Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 115 del 05-11-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la disciplina applicabile per l'anno 2009 alla riduzione contributiva in favore delle imprese edili, confermata nella misura dell'11,50% dal D.M. 16 luglio 2009. Vengono indicati i soggetti beneficiari, le condizioni per accedere allo sgravio, i requisiti aggiuntivi relativi a regolarità contributiva e assenza di condanne in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le modalità operative per il conguaglio tramite DM10 e i codici da utilizzare. È inoltre precisato che il beneficio opera per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2009 e non si applica ad alcune componenti contributive né ai lavoratori già destinatari di altre agevolazioni.

Riduzione contributiva edilizia 2009: conferma dell'11,50%

Riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2009

La circolare illustra la conferma, per il 2009, della riduzione contributiva prevista per le imprese edili dall’art. 29 del D.L. n. 244/1995, convertito dalla legge n. 341/1995. Il D.M. 16 luglio 2009 ha mantenuto la misura dell’agevolazione all’11,50%, e l’INPS fornisce con il documento le istruzioni per la corretta fruizione e per il relativo conguaglio contributivo.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina originaria della riduzione contributiva viene richiamata insieme alla modifica introdotta dall’art. 1, comma 51, della legge n. 247/2007, che ha stabilizzato dal 2008 la facoltà del Governo di confermare o rideterminare annualmente il beneficio con decreto ministeriale di concerto tra Lavoro ed Economia. La circolare precisa che il decreto del 16 luglio 2009 conferma l’agevolazione nella misura dell’11,50% per l’anno 2009.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

Il beneficio riguarda i datori di lavoro che esercitano attività edile individuate dai codici ISTAT 1991 da "45.11" a "45.45.2". La riduzione si applica esclusivamente alla contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione della quota di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

L’agevolazione spetta solo per gli operai occupati con orario di lavoro di 40 ore settimanali e, conseguentemente, non è riconosciuta per i lavoratori assunti con contratto a tempo parziale.

Periodo di spettanza e limiti del beneficio

La riduzione è fruibile per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2009. La circolare chiarisce inoltre che essa non si applica al contributo previsto dall’art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978, versato dai datori di lavoro insieme alla contribuzione per la disoccupazione involontaria.

Il beneficio resta subordinato al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389/1989 per l’accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, comprese le regole sulla retribuzione imponibile.

La riduzione non spetta neppure nei confronti dei lavoratori per i quali sono già previste altre specifiche agevolazioni contributive, come ad esempio assunzioni dalle liste di mobilità o contratti di inserimento o reinserimento.

Requisiti aggiuntivi per il settore edile

La circolare richiama la disciplina introdotta dalla legge n. 248/2006, che ha inserito per il settore edile ulteriori condizioni ai fini della fruizione dell’agevolazione. In particolare, i datori di lavoro devono:

  • essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili;
  • non aver riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

Tali condizioni si affiancano all’obbligo generale, previsto dal 1° gennaio 2008 dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, del rispetto del contratto collettivo e del possesso della regolarità contributiva attestata tramite DURC.

Dichiarazione di responsabilità e controlli

Poiché la verifica dei requisiti avviene secondo modalità ordinarie, le aziende devono rendere un’apposita autodichiarazione, predisposta dall’INPS, da trasmettere alla sede competente. Nella dichiarazione devono essere attestati sia l’assenza di condanne per violazioni in materia di sicurezza nel quinquennio precedente, sia il possesso dei requisiti per la certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili.

La circolare precisa che tale dichiarazione è sempre obbligatoria e costituisce condizione vincolante per l’accesso alla riduzione. In caso di dichiarazione non veritiera, l’Istituto procederà al recupero delle somme indebitamente fruite.

Resta inoltre fermo che, nei casi di omessa denuncia o omesso versamento delle somme dovute alle Casse edili, continua ad applicarsi l’art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995.

