Regolamento (UE) 2026/1433
Regolamento di esecuzione (ue) 2026/1433 della Commissione, del 3 luglio 2026, che modifica gli allegati II, VII e VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto riguarda le misure per impedire l’ingresso, la presenza, l’insediamento e la diffusione nel territorio dell’Unione di Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro fitosanitario dell’Unione inserendo Meloidogyne graminicola tra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione già presenti nel territorio e recependo, con adattamenti, misure che erano state applicate in via temporanea. Vengono inoltre stabilite prescrizioni particolari per l’importazione e lo spostamento di specifiche piante di Oryza sativa L. coltivate in terra, basate su riconoscimento di assenza dell’organismo nocivo, registrazione, controlli e ispezioni ufficiali. L’obiettivo è prevenire ingresso, insediamento e diffusione del nematode nel territorio dell’Unione, garantendo coerenza con il regime di protezione fitosanitaria dell’UE.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per inserire misure fitosanitarie specifiche contro Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield negli allegati II, VII e VIII.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità fitosanitarie coinvolti nell’introduzione nel territorio dell’Unione e nello spostamento all’interno dell’Unione di piante da impianto provviste di radici di Oryza sativa L. coltivate in terra. Riguarda in particolare i paesi terzi dai quali è consentita l’introduzione di tali piante ai sensi dell’allegato VI, punto 14, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, nonché gli spostamenti interni dalle zone cuscinetto di aree delimitate. Non introduce misure per le sementi di Oryza sativa L., per le quali il regolamento precisa che non sono necessarie prescrizioni particolari. Si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; per il Regno Unito, ai fini dell’allegato, il riferimento non comprende l’Irlanda del Nord.
Modifica degli allegati fitosanitari per Meloidogyne graminicola
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1433 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per rafforzare la protezione fitosanitaria dell’Unione contro Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield. La Commissione richiama il regolamento (UE) 2016/2031 e giustifica l’intervento con la capacità dell’organismo nocivo di arrecare danni significativi a Oryza sativa L. e di diffondersi in assenza di misure adeguate.
Contesto normativo e ragioni dell’intervento
Il regolamento 2019/2072 contiene l’elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, nonché le prescrizioni per l’introduzione e lo spostamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti. In precedenza, il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1372 aveva introdotto misure temporanee per prevenire ingresso, diffusione e moltiplicazione di Meloidogyne graminicola, successivamente abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1432, che disciplina l’insediamento, la diffusione, l’eradicazione e il contenimento dell’organismo nocivo in aree delimitate.
La Commissione osserva che le misure temporanee applicate alle piante da impianto provviste di radici di Oryza sativa L. coltivate in terra si sono rivelate efficaci nel ridurre il rischio a un livello accettabile. Per ragioni di coerenza e certezza del diritto, tali misure vengono quindi stabilizzate e inserite negli allegati del regolamento 2019/2072.
Ambito oggettivo: organismo nocivo e materiale vegetale interessato
L’intervento riguarda espressamente:
- Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield, aggiunto all’allegato II, parte B, come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione di cui è nota la presenza nell’Unione;
- le piante da impianto provviste di radici di Oryza sativa L. coltivate in terra, sia in importazione da paesi terzi sia nello spostamento all’interno dell’Unione.
Il regolamento precisa che le sementi di Oryza sativa L. non richiedono prescrizioni particolari, poiché non vi è rischio che negli scambi internazionali risultino contaminate da terra o frammenti.
Prescrizioni per l’introduzione da paesi terzi
L’allegato VII del regolamento 2019/2072 viene integrato con il nuovo punto 6.1. Le piante da impianto provviste di radici di Oryza sativa L. coltivate in terra possono essere introdotte nell’Unione solo dai paesi terzi elencati nel regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, Albania, Algeria, Armenia, Egitto, Israele, Marocco, Serbia, Tunisia, Turchia e Ucraina, oltre ad altri Stati e territori specificamente indicati.
Per l’ingresso è richiesta una dichiarazione ufficiale che attesti alternativamente che:
- le piante sono originarie di un paese riconosciuto indenne da Meloidogyne graminicola conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure
- provengono da una zona riconosciuta indenne dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine; oppure
- sono state coltivate in un sito di produzione riconosciuto indenne, che:
- è stato registrato e controllato dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine;
- è stato sottoposto a ispezioni ufficiali nel periodo più opportuno per rilevare i sintomi dell’infezione, anche nella terra durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dell’esportazione, ed è risultato esente dall’organismo nocivo;
- è circondato da una zona di almeno 100 m nella quale siano state svolte ispezioni ufficiali nello stesso periodo e con esito negativo.
