazione va resa in forma scritta, concisa, trasparente e facilmente accessibile, con linguaggio semplice; se necessario, anche oralmente o in forma visiva. Per i minori non accompagnati è richiesta una modalità adeguata all’età e la presenza del rappresentante o della persona provvisoriamente designata. La direttiva richiede inoltre che i richiedenti siano informati delle organizzazioni e dei gruppi che prestano assistenza e rappresentanza legale, anche gratuita, e che possano aiutarli per le condizioni di accoglienza e l’assistenza sanitaria.

In materia documentale, gli Stati membri devono rilasciare il documento previsto dall’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348. Non possono imporre requisiti amministrativi sproporzionati o documenti inutili per il solo fatto della domanda di protezione internazionale. Il documento di viaggio è ammesso solo per gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi e con validità limitata alla finalità e alla durata necessarie.

Organizzazione dell’accoglienza, alloggio e limitazioni alla circolazione

Gli Stati membri conservano un ampio margine organizzativo dei propri sistemi di accoglienza, ma la libertà di circolazione del richiedente resta il principio generale all’interno del territorio dello Stato membro interessato. Possono essere assegnate sistemazioni o aree geografiche di permanenza, purché tutti i richiedenti beneficino effettivamente dei diritti riconosciuti dalla direttiva e si tenga conto dell’unità familiare e delle esigenze particolari.

Le assegnazioni devono essere funzionali alla gestione del sistema di asilo o alla distribuzione geografica e devono garantire accesso alle infrastrutture pubbliche necessarie, senza comprimere indebitamente la vita privata. Se il richiedente lascia l’area o il luogo assegnato senza autorizzazione, possono intervenire limitazioni o riduzioni delle prestazioni, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali.

Gli Stati membri possono inoltre imporre obblighi di segnalazione, a intervalli ragionevoli, e prevedere autorizzazioni temporanee a risiedere altrove in casi individuali adeguatamente motivati, ad esempio per esigenze familiari urgenti o cure mediche non disponibili nell’area assegnata.

Trattenimento: carattere eccezionale, motivi e garanzie

Il trattenimento è chiaramente configurato come ultima ratio. Nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di essere richiedente o per la nazionalità. È ammesso solo sulla base di uno o più motivi tassativi e se misure alternative meno coercitive non sono efficacemente applicabili. I motivi includono, tra gli altri, identificazione, verifica degli elementi della domanda, garanzia del rispetto di obblighi di residenza o di segnalazione, decisioni nell’ambito della procedura di frontiera, casi connessi al rimpatrio quando la domanda di protezione internazionale è presentata al solo scopo di ritardare l’esecuzione del rimpatrio, sicurezza nazionale, ordine pubblico e fattispecie collegate al regolamento (UE) 2024/1351.

Il trattenimento deve essere disposto per iscritto da autorità giurisdizionale o amministrativa, con motivazione di fatto e di diritto, e deve essere soggetto a controllo giudiziario rapido. Se disposto dall’autorità amministrativa, la verifica giudiziaria d’ufficio o su domanda del richiedente deve concludersi, di regola, entro 15 giorni e, in situazioni eccezionali, entro 21 giorni; il superamento di 21 giorni impone il rilascio immediato.

Gli Stati membri devono informare immediatamente per iscritto il richiedente trattenuto delle ragioni del trattenimento, dei rimedi disponibili e dell’accesso gratuito all’assistenza e rappresentanza legali nei casi previsti. Il trattenimento deve essere riesaminato a intervalli ragionevoli, in particolare se prolungato o se mutano le circostanze; per i minori non accompagnati il riesame d’ufficio è obbligatorio a intervalli regolari.

Condizioni di trattenimento e tutele rafforzate

Il trattenimento deve avvenire, di regola, in centri appositi. Se il richiedente è trattenuto in un istituto penitenziario per mancanza di strutture idonee, deve essere separato dai detenuti ordinari e beneficiare comunque delle condizioni previste dalla direttiva. Sono previsti accesso agli spazi all’aperto, possibilità di visita e comunicazione con UNHCR, avvocati, familiari e ONG competenti, nonché adeguata informazione sulle regole del centro.

