Circolare numero 117 del 24-11-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna i criteri di valutazione delle richieste di integrazione salariale ordinaria per imprese con contrazioni ricorrenti della produzione, con focus sul settore calzaturiero. I criteri della circolare INPS n. 249/1990 restano applicabili fino al 31 dicembre 2010, ma devono essere letti alla luce della nota ministeriale n. 5251/2009, che amplia le cause di crisi includendo anche fattori esterni all'azienda con effetti su produzione, attività e occupazione. Viene però ribadito che, soprattutto in base al periodo dell'anno in cui si verifica la sospensione, occorre verificare l'effettiva mancanza di commesse per distinguere le crisi vere e proprie dalle ricorrenti soste stagionali.
Integrazioni ai criteri per l'istruttoria delle richieste di CIG ordinaria di aziende con contrazioni ricorrenti della produzione, in particolare calzaturiere
Istruttoria delle richieste di integrazione salariale ordinaria per aziende con contrazioni ricorrenti della produzione
La circolare interviene sui criteri di valutazione delle domande di integrazione salariale ordinaria presentate da aziende caratterizzate da contrazioni ricorrenti della produzione, con particolare riferimento alle imprese calzaturiere. L'obiettivo è aggiornare l'istruttoria delle pratiche tenendo conto dell'evoluzione degli orientamenti ministeriali in materia di crisi aziendali.
Quadro di riferimento normativo e amministrativo
I criteri già richiamati dalla circolare INPS n. 249 del 28 novembre 1990 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2010. Tuttavia, la loro valutazione deve avvenire alla luce della lettera circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 5251 del 30 marzo 2009, che ha attualizzato la disciplina delle crisi aziendali.
In particolare, il richiamo ministeriale amplia l'area delle cause rilevanti, includendo anche fattori esterni all'azienda che incidano sui volumi produttivi o sui volumi di attività e, di riflesso, sull'occupazione. Questo elemento deve essere considerato nell'istruttoria delle richieste di CIG ordinaria presentate dalle imprese interessate.
Criteri di valutazione delle sospensioni
La circolare sottolinea che, nella verifica delle domande, va attribuita particolare importanza al periodo dell'anno in cui si colloca la sospensione dell'attività. Non ogni riduzione della produzione può infatti essere trattata come crisi aziendale in senso proprio.
Per questa ragione, gli uffici devono acquisire elementi concreti che provino una reale mancanza di commesse. Solo in presenza di tale dimostrazione la sospensione può essere ricondotta a una situazione di crisi valutabile ai fini dell'integrazione salariale ordinaria.
Distinzione dalle soste stagionali
La circolare richiama espressamente la necessità di distinguere le ipotesi di crisi dalle ricorrenti soste stagionali. Per queste ultime continua a trovare applicazione la circolare n. 249/1990, senza che il nuovo orientamento ministeriale ne alteri l'impianto per i casi di mera stagionalità ricorrente.
In sintesi, l'istruttoria deve verificare se la sospensione dipenda da una effettiva carenza di commesse, anche dovuta a fattori esterni, oppure se sia semplicemente riconducibile a una fisiologica interruzione stagionale dell'attività produttiva.
Punti principali
Aggiornamento dei criteri istruttori
La circolare dispone integrazioni ai criteri per la valutazione delle domande di integrazione salariale ordinaria presentate da aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione, in particolare del comparto calzaturiero. I criteri già richiamati dalla circolare n. 249 del 28 novembre 1990 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2010, ma devono essere considerati insieme agli orientamenti della lettera circolare ministeriale n. 5251 del 30 marzo 2009.
Rilevanza della circolare ministeriale n. 5251/2009
La nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 30 marzo 2009 aggiorna la nozione di crisi aziendale, includendo anche le situazioni esterne all'azienda che determinino una ricaduta sui volumi produttivi o sui volumi di attività e, conseguentemente, sull'occupazione. Tale impostazione va utilizzata nella valutazione delle richieste di CIG ordinaria richiamate dalla circolare.
Distinzione tra crisi aziendale e sosta stagionale
Nell'esame delle istanze assume particolare rilievo il periodo dell'anno in cui si verifica la sospensione dell'attività. In tali casi è necessario acquisire elementi idonei a dimostrare una reale mancanza di commesse, così da distinguere le ipotesi di effettiva crisi dalle situazioni riconducibili a una ricorrente sosta stagionale, per le quali resta fermo l'applicazione della circolare n. 249/1990.
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