Circolare numero 114 del 05-11-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna, per il 2009, le aliquote contributive IVS del F.P.L.D. e i minimali di retribuzione da utilizzare dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici nell’applicazione delle leggi n. 322/1958 e n. 29/1979. Riporta tabelle con le aliquote per periodi assicurativi, le quote datorali rilevanti per la ricongiunzione, i minimali giornalieri di retribuzione dal 1952 al 2009 e il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, comma 18, l. n. 335/1995. Sono inoltre richiamate le avvertenze operative sulle aliquote, sull’assorbimento dei contributi minori e sui lavoratori soggetti al massimale.
Aliquote contributive e retribuzioni minimali vigenti nel F.P.L.D. per l’attuazione delle leggi n. 322/1958 e n. 29/1979
Aliquote contributive e retribuzioni minimali vigenti nel F.P.L.D. per l’attuazione delle leggi n. 322/1958 e n. 29/1979
La circolare aggiorna i valori contributivi da utilizzare nell’ambito del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (F.P.L.D.) per l’applicazione delle procedure previste dalle leggi 2 aprile 1958, n. 322, e 7 febbraio 1979, n. 29. Il documento è rivolto alle strutture INPS e alle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici interessati alla determinazione dei contributi da trasferire, con riferimento agli aggiornamenti intervenuti fino al 2009.
Finalità e contenuto delle tabelle allegate
La circolare trasmette:
- le aliquote IVS in vigore nel F.P.L.D. (allegato 1);
- i minimali di retribuzione imponibile (allegato 2);
- il massimale annuo della base contributiva e pensionabile ex art. 2, comma 18, l. n. 335/1995 (allegato 3).
Le tabelle sono costruite per consentire la corretta determinazione degli importi da applicare nei casi di ricongiunzione e trasferimento di contribuzione. Nelle colonne delle tabelle viene evidenziata, a seconda dei periodi assicurativi, la distinzione tra:
- "aliquota totale", utile per la trattazione delle pratiche ex lege n. 322/1958;
- "quota datore lavoro", utile per la ricongiunzione ex lege n. 29/1979, da parte delle Amministrazioni dello Stato, in aggiunta alle quote trattenute ai dipendenti.
Aliquote contributive e periodi di riferimento
L’allegato 1 riporta le aliquote contributive per un ampio arco temporale, dal 1920 al 2009, con l’indicazione di:
- periodo di validità;
- aliquota totale;
- quota datore di lavoro.
Per i periodi più recenti, la circolare segnala che dal 1° gennaio 2007 in poi l’aliquota totale è pari al 33,00% e la quota datore di lavoro al 23,81%.
Per le Amministrazioni dello Stato, gli enti locali territoriali e le IPAB, la circolare distingue specifiche aliquote per il periodo dal 1996 in avanti, indicando sia l’aliquota totale sia la quota datoriale. Analogamente, per gli enti pubblici esclusi da CUAF e maternità e soggetti a GESCAL, vengono riportate aliquote complessive dal 1996 al 2009.
Avvertenze interpretative e regole di calcolo
Le avvertenze dell’allegato 1 sono richiamate come parte integrante delle tabelle. In particolare:
- le aliquote riportate comprendono la quota I.V.S. base percentualizzata, indicata come pari allo 0,11%;
- dal gennaio 1993 a tutto il 1999 le aliquote sono al netto della quota dello 0,10% per gli asili nido, che non è di pertinenza della gestione pensionistica;
- per tali anni, l’aliquota deve essere maggiorata dell’1% solo sulle quote retributive eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile;
- dal 1° gennaio 1998 l’aliquota I.V.S. risulta ridotta dello 0,20% per effetto della soppressione del contributo addizionale pensionati;
- l’art. 1, comma 769, della legge n. 296/2006 ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2007, un aumento di 0,30 punti percentuali dell’aliquota contributiva dovuta dal lavoratore per il finanziamento dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive.
La circolare richiama inoltre l’art. 27, comma 2-bis, della legge n. 30/1997, secondo cui l’adeguamento graduale avviene con un aumento biennale di 0,50 punti.
Prima fascia di retribuzione pensionabile
Per il periodo dal 1993 in avanti viene riportata la prima fascia di retribuzione pensionabile annua, espressa in euro e, per gli anni precedenti all’introduzione dell’euro, anche in lire. I valori sono aggiornati fino al 2009, con importo pari a euro 42.069,00 per il 2009.
La circolare precisa che la maggiorazione dell’1% sulle quote retributive eccedenti tale fascia si applica solo nei casi e nei periodi indicati nelle avvertenze.
