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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1432

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1432 della Commissione, del 3 luglio 2026, relativo a misure per prevenire l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield e per l’eradicazione e il contenimento di tale organismo nocivo all’interno di determinate aree delimitate e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372

Normativa europea32026R1432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro fitosanitario specifico per Meloidogyne graminicola, nematode nocivo per il riso, al fine di prevenirne l’insediamento e limitarne la diffusione nel territorio dell’Unione. Disciplina indagini annuali, definizione di aree delimitate, misure di eradicazione e, nei casi in cui l’eradicazione non sia possibile, misure di contenimento più mirate. Il testo sostituisce il precedente regime temporaneo del 2022, aggiornando anche l’elenco delle piante ospiti e coordinandosi con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, nel quale sono già confluite alcune misure sulle piante specificate.

Misure fitosanitarie per prevenire l’insediamento e la diffusione di Meloidogyne graminicola nell’Unione, con regole per eradicazione, contenimento, indagini e aree delimitate, in sostituzione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e, in concreto, alle autorità competenti che devono prevenire l’introduzione e la diffusione di Meloidogyne graminicola, nonché gestire i focolai nelle aree delimitate. Riguarda piante specificate di Oryza sativa L. coltivate in terra, piante ospiti e piante ospiti spontanee elencate nell’allegato I, sementi specificate di Oryza sativa L., oggetti specificati (macchinari, attrezzi, veicoli e attrezzature personali) e terreno/terra contaminata. Le misure si applicano sia alle aree del territorio dell’Unione in cui la presenza dell’organismo non è nota sia alle aree delimitate per eradicazione o contenimento; l’allegato II individua, ai fini del contenimento, specifiche aree delimitate in Italia (Piemonte e Lombardia).

Misure per Meloidogyne graminicola

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1432 della Commissione disciplina un regime fitosanitario specifico per contenere Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield, organismo nocivo associato a gravi danni alle colture di Oryza sativa L., e per ridurre il rischio di ulteriore diffusione nell’Unione. Il provvedimento sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372, alla luce degli esiti delle indagini svolte e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche sulle piante ospiti.

Contesto e base normativa

La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2016/2031. Nei considerando si evidenzia che le misure temporanee precedenti erano state giustificate dalla pericolosità dell’organismo nocivo e che le indagini annuali hanno mostrato una dinamica tale da richiedere misure permanenti di prevenzione, eradicazione ove possibile e contenimento nelle aree in cui l’eradicazione non è più praticabile. Si sottolinea inoltre che alcune misure sulle piante specificate sono già state trasposte nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1433.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le misure si applicano agli Stati membri, alle autorità competenti e agli operatori coinvolti nella produzione, movimentazione e gestione di piante, sementi, terra, macchinari e altri oggetti potenzialmente contaminati. Le categorie rilevanti sono:

  • le piante specificate, cioè piante da impianto con radici di Oryza sativa L. coltivate in terra;
  • le piante ospiti, definite nell’allegato I;
  • le piante ospiti spontanee;
  • le sementi specificate di Oryza sativa L.;
  • gli oggetti specificati, quali macchinari, attrezzi, veicoli e attrezzature personali utilizzati nelle attività agricole;
  • la terra o il suolo in cui le piante ospiti sono state coltivate.

Indagini e sorveglianza fuori dalle aree delimitate

L’articolo 3 impone indagini annuali basate sul rischio nelle aree del territorio nazionale in cui la presenza dell’organismo nocivo non è nota ma dove esso potrebbe insediarsi. Le indagini devono concentrarsi sulle piante ospiti e dare priorità alle piante specificate. Il modello di raccolta dati per queste indagini è rinviato al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231.

