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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1471

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1471 della Commissione, del 3 luglio 2026, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2026/103 per quanto riguarda le misure transitorie

Normativa europea32026R1471

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rettifica il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2026/103, che aveva rinnovato l’autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 per le scrofe, correggendo l’omissione delle misure transitorie. Vengono così previsti periodi di vendita e utilizzo per scorte di additivo, premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi prodotti ed etichettati secondo la normativa previgente. La rettifica è giustificata dall’assenza di ragioni di sicurezza che imponessero l’immediata applicazione del nuovo regime e mira a evitare perturbazioni del mercato. Il regolamento si applica retroattivamente dal 5 febbraio 2026.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/103 mediante l’introduzione di misure transitorie per additivi per mangimi destinati alle scrofe.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano l’additivo per mangimi Enterococcus faecium DSM 7134, le premiscele, i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti tale additivo, limitatamente all’uso destinato alle scrofe. L’ambito è territoriale unionale, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; il regolamento è inoltre rilevante ai fini del SEE. Le misure transitorie riguardano i prodotti realizzati ed etichettati prima del 7 luglio 2026, con le finestre temporali specifiche previste per ciascuna categoria di prodotto.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2026/103 sulle misure transitorie per Enterococcus faecium DSM 7134

Il regolamento interviene per correggere un’omissione del regolamento di esecuzione (UE) 2026/103, che aveva rinnovato per 10 anni l’autorizzazione di un preparato di Enterococcus lactis/Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati alle scrofe nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale. La Commissione evidenzia che, in assenza di motivi di sicurezza o di altra natura, era opportuno prevedere misure transitorie per consentire agli operatori di adeguarsi alla nuova denominazione dell’additivo autorizzato.

Finalità della rettifica

La rettifica ha lo scopo di evitare perturbazioni del mercato e conseguenze negative per gli operatori derivanti dalla mancata previsione di un regime transitorio nel regolamento (UE) 2026/103. Il nuovo testo non modifica la sostanza dell’autorizzazione, ma introduce una disciplina di graduale esaurimento delle scorte per i prodotti già immessi sul mercato o già preparati secondo la normativa precedente.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le disposizioni transitorie riguardano esclusivamente i prodotti destinati alle scrofe contenenti l’additivo Enterococcus faecium DSM 7134, già autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1083/2014. Sono interessati:

  • l’additivo per mangimi in quanto tale;
  • le premiscele contenenti l’additivo;
  • i mangimi composti contenenti l’additivo;
  • le materie prime per mangimi contenenti l’additivo.

L’applicazione è limitata ai prodotti prodotti ed etichettati in conformità alle norme applicabili prima del 7 luglio 2026, con date soglia diverse per le due categorie di prodotti.

Regime transitorio per additivo e premiscele

Per l’additivo per mangimi e per le premiscele contenenti tale additivo, il nuovo articolo 2 bis consente la commercializzazione e l’uso fino a esaurimento delle scorte, a condizione che tali prodotti siano stati prodotti ed etichettati prima del 7 gennaio 2027 e nel rispetto delle regole vigenti prima del 7 luglio 2026.

Regime transitorio per mangimi composti e materie prime per mangimi

Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, la finestra transitoria è più ampia: i prodotti devono essere stati prodotti ed etichettati prima del 7 luglio 2027, sempre in conformità alla disciplina previgente al 7 luglio 2026. Anche in questo caso, la commercializzazione e l’utilizzo sono consentiti fino all’esaurimento delle scorte esistenti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, esso si applica retroattivamente dal 5 febbraio 2026. La Commissione richiama inoltre la conformità delle misure al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rettifica con inserimento dell’articolo 2 bis nel regolamento (UE) 2026/103

Il regolamento introduce nel regolamento di esecuzione (UE) 2026/103 un nuovo articolo 2 bis dedicato alle misure transitorie, al fine di colmare l’omissione relativa al nuovo nome dell’additivo incluso nell’autorizzazione rinnovata.

Misure transitorie per additivo e premiscele

L’additivo per mangimi Enterococcus faecium DSM 7134, autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1083/2014, e le premiscele contenenti tale additivo, destinati alle scrofe, se prodotti ed etichettati prima del 7 gennaio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 7 luglio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Misure transitorie per mangimi composti e materie prime per mangimi

I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo di cui sopra, destinati alle scrofe, se prodotti ed etichettati prima del 7 luglio 2027 in conformità alle norme applicabili prima del 7 luglio 2026, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Decorrenza e retroattività

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 5 febbraio 2026, cioè retroattivamente rispetto alla data di pubblicazione del testo rettificativo.

Come è indicizzato

Materieadditivi per mangimialimentazione animalemisure transitorieetichettatura dei mangimimercato interno

Testo integrale

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