Per i richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, lo stato di salute, anche mentale, è la preoccupazione principale e il trattenimento è escluso se mette a grave rischio la salute fisica o mentale. I minori, salvo circostanze eccezionali e solo come misura di ultima istanza, non sono trattenuti; le famiglie con minori devono essere collocate in alloggi idonei, in coerenza con il principio dell’unità familiare. I minori trattenuti devono poter accedere all’istruzione, al gioco e ad attività ricreative adeguate all’età.

Alloggio, condizioni materiali di accoglienza e assistenza sanitaria

Le condizioni materiali di accoglienza comprendono alloggio, vitto, vestiario, prodotti per l’igiene personale e un sussidio per le spese giornaliere. Tale sussidio può essere erogato in denaro, buoni, natura o in combinazione, ma deve comunque includere una componente monetaria. Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali alla mancanza di mezzi sufficienti del richiedente e possono richiedere contributi o rimborsi se il richiedente dispone di risorse adeguate, sempre nel rispetto della proporzionalità e della dignità personale.

Il livello delle prestazioni in denaro o buoni deve essere fissato in modo da garantire una qualità di vita adeguata, usando parametri nazionali coerenti con standard di sostentamento per i cittadini. È ammesso un trattamento meno favorevole rispetto ai cittadini nazionali, nei limiti indicati dalla direttiva. Nei casi di temporanea insufficienza di capacità alloggiative o di pressione sproporzionata, gli Stati membri possono ricorrere eccezionalmente a condizioni diverse, ma devono comunque assicurare assistenza sanitaria e un tenore di vita conforme al diritto dell’Unione e agli obblighi internazionali.

L’assistenza sanitaria è garantita indipendentemente dal luogo di presenza imposto dal regolamento (UE) 2024/1351 e deve includere almeno pronto soccorso, cure essenziali delle malattie, trattamento dei disturbi mentali gravi e assistenza sessuale e riproduttiva necessaria per gravi problemi fisici. Per i minori deve essere assicurato lo stesso tipo di assistenza sanitaria riconosciuto ai minori nazionali, con continuità del trattamento iniziato prima della maggiore età. Per i richiedenti con esigenze particolari devono essere fornite, se necessarie, cure mediche o di altro tipo e dispositivi di riabilitazione e assistenza.

Istruzione, lavoro e formazione

Ai figli minori dei richiedenti e ai richiedenti minori deve essere garantito pari accesso all’istruzione rispetto ai cittadini nazionali e a condizioni analoghe. L’accesso al sistema educativo non può essere ritardato oltre due mesi dalla formalizzazione della domanda, tenendo conto delle vacanze scolastiche. L’istruzione deve essere normalmente integrata nel sistema ordinario e di pari qualità; eventuali soluzioni fuori sistema sono ammesse solo temporaneamente e per massimo un mese. Non può essere negata la prosecuzione dell’istruzione secondaria per il solo raggiungimento della maggiore età.

L’accesso al mercato del lavoro deve essere concesso entro sei mesi dalla registrazione della domanda, a condizione che l’autorità competente non abbia adottato una decisione amministrativa e che il ritardo non sia imputabile al richiedente. Se la domanda viene trattata con procedura accelerata perché verosimilmente infondata, l’accesso al lavoro non è concesso o, se già concesso, è revocato. Una volta ammesso al lavoro, il richiedente gode di parità di trattamento su condizioni di impiego, salute e sicurezza, libertà associativa, istruzione e formazione professionale, riconoscimento delle qualifiche e accesso ai programmi di validazione dell’esperienza pregressa, con alcune limitazioni espressamente ammesse dalla direttiva.

Gli Stati membri possono anche consentire l’attività autonoma, favorire l’accesso ai corsi di lingua, educazione civica e formazione professionale e, se il richiedente dispone di mezzi sufficienti, chiedere il contributo ai relativi costi.

Esigenze di accoglienza particolari, minori e minori non accompagnati

La direttiva elenca categorie che hanno maggiore probabilità di presentare esigenze particolari: minori, minori non accompagnati, persone con disabilità, anziani, donne in gravidanza, persone LGBTI, genitori singoli con figli minori, vittime di tratta, persone con gravi malattie, persone con disturbi mentali e vittime di torture o gravi violenze, incluse violenze di genere, mutilazioni genitali femminili, matrimoni infantili o forzati.

