Ordinanza n. 15337/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana avente n. 453 emesso il 26 giugno 2026, con il quale veniva approvata ai sensi dell’art. 9 del D.D.G. n. 2939/2025 la Graduatoria del Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, per la classe di concorso ADMM - SOSTEGNO I GRADO, graduatoria integrata con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l. 7 aprile 2025, n. 45; - del bando di concorso n. 2939 del 9 ottobre 2025 e dell’allegato B, al d.m. 205 del 26 ottobre 2023 al medesimo allegata quali atti amministrativi presupposti e così come ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria del concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, classe ADMM – sostegno nella scuola secondaria di primo grado, approvata con decreto del Direttore generale dell’USR Toscana del 26 giugno 2026, nonché bando e allegato B al d.m. 205/2023
Esito
La controversia
Il candidato ha impugnato la graduatoria concorsuale, il bando e l’allegato B al d.m. 205/2023, deducendo censure rispetto alle quali il TAR ha ritenuto necessario acquisire la posizione e gli elementi di fatto dell’amministrazione ministeriale. Il testo dell’ordinanza non specifica il contenuto delle singole censure.
La decisione
Il TAR non ha deciso i motivi di ricorso. Considerata la novità della questione e rilevato che agli atti era presente soltanto la relazione dell’USR Toscana, ha disposto un incombente istruttorio, chiedendo al Ministero dell’Istruzione e del Merito di depositare, entro 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, una relazione dettagliata sui fatti di causa e una specifica presa di posizione sulle censure del ricorrente. Ha inoltre disposto la trasmissione al Presidente della V sezione per l’assegnazione alla sezione competente a fissare il merito.
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