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Circolare

Circolare numero 18 del 09-11-2009 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’ambito applicativo dell’art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., come interpretato autenticamente dall’art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008 convertito dalla legge n. 14/2009. Viene precisato che nell’"esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" rientrano anche formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica, indipendentemente dal fatto che tali attività siano svolte in occasione di manifestazioni sportive o siano ad esse funzionali. Si richiama inoltre il ruolo del CONI nella certificazione dell’effettiva attività sportiva svolta e si invita gli uffici a conseguire le determinazioni necessarie per gli accertamenti e il contenzioso pendente.

Precisazioni sull’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ai fini fiscali

Precisazioni sull’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche

La circolare interviene per chiarire, alla luce dell’art. 35, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, la corretta portata della locuzione �esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche�e9 contenuta nell’art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R. L’obiettivo è definire con precisione quali prestazioni possano essere ricondotte alla categoria dei redditi diversi.

Ambito di applicazione della norma

La disposizione richiamata è qualificata come interpretazione autentica della previsione del T.U.I.R. e, secondo quanto riportato, integra i chiarimenti già forniti dalla circolare dell’Ente n. 13 del 7 agosto 2006. La norma precisa che nella nozione di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche devono essere ricomprese:

  • la formazione;
  • la didattica;
  • la preparazione;
  • l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.

Irrilevanza del collegamento con le manifestazioni sportive

La circolare chiarisce che, per individuare correttamente l’ambito applicativo della nozione, non assume rilievo il fatto che le attività siano svolte nell’ambito di manifestazioni sportive o che siano funzionali a tali manifestazioni. La rilevanza fiscale dipende quindi dalla natura dell’attività resa, purché riconducibile alle attività di formazione, didattica, preparazione e assistenza nello sport dilettantistico.

Certificazione dell’attività sportiva e conseguenze operative

Viene inoltre ricordato che il CONI è l’organismo abilitato dalla legge a certificare l’effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche. In coerenza con tale inquadramento, gli uffici dell’Ente sono invitati ad adottare le determinazioni e le iniziative conseguenti in relazione agli accertamenti e al contenzioso, sia amministrativo sia giudiziale, in corso.

Effetti pratici del chiarimento

Il chiarimento incide sulla qualificazione dei compensi corrisposti per attività svolte nell’ambito dello sport dilettantistico, confermando un’interpretazione ampia della formula normativa e rafforzando l’inclusione delle prestazioni di supporto tecnico-formativo nell’alveo dell’art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R.

Punti principali

Interpretazione autentica dell’art. 67 T.U.I.R.

L’art. 35, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, fornisce un’interpretazione autentica della locuzione "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenuta nell’art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R. La finalità è quella di definire con maggiore precisione le attività i cui compensi possono essere qualificati come redditi diversi.

Attività comprese nella nozione

Sono ricomprese espressamente nella nozione di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. La circolare evidenzia che tale elenco va letto in senso sostanziale e ricomprende qualsiasi attività di questo tipo svolta nell’ambito dello sport dilettantistico.

Irrilevanza del contesto della manifestazione sportiva

Ai fini della qualificazione delle attività non assume rilievo il fatto che esse siano svolte nell’ambito di manifestazioni sportive oppure siano semplicemente funzionali a tali manifestazioni. Ciò che conta è la natura dell’attività, purché rientri nella formazione, didattica, preparazione o assistenza dell’attività sportiva dilettantistica.

Ruolo del CONI e indicazioni operative

Si ricorda che il CONI è l’organismo abilitato dalla legge a certificare l’effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche. Gli uffici dell’Ente devono adottare le conseguenti determinazioni e iniziative con riferimento agli accertamenti e al contenzioso amministrativo o giudiziale già in corso.

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