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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1541

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1541 del Consiglio, del 3 luglio 2026, che attua il regolamento (UE) 2018/1542 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

Normativa europea32026R1541

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1541 aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione contro la proliferazione e l’uso di armi chimiche. In particolare, modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 inserendo sei persone fisiche ritenute coinvolte nello sviluppo dell’epibatidina, sostanza collegata al decesso di Alexei Navalny. Il provvedimento è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 inserendo sei ulteriori persone fisiche nell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive per la proliferazione e l’uso di armi chimiche.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide sulle persone fisiche, giuridiche, entità e organismi già elencati nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542, limitatamente all’aggiornamento della sezione "A. Persone fisiche" con sei nuovi nominativi. Non introduce un regime autonomo, ma integra il regime sanzionatorio esistente in materia di armi chimiche; il testo non disciplina esclusioni ulteriori oltre a quelle già previste dal regolamento base.

Modifica del regime restrittivo UE contro le armi chimiche

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1541 del Consiglio interviene sul regime restrittivo dell’Unione istituito dal regolamento (UE) 2018/1542 in materia di proliferazione e uso di armi chimiche. Il provvedimento si fonda sulle valutazioni del Consiglio relative al decesso di Alexei Navalny e alla ricostruzione che collega il caso all’uso di epibatidina, sostanza qualificata nei considerando come arma chimica.

Contesto e motivazione della designazione

Nei considerando il Consiglio ricorda che il 15 ottobre 2018 era stato adottato il regolamento (UE) 2018/1542. Il 16 febbraio 2024 le autorità russe hanno annunciato il decesso di Alexei Navalny mentre era detenuto in una colonia penitenziaria; il testo richiama inoltre il fatto che Navalny era stato perseguito e incarcerato per motivi politici e che, già nell’agosto 2020, era stato vittima di avvelenamento con un agente nervino tossico del gruppo Novichok.

Il regolamento evidenzia poi che, in relazione alle circostanze del decesso, alla presenza confermata di epibatidina in campioni prelevati dal corpo dopo la morte e alla conclusione secondo cui è altamente probabile che l’avvelenamento da epibatidina ne sia stata la causa, sia opportuno inserire sei persone nell’elenco sanzionatorio contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542.

Ambito della modifica normativa

L’intervento non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna quello già vigente. L’articolo 1 prevede la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542; in particolare, nella sezione "A. Persone fisiche" vengono inserite sei nuove voci numerate da 26 a 31.

I soggetti aggiunti sono:

  • Igor Yuryevich Babkin, responsabile di laboratorio presso il Signal Scientific Centre;
  • Sergey Yevgenyevich Galan, scienziato senior presso il Signal Scientific Centre;
  • Irina Dmitriyevna Derevyagina, analista di ricerca chimica presso GosNIIOKhT;
  • Mikhail Vasilyevich Gutsalyuk, colonnello e capo dipartimento presso l’Accademia militare di difesa radiologica, chimica e biologica;
  • Olga Petrovna Yudina, ricercatrice senior presso il Signal Scientific Centre;
  • Aleksey Vadimovich Aksyonov, ricercatore presso il Signal Scientific Centre.

Motivi delle singole iscrizioni

Le schede in allegato indicano dati identificativi, cittadinanza, date di nascita, funzioni e motivi della designazione. Per tutti i soggetti il nucleo della motivazione è identico: ciascuno risulta coinvolto nello sviluppo dell’epibatidina come arma chimica.

Più in dettaglio, il testo evidenzia che:

  • Babkin, Galan, Gutsalyuk, Yudina e Aksyonov hanno partecipato a ricerche e pubblicazioni sulla sintesi dell’epibatidina in collegamento con il Signal Scientific Centre;
  • Derevyagina ha redatto due documenti di ricerca sulle applicazioni cliniche e sulla sperimentazione dell’epibatidina;
  • alcuni dei soggetti sono inoltre indicati come associati ad Artur Aleksandrovich Zhirov, direttore di SC Signal;
  • per Yudina si aggiunge l’informazione secondo cui percepisce anche uno stipendio dal Research Institute for Applied Acoustics, menzionato come struttura coinvolta nell’approvvigionamento di materiali potenzialmente utilizzabili per la produzione di agenti chimici.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2018/1542 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. Nell’allegato I, sezione "A. Persone fisiche", sono aggiunte le voci nn. 26-31 relative a Igor Yuryevich Babkin, Sergey Yevgenyevich Galan, Irina Dmitriyevna Derevyagina, Mikhail Vasilyevich Gutsalyuk, Olga Petrovna Yudina e Aleksey Vadimovich Aksyonov, con indicazione di dati identificativi, funzioni e motivi della designazione.

Motivo delle designazioni

Le sei persone sono designate perché ritenute coinvolte nello sviluppo dell’epibatidina come arma chimica. Il considerando richiama il decesso di Alexei Navalny il 16 febbraio 2024, la precedente esposizione al gruppo Novichok e la presenza confermata di epibatidina in campioni prelevati dal corpo dopo la morte, ritenendo altamente probabile che l’avvelenamento da epibatidina ne sia stata la causa.

Base giuridica e finalità dell’intervento

Il regolamento è adottato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1542. Il considerando finale afferma che, alla luce delle circostanze descritte, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento base.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ossia il 3 luglio 2026. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivesicurezza internazionalenon proliferazionearmi chimichepolitica estera e di sicurezza comune

Testo integrale

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