La valutazione delle esigenze particolari deve essere avviata quanto prima dopo la domanda, su base individuale, ed essere completata entro 30 giorni, salvo integrazione nelle procedure nazionali o nella valutazione del regolamento (UE) 2024/1348. Il personale incaricato deve essere formato, le informazioni rilevanti devono essere inserite nel fascicolo e, se necessario, il richiedente può essere indirizzato a un medico o psicologo. Il supporto va mantenuto per tutta la procedura di protezione internazionale e oggetto di controllo adeguato.

Per i minori l’interesse superiore è criterio fondamentale. Devono essere garantiti sviluppo adeguato, attività ricreative, accesso a servizi di riabilitazione se vi sono state violenze o abusi, alloggio con i genitori o con gli adulti responsabili e formazione specifica di chi si occupa di loro. Per i minori non accompagnati, gli Stati membri devono nominare tempestivamente un rappresentante e una persona provvisoria di supporto; devono inoltre alloggiarli in strutture idonee o presso familiari, famiglia affidataria o altri alloggi adeguati, con limitazione al minimo dei cambi di residenza e avvio immediato della ricerca dei familiari nel rispetto della riservatezza.

Le vittime di tratta, torture, stupri e altre gravi forme di violenza devono ricevere trattamento medico e psicologico, servizi di riabilitazione e consulenza, con accesso rapido e personale adeguatamente formato e tenuto alla riservatezza.

Riduzione o revoca delle prestazioni

In presenza di specifiche condotte del richiedente, gli Stati membri possono ridurre o revocare il sussidio per le spese giornaliere e, in casi motivati e proporzionati, anche altre condizioni materiali di accoglienza. Le ipotesi includono: allontanamento non autorizzato dalla zona o dal luogo assegnato, irreperibilità, mancata cooperazione, domanda reiterata, occultamento di risorse, gravi o ripetute violazioni delle regole del centro, comportamento violento o minaccioso e mancata partecipazione a misure obbligatorie di integrazione, salvo cause non imputabili al richiedente.

Le decisioni devono essere individualizzate, obiettive e motivate, tenere conto delle esigenze particolari e rispettare il principio di proporzionalità. Prima della decisione non è ammessa la revoca o la riduzione delle condizioni materiali. In ogni caso restano garantiti l’accesso all’assistenza sanitaria e un livello di vita conforme al diritto dell’Unione e agli obblighi internazionali.

Ricorsi, assistenza legale gratuita e tutela giurisdizionale

Le decisioni in materia di concessione, revoca o riduzione dei benefici, di rifiuto dell’autorizzazione a lasciare la zona geografica e le decisioni individuali ex articolo 9 devono poter essere impugnate secondo il diritto nazionale. Almeno in ultimo grado deve essere garantito il controllo giurisdizionale in fatto e in diritto.

Per i ricorsi e per la verifica giudiziaria del trattenimento, gli Stati membri devono assicurare assistenza e rappresentanza legali gratuite, salvo eccezioni per insufficienti risorse o manifesta mancanza di prospettive concrete di successo. La direttiva consente limiti monetari o temporali purché non arbitrari e consente di richiedere un rimborso se la situazione economica del richiedente migliora sensibilmente o se l’ammissione al gratuito patrocinio si fonda su informazioni false.

Efficienza del sistema, piani di emergenza e risorse

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione le autorità responsabili dell’attuazione della direttiva e devono disporre di meccanismi di orientamento, sorveglianza e controllo del livello delle condizioni di accoglienza. I sistemi nazionali sono sottoposti al meccanismo di monitoraggio previsto dal regolamento (UE) 2021/2303 e devono tener conto degli standard operativi, indicatori, orientamenti e buone pratiche elaborati dall’Agenzia per l’asilo.

Ogni Stato membro deve predisporre un piano di emergenza, consultando autorità locali e regionali, società civile e organizzazioni internazionali, se del caso. Il piano deve essere comunicato all’Agenzia per l’asilo entro il 12 aprile 2025, riesaminato almeno ogni tre anni e aggiornato in caso di mutamento delle circostanze. Gli Stati membri devono inoltre garantire personale formato, interpreti e traduttori e le risorse necessarie all’attuazione, tenendo conto delle fluttuazioni stagionali dei richiedenti.