Modalità operative di fruizione e conguaglio

Il riconoscimento del beneficio avviene attraverso la procedura di controllo delle denunce contributive DM10, sulla base dei codici statistico-contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende.

Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro devono:

  • calcolare l’importo complessivo del beneficio spettante per il mese cui si riferisce la denuncia ed esporlo nel quadro D del DM10 con il codice "L206";
  • determinare l’eventuale importo complessivo della riduzione spettante per periodi di paga pregressi, comunque non anteriori a gennaio 2009, e indicarlo nel quadro D del DM10 con il codice "L207".

Per gli eventuali conguagli tramite flusso UNIEMENS, la circolare rinvia a successive indicazioni nel relativo documento tecnico.

Precisazioni finali

La circolare richiama, in nota, precedenti istruzioni e chiarimenti già forniti dall’Istituto e segnala anche la tavola di raccordo tra codici Ateco 2002 e Ateco 2007 per l’individuazione delle attività edili, precisando che la nuova classificazione economica è in vigore dal 1° gennaio 2008 ma non ancora operativa negli archivi dell’Istituto al momento dell’emanazione del documento.

Punti principali

Conferma della misura per il 2009

Per effetto dell'art. 1, comma 51, della legge n. 247/2007, il Governo può confermare o rideterminare annualmente la riduzione contributiva per il settore edile. Il D.M. Lavoro/Economia 16 luglio 2009 ha confermato per il 2009 la riduzione nella misura dell'11,50%, con istruzioni operative fornite dall'INPS.

Ambito soggettivo e oggettivo del beneficio

La riduzione spetta alle imprese edili rientranti nei codici ISTAT 1991 da 45.11 a 45.45.2 e riguarda la sola contribuzione a carico del datore di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si applica ai soli operai occupati con orario di 40 ore settimanali e non spetta quindi ai lavoratori a tempo parziale.

Condizioni di accesso e limiti applicativi

L'agevolazione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2009. Non si applica al contributo ex art. 25, comma 4, della legge n. 845/1978 versato per la disoccupazione involontaria. È subordinata anche al rispetto delle condizioni previste dall'art. 6, commi 9-13, della legge n. 389/1989 per gli sgravi nel Mezzogiorno, incluse le regole sulla retribuzione imponibile. Non spetta inoltre per i lavoratori già destinatari di altre specifiche agevolazioni contributive.

Ulteriori requisiti introdotti dalla normativa successiva

La legge n. 248/2006 ha introdotto per il settore edile ulteriori requisiti: possesso delle condizioni per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili e assenza, nel quinquennio precedente, di condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Tali requisiti si affiancano all'obbligo generale, dal 1° gennaio 2008, di rispetto del contratto collettivo e di possesso del DURC previsto dall'art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

Autodichiarazione e controlli

Le aziende devono rendere una dichiarazione di responsabilità, mediante apposito modello predisposto dall'Istituto e da trasmettere alla sede INPS competente, attestando sia l'assenza di condanne nel quinquennio sia il possesso dei requisiti per la certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili. La dichiarazione è sempre obbligatoria ai fini dell'accesso al beneficio; se non veritiera, l'INPS recupera le somme indebitamente fruite. In caso di omessa denuncia o omesso versamento alle Casse edili continua ad applicarsi l'art. 29, comma 3, del D.L. n. 244/1995.

Modalità operative e codici DM10

Il riconoscimento del beneficio avviene tramite la procedura di controllo delle denunce contributive DM10, in base ai codici statistico-contributivi e ai codici di autorizzazione attribuiti alle aziende. Per il conguaglio, il datore di lavoro deve esporre nel quadro D del DM10 l'importo del beneficio del mese con codice L206; per i periodi pregressi, comunque non anteriori a gennaio 2009, deve indicare l'eventuale importo residuo con codice L207. Per i conguagli tramite flusso UNIEMENS saranno fornite indicazioni nel documento tecnico relativo.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.