Sentenza del 16/05/2019 n. 3016 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
CATASTO - Avviso di accertamento - Estimi catastali - Riclassamento - Motivazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell’avviso di accertamento e riclassamento catastale per carenza di motivazione, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto effettuare un sopralluogo, indicare le caratteristiche specifiche dell’immobile e svolgere una valutazione comparativa con unità immobiliari similari. La questione riguardava l’applicazione dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004, relativo alla revisione generalizzata del classamento di intere microzone o aree caratterizzate da un significativo incremento dei valori immobiliari, rispetto al procedimento ordinario previsto dall’art. 8 del D.P.R. n. 138 del 1998.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che il procedimento previsto dall’art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004 costituisca una fattispecie autonoma rispetto a quella disciplinata dall’art. 8 del D.P.R. n. 138 del 1998. In caso di revisione generalizzata del classamento determinata da modifiche del tessuto urbano e dall’aumento dei valori catastali dell’intera area, l’avviso deve spiegare le ragioni della revisione e il collegamento con la situazione dell’area, ma non deve necessariamente contenere un sopralluogo, una descrizione dettagliata delle caratteristiche della singola unità immobiliare o una comparazione con immobili similari. L’orientamento richiamato considera quindi sufficiente la motivazione coerente con il procedimento generalizzato concretamente adottato.
Norme richiamate
Art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004
Revisione del classamento catastale di intere microzone o aree urbane caratterizzate da significativi scostamenti tra valori catastali e valori di mercato.
La norma disciplina un procedimento autonomo di revisione generalizzata del classamento, fondato sull’incremento dei valori immobiliari e sulle modifiche complessive del tessuto urbano. In tale procedimento non sono necessariamente richiesti sopralluoghi o confronti analitici con singoli immobili similari.
Art. 8, D.P.R. n. 138 del 1998
Disciplina il procedimento ordinario di revisione degli estimi e del classamento catastale.
Il procedimento previsto da questa disposizione è distinto da quello generalizzato ex art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004 e può richiedere una valutazione più puntuale delle caratteristiche dell’immobile e il confronto con unità similari.
Massime di principio
- Per valutare la sufficienza della motivazione di un riclassamento catastale occorre prima individuare il procedimento concretamente utilizzato dall’Amministrazione.
- Nel riclassamento generalizzato di una microzona o di un’intera area ai sensi dell’art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004, la motivazione può fondarsi sull’incremento complessivo dei valori immobiliari e sulle trasformazioni urbanistiche dell’area, senza necessità di un sopralluogo individuale.
- La mancanza di una comparazione con immobili similari o di una descrizione tecnica dettagliata della singola unità non determina automaticamente l’illegittimità dell’atto quando il riclassamento deriva da una revisione generalizzata dell’area.
- Se invece l’Amministrazione procede a una revisione individuale del classamento secondo il procedimento ordinario, è normalmente necessaria una motivazione più specifica, riferita alle caratteristiche dell’immobile e agli elementi che giustificano la nuova categoria o rendita.
- L’atto deve comunque consentire al contribuente di comprendere le ragioni effettive della revisione e di esercitare adeguatamente il diritto di difesa; una motivazione meramente apparente o priva di collegamento con l’area interessata può restare contestabile.
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