Recepimento, abrogazione e decorrenze

Gli articoli 1-10, 12, 13, 17-29 e 31-34 devono essere recepiti entro il 12 giugno 2026. Le disposizioni di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate e gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle misure adottate e delle principali disposizioni nazionali nel settore disciplinato.

Dal 12 giugno 2026 la direttiva 2013/33/UE è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla nuova direttiva, restando fermi gli obblighi relativi al termine di recepimento della direttiva precedente indicato nell’allegato I. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Oggetto, definizioni e ambito di applicazione

L’articolo 1 stabilisce che la direttiva disciplina le norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. L’articolo 2 definisce, tra l’altro, domanda, richiedente, familiari, minore, minore non accompagnato, condizioni di accoglienza, condizioni materiali di accoglienza, sussidio per le spese giornaliere, trattenimento, centro di accoglienza, rischio di fuga, fuga, rappresentante e richiedente con esigenze di accoglienza particolari. L’articolo 3 delimita l’ambito soggettivo e territoriale; l’articolo 4 consente disposizioni più favorevoli, purché compatibili con la direttiva.

Informazione e documentazione

L’articolo 5 impone agli Stati membri di fornire ai richiedenti informazioni, quanto prima e comunque in tempo utile, sulle condizioni di accoglienza e sui loro diritti e obblighi, utilizzando un modello dell’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo; per le informazioni standard il termine massimo è tre giorni dalla presentazione della domanda o dalla registrazione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1348. L’articolo 6 prevede il rilascio del documento di cui all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, vieta requisiti amministrativi sproporzionati e consente un documento di viaggio solo per gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi.

Organizzazione dell’accoglienza e limitazioni alla circolazione

Gli articoli 7, 8 e 9 disciplinano l’organizzazione dei sistemi di accoglienza, l’assegnazione a una zona geografica e le restrizioni alla libera circolazione. Gli Stati membri possono assegnare i richiedenti a una sistemazione o a una zona geografica, ma devono garantire accesso effettivo ai diritti e tenere conto dell’unità familiare e delle esigenze particolari; possono imporre obblighi di residenza o di segnalazione per motivi di ordine pubblico o per prevenire il rischio di fuga. Le decisioni devono essere obiettive, individualizzate, proporzionate, motivate e soggette a riesame/ricorso; l’assegnazione a zona geografica cessa se non è garantito l’effettivo godimento dei diritti.

Trattenimento: principi, motivi e garanzie

Gli articoli 10, 11, 12 e 13 stabiliscono che nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di essere richiedente o in base alla nazionalità; il trattenimento è consentito solo in casi eccezionali, per uno o più motivi tassativi e previa verifica che misure meno coercitive non siano efficaci. Sono previsti un ordine scritto motivato, controllo giudiziario rapido, termini massimi per la verifica, accesso all’assistenza e alla rappresentanza legali gratuite nei casi previsti, condizioni di trattenimento adeguate, separazione da detenuti ordinari e tutele rafforzate per minori, minori non accompagnati e persone con esigenze particolari. Per i minori il trattenimento è misura di ultima istanza, per il periodo più breve possibile, in strutture idonee e mai in carcere o in strutture di contrasto.

Alloggio, condizioni materiali di accoglienza e assistenza sanitaria

Gli articoli 14, 19, 20, 21 e 22 disciplinano l’unità del nucleo familiare, la natura e il livello delle condizioni materiali di accoglienza e l’assistenza sanitaria. Le condizioni materiali comprendono alloggio, vitto, vestiario, prodotti per l’igiene personale e sussidio per le spese giornaliere; gli Stati membri possono renderle subordinabili alla mancanza di mezzi sufficienti e chiedere contributi o rimborsi in caso di risorse adeguate, nel rispetto della proporzionalità. L’assistenza sanitaria deve includere almeno pronto soccorso, cure essenziali, cura dei disturbi mentali gravi e salute sessuale e riproduttiva necessaria per gravi problemi fisici, con possibilità di cure preventive e esami medici per ragioni di sanità pubblica. In caso di trasferimento verso lo Stato membro competente ai sensi del regolamento (UE) 2024/1351, le condizioni di accoglienza negli altri Stati membri cessano dal momento della notifica della decisione di trasferimento.