Minimali giornalieri di retribuzione imponibile
L’allegato 2 contiene la tabella dei minimali di retribuzione imponibile vigenti dal 1° maggio 1952 al 31 dicembre 2009, differenziati per:
- dirigente;
- impiegato;
- operaio.
I valori sono riportati in lire e, per gli anni successivi, in euro. La circolare evidenzia che i minimali aggiornati dal 1° maggio 1952 al 31 dicembre 2009 sono quelli da utilizzare per la corretta determinazione della base imponibile nei periodi interessati.
Massimale annuo ex art. 2, comma 18, l. n. 335/1995
L’allegato 3 riporta il massimale annuo della base contributiva e pensionabile introdotto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. I valori sono indicati dal 1996 al 2009, con importo pari a euro 91.507,00 per il 2009.
La circolare precisa che il massimale si applica ai seguenti lavoratori:
- lavoratori privi di anzianità contributiva alla data dell’1 gennaio 1996, ossia iscritti alle gestioni pensionistiche successivamente al 31 dicembre 1995 senza anzianità maturata in gestioni pensionistiche obbligatorie;
- lavoratori già iscritti al 31 dicembre 1995 che optano, ai sensi dell’art. 2, comma 23, per la pensione interamente contributiva.
Indicazioni operative per gli enti interessati
Il documento ha funzione essenzialmente aggiornata e applicativa: fornisce agli operatori i parametri numerici necessari per il calcolo delle contribuzioni da trasferire o ricongiungere, distinguendo per periodo storico, soggetto obbligato e regime contributivo applicabile. Per l’utilizzo corretto delle tabelle, la circolare richiama espressamente le avvertenze contenute nell’allegato 1, che devono essere considerate parte integrante delle istruzioni operative.
Punti principali
Aggiornamento delle aliquote e finalità della circolare
La circolare trasmette gli importi aggiornati delle aliquote IVS vigenti nel F.P.L.D. e dei minimali di retribuzione, per consentire alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici l’applicazione delle leggi n. 322/1958 e n. 29/1979 alla luce degli aggiornamenti fino al 2009. Le tabelle allegate distinguono la "aliquota totale" per le pratiche ex lege n. 322/1958 e la "quota datore lavoro" utile per la ricongiunzione ex lege n. 29/1979.
Aliquote contributive per periodi assicurativi
L’allegato 1 riporta le aliquote contributive per numerosi periodi dal 1920 al 2009, indicando per ciascun intervallo temporale l’aliquota totale e la quota datore di lavoro rilevante ai fini della legge n. 29/1979. Per il periodo dal 1° gennaio 2007 in poi l’aliquota totale indicata è pari al 33,00% con quota datore di lavoro del 23,81%.
Regimi speciali per Amministrazioni dello Stato, enti locali, IPAB ed enti pubblici
Per le Amministrazioni dello Stato, gli enti locali territoriali e le IPAB sono riportate aliquote specifiche per il periodo 1996-2009, con distinzione tra aliquota totale e quota datore di lavoro. Per gli enti pubblici esclusi da CUAF e maternità e soggetti a GESCAL sono indicati i valori di aliquota totale per gli stessi periodi, in relazione al graduale assorbimento dei contributi minori.
Avvertenze sulle aliquote e sui contributi minori
Le aliquote riportate sono comprensive della quota I.V.S. base percentualizzata, indicata come 0,11%. Per il periodo dal gennaio 1993 a tutto il 1999 le aliquote sono al netto della quota dello 0,10% per gli asili-nido, ma devono essere maggiorate dell’1% sulle quote retributive eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile. Dal 1° gennaio 1998 l’aliquota I.V.S. è stata ridotta dello 0,20% per effetto della soppressione del contributo addizionale pensionati. Inoltre, la legge n. 296/2006 ha disposto dal 1° gennaio 2007 un aumento di 0,30 punti percentuali dell’aliquota contributiva dovuta dal lavoratore.
Minimali di retribuzione imponibile
L’allegato 2 riporta i minimali giornalieri di retribuzione imponibile vigenti dal 1° maggio 1952 al 31 dicembre 2009, distinti per dirigente, impiegato e operaio. I valori sono espressi in lire e, per gli anni più recenti, anche in euro, con aggiornamenti annuali fino al 2009.
Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
L’allegato 3 indica il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995, rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La circolare riporta gli importi dal 1996 al 2009 e specifica che il massimale si applica ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e a quelli già iscritti al 31 dicembre 1995 che optano per la pensione interamente contributiva.
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