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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1507

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1507 della Commissione, del 3 luglio 2026, che autorizza l’immissione sul mercato del micelio di Rhizomucor pusillus quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

Normativa europea32026R1507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza il micelio di Rhizomucor pusillus come nuovo alimento ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283 e ne inserisce la voce nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti. La Commissione recepisce il parere favorevole dell’EFSA sulla sicurezza alle condizioni d’uso proposte e stabilisce specifiche, livelli massimi e requisiti di etichettatura. Per cinque anni sono inoltre protetti i dati scientifici del fascicolo presentato da The Protein Brewery B.V., con esclusiva di commercializzazione a favore del richiedente.

Autorizzazione all’immissione sul mercato del micelio di Rhizomucor pusillus come nuovo alimento e aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.

Ambito di applicazione

Si applica a livello dell’Unione europea all’immissione sul mercato del nuovo alimento "micelio di Rhizomucor pusillus" e ai suoi impieghi come alimento intero, come ingrediente in prodotti alimentari specificati, in sostituti di un pasto per il controllo del peso destinati alla popolazione adulta e in integratori alimentari. Per cinque anni dalla data di entrata in vigore opera una tutela dei dati a favore di The Protein Brewery B.V., con esclusiva commerciale limitata salvo autorizzazione successiva basata su dati non protetti o consenso del titolare. Restano esclusi, per gli integratori, i consumatori di età inferiore a 18 anni e le donne in gravidanza e allattamento, in base all’etichettatura richiesta.

Autorizzazione del micelio di Rhizomucor pusillus come nuovo alimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1507 della Commissione autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione del micelio di Rhizomucor pusillus quale nuovo alimento, ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’intervento normativo recepisce il parere scientifico favorevole dell’EFSA e aggiorna di conseguenza l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470.

Contesto e iter di valutazione

La domanda è stata presentata da The Protein Brewery B.V. il 16 maggio 2020. Il fascicolo riguardava l’uso della biomassa di Rhizomucor pusillus come alimento intero, come ingrediente in prodotti alimentari, in sostituti di un pasto per il controllo del peso e in integratori alimentari destinati alla popolazione adulta, con esclusione delle donne in gravidanza e allattamento per gli integratori.

La Commissione ha richiesto la valutazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare il 7 gennaio 2021. L’EFSA ha adottato il proprio parere scientifico il 29 settembre 2025, concludendo che il nuovo alimento è sicuro alle condizioni d’uso proposte per la popolazione destinataria indicata. La Commissione ha ritenuto pertanto soddisfatte le condizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

Tutela dei dati scientifici

La Commissione ha riconosciuto che il richiedente ha dimostrato il possesso del diritto di proprietà industriale e del diritto esclusivo di riferimento per diversi studi e dati scientifici contenuti nel fascicolo. In applicazione dell’articolo 26, paragrafo 2, e dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, tali dati sono tutelati per cinque anni.

Ne consegue che, dal 26 luglio 2026, per cinque anni solo The Protein Brewery B.V. è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazioni successive fondate su dati non protetti o rilasciate con il consenso del titolare. Il regolamento precisa inoltre che eventuali nuovi richiedenti possono comunque presentare domande di autorizzazione per lo stesso alimento, purché basate su informazioni ottenute lecitamente.

Denominazione, condizioni d’uso ed etichettatura

Il regolamento ritiene che la denominazione iniziale "biomassa del fungo Rhizomucor pusillus" possa risultare fuorviante per i consumatori e sostituisce tale espressione con "micelio di Rhizomucor pusillus". La denominazione da riportare in etichetta dei prodotti che contengono il nuovo alimento è quindi questa ultima formula.

L’allegato fissa i livelli massimi per categorie specifiche di alimenti. Tra questi figurano cereali da prima colazione e snack a base di cereali, frutta o verdura, biscotti, barrette ai cereali, prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari esclusi le bevande, bevande analcoliche, pane piatto e pane al vapore, dolciumi di cioccolato, paste spalmabili a base di cacao, sostituti di un pasto per il controllo del peso e integratori alimentari.

Per gli integratori alimentari, l’etichetta deve inoltre indicare che non devono essere consumati da persone di età inferiore ai 18 anni, né da donne in gravidanza o allattamento.

Specifiche del nuovo alimento

Il nuovo alimento è descritto come biomassa del fungo Rhizomucor pusillus, ceppo CBS 143028, prodotta mediante fermentazione, quindi raccolta, pastorizzata per inattivare le cellule fungine vitali, essiccata e macinata fino a ottenere una polvere biancastra inodore. Il fungo è qualificato come fungo filamentoso appartenente alla famiglia delle Mucoraceae.

L’allegato stabilisce inoltre specifiche analitiche dettagliate, tra cui: umidità, contenuto di proteina grezza, grassi totali, fibre alimentari, carboidrati digeribili e ceneri; criteri microbiologici; limiti per arsenico, cadmio, piombo e mercurio; e limiti per diverse micotossine, tra cui aflatossine, diacetossiscirpenolo, fumonisine, tossine HT2 e T2, nivalenolo, ocratossina A, deossinivalenolo e zearalenone.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione e inserimento nell’elenco dell’Unione

L’articolo 1 autorizza l’immissione sul mercato dell’Unione del micelio di Rhizomucor pusillus e dispone la sua iscrizione nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L’allegato di tale regolamento è modificato di conseguenza.

Tutela dei dati ed esclusiva temporanea

L’articolo 2 prevede che, nei cinque anni decorrenti dal 26 luglio 2026, solo The Protein Brewery B.V. possa immettere sul mercato dell’Unione il nuovo alimento, salvo autorizzazione successiva ottenuta senza riferimento ai dati scientifici tutelati o con il consenso della società. L’articolo 3 stabilisce che i dati scientifici del fascicolo che soddisfano l’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non possono essere usati a vantaggio di un richiedente successivo nei cinque anni dalla data di entrata in vigore, senza consenso del titolare.

Denominazione del nuovo alimento e requisiti di etichettatura

Nell’allegato, la denominazione da riportare in etichetta è "micelio di Rhizomucor pusillus". Per gli integratori alimentari è richiesto che l’etichetta indichi che non devono essere consumati da persone di età inferiore ai 18 anni, né da donne in gravidanza o allattamento.

Condizioni d’uso e livelli massimi

L’allegato fissa i livelli massimi per le diverse categorie alimentari: cereali da prima colazione e snack a base di cereali, frutta o verdura 30 g/100 g; biscotti 10 g/100 g; barrette ai cereali 35 g/100 g; prodotti sostitutivi dei prodotti lattiero-caseari esclusi le bevande 20 g/100 g; bevande analcoliche 10 g/100 g; pane piatto e pane al vapore 20 g/100 g; dolciumi di cioccolato 15 g/100 g; paste spalmabili a base di cacao 20 g/100 g; sostituti di un pasto per il controllo del peso in forma di bevande, massimo 2 pasti/giorno fino a un massimo di 40 g/giorno; integratori alimentari per adulti, esclusi gravidanza e allattamento, 6 g/giorno.

Specifiche del nuovo alimento

L’allegato definisce il nuovo alimento come biomassa del fungo Rhizomucor pusillus ceppo CBS 143028 prodotta per fermentazione, poi raccolta, pastorizzata, essiccata e macinata in una polvere biancastra inodore. Sono indicate specifiche di composizione, criteri microbiologici, limiti per metalli pesanti e micotossine.

Decorrenza e applicazione

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentietichettatura alimentaretutela dei datimercato interno

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