Circolare numero 116 del 20-11-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che il nuovo criterio di calcolo dei limiti temporali della cassa integrazione salariale ordinaria, introdotto dalla circolare n. 58 del 20 aprile 2009, si applica anche al settore dell’edilizia e affini. In particolare, il conteggio dei limiti di cui all’art. 1 della legge n. 427/1975 deve essere effettuato secondo il criterio della settimana integrabile computata a giorni, ma solo nei casi di riduzione dell’attività per momentanea mancanza di lavoro, riduzione di commesse o ordini da enti appaltanti o committenti e conseguente crisi aziendale generalizzata con contrazione del ciclo produttivo.
Modalità di calcolo della cassa integrazione salariale ordinaria nel settore edilizia e affini
Modalità di calcolo della cassa integrazione salariale ordinaria nel settore edilizia e affini
La circolare interviene per chiarire l’applicazione, al settore dell’edilizia e affini, del nuovo criterio di calcolo dei limiti temporali della cassa integrazione salariale ordinaria già definito dalla circolare n. 58 del 20 aprile 2009. Il documento precisa l’ambito di estensione e delimita i casi nei quali il criterio deve essere utilizzato.
Quadro normativo di riferimento
Il chiarimento si collega alla circolare n. 58 del 20/04/2009, emanata in relazione alla modalità di calcolo dei limiti temporali di cui all’art. 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164. L’INPS afferma che tali disposizioni devono intendersi applicabili anche alle integrazioni salariali per il settore edile e affini.
Ambito di applicazione nel settore edile e affini
Per il settore edilizia e affini, il conteggio dei limiti temporali richiamati dall’art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427 va effettuato secondo il criterio indicato dalla circolare n. 58. Il richiamo riguarda, in particolare, la nuova modalità di computo della settimana integrabile calcolata a giorni.
Limiti operativi e casistiche interessate
L’applicazione del criterio non è generalizzata a tutte le situazioni, ma riguarda soltanto i casi di:
- riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro;
- riduzione di commesse o di ordini da parte di enti appaltanti o committenti;
- conseguente crisi aziendale generalizzata che comporti una contrazione del ciclo produttivo aziendale.
La circolare, quindi, chiarisce l’estensione del metodo di calcolo al comparto edilizio e ne definisce il perimetro applicativo, con riferimento alle situazioni di crisi produttiva indicate.
Punti principali
Estensione del nuovo criterio di calcolo
La circolare precisa che la modalità di calcolo dei limiti temporali già definita dalla circolare n. 58 del 20/04/2009, riferita all’art. 6 della legge n. 164/1975, vale anche per le integrazioni salariali del settore edilizia e affini.
Applicazione ai limiti dell'art. 1 della legge n. 427/1975
Il conteggio dei limiti temporali previsti dall’art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427 deve essere effettuato secondo il medesimo criterio indicato dalla circolare n. 58, con riferimento alla settimana integrabile computata a giorni.
Ambito oggettivo di applicazione
L’applicazione è limitata ai casi di riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro o a riduzione di commesse o ordini da parte di enti appaltanti o committenti, quando tali condizioni determinano una generalizzata crisi aziendale e una contrazione del ciclo produttivo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 24 nov 2009Circolare numero 117 del 24-11-2009
- Circolare · 25 nov 2009Circolare numero 118 del 25-11-2009
- Circolare · 27 nov 2009Circolare numero 119 del 27-11-2009
- Circolare · 30 nov 2009Circolare numero 19 del 30-11-2009 enpals
- Circolare · 9 nov 2009Circolare numero 18 del 09-11-2009 enpals
- Circolare · 2 dic 2009Circolare numero 120 del 02-12-2009
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →