Regolamento (UE) 2026/1427
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1427 della Commissione, del 2 luglio 2026, che autorizza l’immissione sul mercato dell’idrolizzato di membrane d’uovo (prodotto enzimaticamente) quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza un nuovo alimento, l’idrolizzato di membrane d’uovo (prodotto enzimaticamente), inserendolo nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. L’autorizzazione riguarda un uso specifico negli integratori alimentari e prevede condizioni d’impiego, requisiti di etichettatura e specifiche compositive. È inoltre riconosciuta una tutela dei dati scientifici a favore di Eggnovo SL per cinque anni, durante i quali il diritto di commercializzazione esclusiva è riservato a tale società.
Autorizzazione all’immissione sul mercato dell’idrolizzato di membrane d’uovo (prodotto enzimaticamente) come nuovo alimento e aggiornamento dell’elenco اتحione dei nuovi alimenti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’intera Unione europea e riguarda gli operatori che intendano immettere sul mercato il nuovo alimento "idrolizzato di membrane d’uovo (prodotto enzimaticamente)". L’autorizzazione è limitata agli integratori alimentari, come definiti dalla direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta in generale, con esclusione delle donne in gravidanza e durante l’allattamento, e con un livello massimo di 500 mg/giorno. Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore è riconosciuta una tutela dei dati a favore di Eggnovo SL; in tale periodo solo tale società può commercializzare il nuovo alimento, salvo autorizzazione successiva senza riferimento ai dati tutelati o previo consenso del titolare. Il regolamento modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che contiene l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.
Autorizzazione dell’idrolizzato di membrane d’uovo (prodotto enzimaticamente)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1427 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione dell’"idrolizzato di membrane d’uovo (prodotto enzimaticamente)" come nuovo alimento, modificando di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La misura si fonda sul regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e recepisce il parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza del prodotto alle condizioni d’uso proposte.
Contesto normativo e valutazione scientifica
Il regolamento ribadisce che, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283, solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere commercializzati. La domanda è stata presentata da Eggnovo SL il 7 settembre 2022 e riguardava l’uso di peptidi di collagene di membrane d’uovo in integratori alimentari fino a 500 mg/giorno per adulti, con esclusione delle donne in gravidanza e allattamento. La Commissione ha chiesto la valutazione dell’EFSA il 29 febbraio 2024; l’EFSA ha adottato il parere scientifico il 29 settembre 2025, concludendo che il nuovo alimento è sicuro nelle condizioni d’uso proposte.
Denominazione del nuovo alimento e motivi della modifica
Dai considerando emerge che la denominazione originaria "peptidi di collagene di membrane d’uovo" non rifletteva correttamente la composizione del prodotto, poiché il contenuto di collagene è solo del 15-30% p/p. Per evitare di indurre in errore i consumatori sulle caratteristiche nutrizionali e compositive, la Commissione ha sostituito tale denominazione con "idrolizzato di membrane d’uovo (prodotto enzimaticamente)", denominazione accettata dal richiedente e coerente con il processo produttivo basato su idrolisi enzimatica.
Ambito di impiego autorizzato e limiti
L’autorizzazione è circoscritta agli integratori alimentari definiti dalla direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta in generale, con esclusione delle donne in gravidanza e allattamento. Il livello massimo consentito è di 500 mg/giorno. Il regolamento precisa inoltre che l’autorizzazione opera fatta salva la disciplina generale sugli integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE.
Tutela dei dati e esclusiva temporanea
La Commissione ha riconosciuto che i requisiti dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 erano soddisfatti. I dati scientifici ritenuti essenziali per la valutazione della sicurezza, in particolare quelli relativi all’identità del nuovo alimento, al processo di produzione e all’allergenicità, sono quindi tutelati ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, solo Eggnovo SL può immettere sul mercato l’Unione il nuovo alimento, salvo che un successivo richiedente ottenga un’autorizzazione senza fare riferimento ai dati tutelati o con il consenso della società.
Etichettatura e allergeni
Poiché il prodotto deriva da uova, incluse nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 tra le sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze, gli integratori alimentari che lo contengono devono rispettare gli obblighi di etichettatura sugli allergeni previsti dall’articolo 21 di tale regolamento. Nell’allegato al regolamento 2026/1427 è inoltre stabilito che la denominazione da utilizzare in etichetta è "idrolizzato di membrane d’uovo" e che deve essere indicato il divieto di consumo da parte dei minori di 18 anni e delle donne in gravidanza o allattamento.
Specifiche tecniche del nuovo alimento
L’allegato inserisce anche le specifiche del nuovo alimento. Il prodotto è descritto come un idrolizzato proteico ottenuto mediante idrolisi enzimatica con papaina delle membrane di uova di gallina (Gallus gallus domesticus), in forma di polvere solubile in acqua color crema-giallastro. Le caratteristiche analitiche previste sono: proteina grezza almeno pari al 70% p/p, collagene compreso tra il 15% e il 30% p/p e umidità non superiore all’8% p/p. Sono inoltre fissati criteri microbiologici di conformità per la carica batterica aerobica totale, i lieviti e le muffe, nonché l’assenza di Escherichia coli, Salmonella spp. e Listeria monocytogenes nei quantitativi indicati.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La tutela dei dati decorre per cinque anni dalla data di entrata in vigore, mentre l’autorizzazione esclusiva a favore di Eggnovo SL è espressamente riferita al periodo di cinque anni a decorrere dal 23 luglio 2026.
Disposizioni principali
Autorizzazione e inserimento nell’elenco UE
L’idrolizzato di membrane d’uovo (prodotto enzimaticamente) è autorizzato per l’immissione sul mercato dell’Unione ed è inserito nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’allegato di tale regolamento è modificato di conseguenza.
Ambito d’uso autorizzato e limiti quantitativi
Il nuovo alimento può essere utilizzato esclusivamente negli integratori alimentari ai sensi della direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta in generale, con esclusione delle donne in gravidanza e durante l’allattamento. Il livello massimo autorizzato è pari a 500 mg/giorno.
Tutela dei dati e esclusiva temporanea
Per i cinque anni a decorrere dal 23 luglio 2026, solo Eggnovo SL è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazione successiva ottenuta senza riferimento ai dati tutelati o con il consenso della società. I dati scientifici del fascicolo che soddisfano l’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non possono essere usati a vantaggio di richiedenti successivi per cinque anni dalla data di entrata in vigore senza il consenso di Eggnovo SL.
Requisiti di etichettatura
La denominazione da indicare in ეტichetta per gli integratori alimentari che contengono il nuovo alimento è "idrolizzato di membrane d’uovo". L’etichetta deve inoltre riportare che tali integratori non devono essere consumati da persone di età inferiore ai 18 anni né dalle donne durante la gravidanza e l’allattamento. In ragione della presenza di uova, sostanza allergenica ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011, si applicano anche gli obblighi di informazione sugli allergeni previsti dall’articolo 21 di tale regolamento.
Specifiche del nuovo alimento
Il nuovo alimento è descritto come un idrolizzato proteico ottenuto mediante idrolisi enzimatica con papaina delle membrane di uova di gallina (Gallus gallus domesticus), in forma di polvere solubile in acqua color crema-giallastro. Le specifiche includono: proteina grezza almeno 70% p/p, collagene 15-30% p/p, umidità non superiore a 8% p/p. Sono fissati criteri microbiologici per TAMC, TYMC, assenza di Escherichia coli in 10 g, assenza di Salmonella spp. in 25 g e assenza di Listeria monocytogenes in 25 g.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È applicabile direttamente in tutti gli Stati membri.
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