Aree delimitate e loro struttura

Se la presenza dell’organismo nocivo è confermata ufficialmente, lo Stato membro interessato deve stabilire senza indugio un’area delimitata sulla base di un’indagine di delimitazione. L’area comprende:

  • una zona infestata, che include tutte le piante specificate e le piante ospiti infestate o sospette, nonché il terreno o altri elementi contaminati;
  • una zona cuscinetto di almeno 100 metri oltre i confini della zona infestata, sia nei casi di eradicazione sia in quelli di contenimento. Le autorità competenti devono informare il pubblico e gli operatori professionali della delimitazione dell’area e delle misure adottate. Se per tre anni consecutivi non viene rilevata la presenza del parassita nell’area delimitata, l’area può essere abolita, previa notifica alla Commissione e agli altri Stati membri ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031.

Indagini intensive nelle aree delimitate

Nelle aree delimitate, salvo la zona infestata delle aree destinate al contenimento, le autorità competenti devono effettuare indagini annuali intensive sulle piante ospiti. Le attività comprendono:

  • esami visivi;
  • campionamento di piante sintomatiche;
  • se del caso, campionamento di piante asintomatiche nelle vicinanze di quelle sintomatiche;
  • se del caso, campionamento della terra;
  • controllo del sistema radicale per verificare la presenza di galle.

Misure di eradicazione

Nelle aree delimitate ai fini dell’eradicazione, l’articolo 6 impone un insieme articolato di misure. Tra le principali:

  • rimozione delle piante specificate nella zona infestata in prossimità della raccolta;
  • distruzione delle piante specificate, in situ o in un luogo vicino designato, in modo da evitare la diffusione dell’organismo nocivo;
  • divieto di semina delle sementi specificate e di impianto delle piante specificate e delle piante ospiti nella zona infestata, salvo colture trappola;
  • eliminazione periodica delle piante ospiti spontanee;
  • allagamento continuo dei campi per più di 18 mesi oppure, se non possibile, impiego del metodo delle colture trappola o di altre misure che impediscano il completamento del ciclo vitale del parassita;
  • rimozione e smaltimento sicuro delle piante usate per le colture trappola entro una fase fenologica idonea e comunque non oltre cinque settimane dall’impianto;
  • pulizia degli oggetti specificati prima dello spostamento fuori dalla zona infestata, evitando la dispersione di residui;
  • divieto di spostare fuori dalla zona infestata la terra in cui piante specificate o piante ospiti sono state coltivate nei tre anni precedenti.

Misure di contenimento nelle aree elencate in allegato II

Per le aree delimitate elencate nell’allegato II, il regolamento prevede un regime di contenimento in deroga alle misure di eradicazione. In tali aree, la semina delle sementi specificate e l’impianto delle piante specificate sono consentiti solo se è stata attuata una delle seguenti misure fitosanitarie:

  • allagamento continuo per almeno tre mesi dopo l’ultimo raccolto;
  • metodo delle colture trappola con distruzione entro cinque settimane dall’impianto;
  • rotazione con colture non ospiti o con colture ospiti coltivate di Brassica L., Allium cepa L., Glycine max (L.) Merr., Hordeum vulgare L., Panicum miliaceum L., Sorghum bicolor (L.) Moench e Triticum aestivum L., destinate alla produzione di bulbi, ortaggi o cereali per utenti finali e non all’uso come piante da impianto. Restano inoltre obbligatorie l’eliminazione delle piante ospiti spontanee, la pulizia degli oggetti specificati e il divieto di spostare fuori dalla zona infestata terra, piante specificate, piante ospiti non comprese nell’eccezione e sementi specificate con terra o frammenti vegetali.

Obblighi di comunicazione

Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini svolte nell’anno civile precedente. Per le indagini fuori dalle aree delimitate si utilizza uno dei modelli del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231; per le indagini intensive nelle aree delimitate si utilizza invece il modello di cui all’allegato III del presente regolamento.

