Circolare numero 118 del 25-11-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche quando la madre è casalinga, senza che sia necessario dimostrare una sua oggettiva impossibilità ad accudire il bambino. Il chiarimento recepisce l’interpretazione più favorevole del Ministero e supera il precedente orientamento restrittivo della circolare 112/2009, che richiedeva situazioni particolari di impedimento della madre. Restano fermi limiti, durata e condizioni generali previsti dal T.U. maternità/paternità.
Diritto del padre ai riposi giornalieri in caso di madre casalinga
Diritto del padre ai riposi giornalieri in caso di madre casalinga
La circolare interviene sull’art. 40, lett. c, del D.Lgs. 151/2001 per chiarire il diritto del padre lavoratore dipendente a fruire dei riposi giornalieri quando la madre è casalinga. Il chiarimento recepisce l’interpretazione più favorevole al riconoscimento del beneficio, superando il precedente orientamento che lo subordinava alla dimostrazione di una oggettiva impossibilità della madre di occuparsi del bambino.
Quadro interpretativo e precedenti
La circolare richiama, in primo luogo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 4293 del 9 settembre 2008, che aveva ritenuto la madre casalinga equiparabile alla madre lavoratrice ai fini del diritto del padre ai riposi giornalieri per allattamento. In attuazione di tale orientamento e della lettera circolare ministeriale B/2009 del 12.05.2009, l’Istituto aveva emanato la circolare 112/2009, ammettendo il diritto del padre nei casi in cui la madre casalinga fosse impossibilitata a dedicarsi al neonato per ragioni oggettive, quali ad esempio accertamenti sanitari, cure mediche, partecipazione a pubblici concorsi o attività analoghe.
Nuovo indirizzo ministeriale
Con la lettera circolare C/2009 del 16.11.2009, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha ulteriormente esteso l’interpretazione, valorizzando il maggior favor per il ruolo genitoriale. Secondo questo nuovo indirizzo, il padre dipendente ha diritto ai riposi giornalieri anche nel caso di madre casalinga, senza alcuna eccezione e senza necessità di comprovare specifiche situazioni di impedimento della madre.
Condizioni di fruizione
Il padre lavoratore dipendente, nei casi indicati, può quindi fruire dei riposi giornalieri nei limiti previsti dal T.U. maternità/paternità:
- due ore al giorno oppure un’ora al giorno, in base all’orario giornaliero di lavoro;
- fino al compimento del primo anno di vita del bambino;
- oppure fino al primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, ai sensi degli artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001.
Coordinamento con la circolare precedente
Per tutto quanto non espressamente modificato o precisato, resta fermo il contenuto della circolare 112/2009. La presente circolare interviene quindi come precisazione interpretativa sul solo punto relativo alla madre casalinga, ampliando in modo definitivo il riconoscimento del diritto del padre ai riposi giornalieri.
Punti principali
Oggetto e chiarimento interpretativo
La circolare riguarda l’art. 40, lett. c, del D.Lgs. 151/2001 e precisa il diritto del padre ai riposi giornalieri nel caso di madre casalinga. L’Istituto recepisce l’orientamento del Ministero del Lavoro del 16.11.2009, che riconosce il diritto del padre senza eccezioni, anche in assenza di comprovata oggettiva impossibilità della madre di assistere il neonato.
Evoluzione del precedente orientamento
Viene richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 4293 del 9 settembre 2008, che aveva esteso l’interpretazione della norma equiparando la madre casalinga alla madre lavoratrice ai fini del diritto del padre ai riposi giornalieri. In attuazione di tale lettura estensiva, la circolare 112/2009 aveva già riconosciuto il diritto nei soli casi di oggettiva impossibilità della madre casalinga, ad esempio per accertamenti sanitari, visite mediche, partecipazione a concorsi o altre attività simili.
Nuovo criterio applicativo
Con la presente circolare il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi giornalieri anche se la madre è casalinga, indipendentemente dalla sussistenza di situazioni che impediscano alla madre di occuparsi del bambino. Il diritto è riconosciuto in modo pieno nei casi indicati dal Ministero, sulla base del maggior favor per il ruolo genitoriale.
Limiti temporali e misura dei riposi
Resta fermo che i riposi giornalieri spettano nei limiti di due ore al giorno o di un’ora al giorno, a seconda dell’orario giornaliero di lavoro. Il beneficio può essere fruito entro il primo anno di vita del bambino oppure entro il primo anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, ai sensi degli artt. 39 e 45 del D.Lgs. 151/2001.
Rapporto con la circolare 112/2009
Per gli aspetti non espressamente disciplinati nella presente circolare continua ad applicarsi quanto previsto dalla circolare 112/2009. Il nuovo intervento, dunque, non sostituisce integralmente il precedente ma ne modifica il punto relativo alla necessità di provare l’oggettiva impossibilità della madre casalinga.
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