Sentenza del 09/06/2022 n. 2689 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Ici Imu - Area edificabile - Aspettativa di edificabilità - Insufficienza - Destinazione a zona verde - Mancato accertamento dell'edificabilità.(prima massima). Finanza locale - Imu-Ici - Aree edificabili - Terreni destinati ad area verde -Trasformazione urbanistica - Incremento di valore.(seconda massima).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Controversia sull'assoggettamento ad IMU di terreni indicati nel piano regolatore: il Comune sosteneva che, per l'art. 36 co. 2 d.l. n. 223/2006 e l'art. 13 dl n. 201/2011, la tipizzazione nel PRG implica la potenzialità edificatoria e quindi la soggezione a IMU come area edificabile; la società privata opposedeva che i terreni erano destinati sostanzialmente a zona verde e gravati da numerosi vincoli che impedivano in concreto l'edificabilità, per cui non sussisteva un incremento di valore rilevante ai fini fiscali.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello del Comune e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della XXXXX s.r.l. Rilevato che, pur essendo l'art. 36 co. 2 d.l. n. 223/2006 posto come criterio per qualificare aree come fabbricabili in base al PRG adottato, l'aspettativa di edificabilità non si traduce automaticamente in edificabilità ai fini fiscali: va accertato un effettivo incremento di valore. Nel caso concreto i terreni risultavano destinati sostanzialmente a zona verde e gravati da numerosi vincoli tali da non accertare concretamente l'edificabilità. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.500,00.
Norme richiamate
d.l. n. 223/2006, art. 36, comma 2
Il valore normativo è che la qualificazione come area fabbricabile si desume dal PRG adottato dal Comune anche se non approvato dalla Regione e indipendentemente dagli strumenti attuativi; tuttavia la Commissione interpreta che ciò non comporti automaticamente, ai fini fiscali, l'equiparazione dell'aspettativa di edificabilità con la concreta edificabilità né l'automatica sussistenza di un incremento di valore tassabile.
d.l. n. 201/2011, art. 13, commi 2 e 3
Richiamato dal Comune per sostenere la tipizzazione della vocazione edificatoria, ma la Commissione ritiene che la sola tipizzazione nel PRG non sia sufficiente a dimostrare l'effettiva realizzabilità edilizia e l'incremento di valore fiscale senza una valutazione concreta dei vincoli e del contesto.
Cass. n. 25506/2006 (precedente giurisprudenziale)
Principio consolidato secondo cui l'aspettativa di edificabilità non equivale automaticamente, ai fini fiscali, all'edificabilità: la trasformazione urbanistica apre la possibilità di valutare un incremento di valore, ma non lo determina di per sé.
Massime di principio
- La qualificazione di un'area come 'fabbricabile' nel PRG adottato è criterio rilevante per l'IMU, ma non determina automaticamente la tassazione se non sussiste un concreto incremento di valore o la reale possibilità edificatoria.
- L'aspettativa di edificabilità non si equipara di per sé all'effettiva edificabilità ai fini fiscali: occorre valutare i vincoli (paesaggistici, servitù, destinazione a verde, normativa locale) e la presenza/assenza di strumenti attuativi o atti che permettano concretamente la trasformazione.
- In situazioni analoghe il contribuente deve produrre elementi probatori sui vincoli e sulla mancata possibilità di edificare; la pubblica amministrazione deve dimostrare l'effettiva capacità dell'area di tradursi in incremento di valore.
- L'accertamento IMU su aree cosiddette 'potenzialmente edificabili' richiede una valutazione caso per caso dell'incremento di valore e della concreta attuabilità urbanistica, non una presunzione automatica basata solo sulla tipizzazione urbanistica.
- Per difendersi efficacemente, raccogliere e documentare: piani attuativi mancanti, vincoli urbanistici/ambientali, atti amministrativi ostativi, divieti o limitazioni che impediscono l'edificazione e perizie che attestino l'assenza di incremento di mercato.
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