Accesso all’istruzione, al lavoro e alla formazione

L’articolo 16 garantisce ai figli minori dei richiedenti e ai richiedenti minori pari accesso all’istruzione rispetto ai cittadini nazionali, senza ritardi superiori a due mesi dalla formalizzazione della domanda, con integrazione nel sistema educativo ordinario e, solo temporaneamente, fuori da esso per massimo un mese. L’articolo 17 attribuisce l’accesso al mercato del lavoro entro sei mesi dalla registrazione della domanda, salvo procedura accelerata per domande verosimilmente infondate; prevede parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro, libertà sindacale, istruzione e formazione professionale, riconoscimento delle qualifiche e alcune limitazioni ammesse. L’articolo 18 garantisce o agevola l’accesso a corsi di lingua, educazione civica e formazione professionale, con eventuale partecipazione ai costi se il richiedente dispone di mezzi sufficienti.

Esigenze di accoglienza particolari, minori e minori non accompagnati

Gli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 impongono di individuare e soddisfare tempestivamente le esigenze di accoglienza particolari, tramite una valutazione individuale da completare entro 30 giorni dalla domanda, eventualmente integrata in procedure nazionali o nella valutazione del regolamento (UE) 2024/1348. È previsto personale formato, registrazione delle informazioni rilevanti nel fascicolo, possibile invio a medico o psicologo e monitoraggio continuo. Per i minori prevale l’interesse superiore del minore; per i minori non accompagnati è obbligatoria la nomina di un rappresentante e di una persona idonea a fungere provvisoriamente da rappresentante, di regola entro 15 giorni lavorativi, con limiti al numero di minori seguiti e obblighi di controllo. L’articolo 28 richiede assistenza medica e psicologica alle vittime di tratta, torture, stupri e altre gravi violenze.

Riduzione o revoca delle prestazioni

L’articolo 23 consente, in caso di determinate condotte del richiedente, la riduzione o revoca del sussidio per le spese giornaliere e, in casi motivati e proporzionati, di altre condizioni materiali di accoglienza. Le ipotesi includono abbandono non autorizzato della zona o del luogo assegnato, irreperibilità, mancata cooperazione, domanda reiterata, occultamento di risorse, violazioni gravi o ripetute delle regole del centro, comportamento violento o minaccioso, e mancata partecipazione a misure obbligatorie di integrazione. Devono comunque essere sempre garantiti assistenza sanitaria e un livello di vita conforme al diritto dell’Unione e agli obblighi internazionali.

Ricorsi e assistenza legale gratuita

L’articolo 29 impone agli Stati membri di garantire la possibilità di impugnare le decisioni di concessione, revoca o riduzione dei benefici, il rifiuto dell’autorizzazione a lasciare la zona geografica e le decisioni individuali ex articolo 9; almeno in ultimo grado deve essere possibile un riesame in fatto e in diritto dinanzi a un’autorità giurisdizionale. Nei ricorsi e nei controlli giudiziari sul trattenimento è garantita l’assistenza e rappresentanza legali gratuite, salvo eccezioni per carenza di mezzi o manifesta infondatezza; possono essere previsti limiti monetari o temporali non arbitrari e norme procedurali specifiche.

Efficienza, piani di emergenza e monitoraggio

Gli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 disciplinano autorità competenti, sistemi di orientamento/sorveglianza, piani di emergenza, personale e risorse, nonché monitoraggio e valutazione. Ogni Stato membro deve avere un piano di emergenza, da comunicare all’Agenzia per l’asilo entro il 12 aprile 2025, da riesaminare almeno ogni tre anni. La Commissione deve presentare una relazione entro il 12 giugno 2028 e poi almeno ogni cinque anni; gli Stati membri devono fornire i dati necessari entro il 12 giugno 2027 e poi ogni tre anni.

Recepimento, abrogazione e entrata in vigore

L’articolo 35 impone il recepimento, entro il 12 giugno 2026, degli articoli 1-10, 12, 13, 17-29 e 31-34; gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle misure di recepimento e delle principali disposizioni nazionali. L’articolo 36 abroga la direttiva 2013/33/UE dal 12 giugno 2026 per gli Stati membri vincolati dalla nuova direttiva, con conservazione degli obblighi relativi al termine di recepimento della direttiva abrogata. L’articolo 37 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materieasiloimmigrazionediritti fondamentaliprotezione dei minorisicurezza sociale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.