Se si applica l’ipotesi della lettera b), la zona indenne deve essere indicata nel certificato fitosanitario alla rubrica "Luogo di origine".
Prescrizioni per lo spostamento all’interno dell’Unione
L’allegato VIII viene integrato con il nuovo punto 14.1, dedicato alle medesime piante da impianto provviste di radici di Oryza sativa L. coltivate in terra. Lo spostamento all’interno dell’Unione è consentito solo se accompagnato da dichiarazione ufficiale attestante che:
- le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Meloidogyne graminicola; oppure
- sono state coltivate in un sito di produzione situato in una zona cuscinetto di un’area delimitata stabilita ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1432 e riconosciuto indenne conformemente alle norme internazionali.
Anche in questo caso il sito deve essere:
- registrato e controllato dalle autorità competenti;
- sottoposto a ispezioni ufficiali nel periodo più opportuno per rilevare l’infezione, incluse, se del caso, le verifiche nella terra durante l’ultimo ciclo vegetativo completo prima dello spostamento;
- circondato da un’area di almeno 100 m oggetto di ispezioni ufficiali con esito negativo.
Rapporto con le aree delimitate e il regolamento 2026/1432
Il regolamento collega espressamente le nuove regole allo schema delle aree delimitate introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1432. Le prescrizioni per gli spostamenti interni mirano a evitare che le piante provenienti dalla zona cuscinetto delle aree delimitate possano determinare un rischio fitosanitario inaccettabile nel resto dell’Unione.
La Commissione afferma inoltre che le prescrizioni per le zone e i siti di produzione indenni da organismi nocivi sono equivalenti a quelle previste per le zone cuscinetto, poiché la probabilità di diffusione dell’organismo nocivo è considerata analoga in ragione della sua biologia.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come previsto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Indicazioni pratiche per operatori e consulenti
Per gli operatori del settore risicolo e per i professionisti che assistono importatori, esportatori e aziende agricole, il punto centrale è che l’accesso al mercato unionale e lo spostamento interno di determinate piante di Oryza sativa L. coltivate in terra restano subordinati a una robusta catena documentale e di controlli ufficiali. In particolare, assumono rilievo:
- l’origine da aree o paesi indenni;
- la registrazione e il controllo del sito di produzione;
- le ispezioni ufficiali nel momento più opportuno;
- l’attestazione nel certificato fitosanitario, ove richiesta.
Il nuovo assetto rende permanente, nel sistema del regolamento 2019/2072, una disciplina che la Commissione considera già sperimentata con esito positivo sotto il profilo della riduzione del rischio fitosanitario.
Disposizioni principali
Inserimento dell’organismo nocivo nell’elenco unionale
Nell’allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 viene aggiunto, alla voce "5. Nematodi", il punto 6 relativo a Meloidogyne graminicola Golden & Birchfield [MELGGC], qualificandolo come organismo nocivo da quarantena rilevante per l’Unione di cui è nota la presenza nel territorio dell’Unione.
Prescrizioni per l’introduzione nell’Unione di piante da impianto di Oryza sativa L.
Nell’allegato VII viene inserito il punto 6.1 per le piante da impianto provviste di radici di Oryza sativa L. coltivate in terra, classificate NC ex 0602 90 50. L’introduzione è consentita solo da alcuni paesi terzi espressamente elencati e richiede una dichiarazione ufficiale che attesti: origine da paese o zona riconosciuti indenni da Meloidogyne graminicola, oppure coltivazione in un sito di produzione riconosciuto indenne e sottoposto a registrazione, controllo e ispezioni ufficiali, inclusa un’area di almeno 100 m attorno al sito.
Prescrizioni per lo spostamento interno nell’Unione
Nell’allegato VIII viene inserito il punto 14.1 per le medesime piante da impianto provviste di radici di Oryza sativa L. coltivate in terra. Lo spostamento è subordinato a dichiarazione ufficiale che le piante provengano da una zona notoriamente indenne oppure da un sito di produzione situato in una zona cuscinetto di un’area delimitata ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/1432, riconosciuto indenne e sottoposto a registrazione, controlli e ispezioni ufficiali, anche in un raggio di almeno 100 m intorno al sito.
Esclusione delle sementi
Il regolamento chiarisce che non sono necessarie prescrizioni particolari per le sementi di Oryza sativa L., ritenendo assente un rischio di contaminazione da terra o frammenti negli scambi internazionali.
Coordinamento con il regime sulle zone delimitate
Le nuove prescrizioni per lo spostamento interno sono rese equivalenti a quelle previste per zone e siti di produzione indenni da organismi nocivi, in coerenza con il rischio di diffusione associato alla biologia dell’organismo nocivo e con il regime introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1432.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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