Allegati e rilevanza pratica

L’allegato I contiene un elenco molto ampio di piante ospiti, che rileva ai fini della qualificazione delle aree a rischio e delle misure di controllo. L’allegato II elenca tre aree delimitate italiane ai fini del contenimento, in Piemonte e Lombardia, con indicazione di comuni e provincia. L’allegato III fornisce il modello dettagliato per la relazione annuale delle indagini, con dati su area delimitata, approccio adottato, siti e zone di indagine, materiale ispezionato, risultati dei campionamenti e altre misure adottate.

Entrata in vigore e abrogazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Dal punto di vista sistematico, esso abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372, sostituendone il contenuto con un quadro più aggiornato e coordinato con la normativa fitosanitaria unionale vigente.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce misure per prevenire l’insediamento e la diffusione di Meloidogyne graminicola nel territorio dell’Unione, per l’eradicazione quando la presenza sia rilevata e per il contenimento quando l’eradicazione non sia più possibile.

Definizioni operative

L’articolo 2 definisce l’organismo nocivo specificato, le piante specificate (piante da impianto provviste di radici di Oryza sativa L. coltivate in terra), le piante ospiti, le piante ospiti spontanee, le sementi specificate, gli oggetti specificati e il metodo delle colture trappola, da utilizzare come tecnica di controllo fitosanitario.

Indagini annuali fuori dalle aree delimitate

L’articolo 3 impone agli Stati membri indagini annuali basate sul rischio nelle zone in cui l’organismo nocivo non è noto ma potrebbe insediarsi, con priorità alle piante specificate.

Aree delimitate e loro cessazione

L’articolo 4 prevede che, in caso di presenza ufficialmente confermata, lo Stato membro interessato stabilisca senza indugio un’area delimitata sulla base di un’indagine di delimitazione. L’area comprende una zona infestata e una zona cuscinetto di almeno 100 m; l’area può essere abolita se per tre anni consecutivi non viene rilevata la presenza, con notifica a Commissione e altri Stati membri.

Indagini nelle aree delimitate

L’articolo 5 richiede indagini annuali intensive nelle aree delimitate, salvo la zona infestata delle aree destinate al contenimento, mediante ispezioni visive, campionamenti di piante sintomatiche e, se del caso, asintomatiche e della terra, con controllo del sistema radicale per verificare la presenza di galle.

Misure di eradicazione

L’articolo 6 prescrive un pacchetto di misure obbligatorie nelle aree delimitate ai fini dell’eradicazione: rimozione e distruzione delle piante specificate, divieto di semina e impianto nella zona infestata salvo colture trappola, eliminazione delle piante ospiti spontanee, allagamento continuo dei campi per più di 18 mesi o, se non possibile, colture trappola/altre misure che interrompano il ciclo vitale, smaltimento sicuro delle colture trappola entro cinque settimane e restrizioni allo spostamento di terra e pulizia degli oggetti specificati.

Misure di contenimento

L’articolo 7 prevede, per le aree delimitate elencate nell’allegato II, un regime in deroga all’eradicazione: semina/impianto delle piante specificate solo se preceduti da allagamento per almeno tre mesi, metodo delle colture trappola o rotazione con determinate colture non ospiti o colture ospiti coltivate non destinate a piante da impianto; inoltre impone eliminazione delle piante ospiti spontanee, pulizia degli oggetti specificati e divieto di spostamento fuori zona di terra, piante specificate, piante ospiti non rientranti nell’eccezione e sementi con terra o residui.

Comunicazione dei risultati delle indagini

L’articolo 8 impone agli Stati membri di trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini dell’anno civile precedente: per l’articolo 3 usando i modelli dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1231, e per l’articolo 5 usando il modello dell’allegato III del presente regolamento.

Abrogazione e coordinamento normativo

L’articolo 9 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 e stabilisce che i riferimenti a tale atto si intendono fatti al nuovo regolamento. Il preambolo chiarisce che alcune misure sulle piante specificate sono confluite nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1433.

Entrata in vigore

L’articolo 10 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e ribadisce la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitàagricolturacircolazione di vegetali e sementicontrolli ufficialisicurezza alimentare e vegetale

Testo integrale

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