Cassazione Civile, Sentenza n. 17773/2020 del 26/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava il rigetto dell'opposizione all'assegnazione esecutiva promossa contro lo Stato per ottenere il pagamento dell'equo indennizzo. Sosteneva che, ai fini della valutazione della ragionevole durata del processo ex L. n.89/2001 e della spettanza dell'indennizzo, la fase cognitiva e quella esecutiva dovessero essere considerate unitariamente fino alla piena soddisfazione, incluso il tempo intercorrente tra la definitività della decisione di cognizione e l'avvio dell'esecuzione; chiedeva altresì la compensazione delle spese richiamando orientamenti della Corte di Cassazione e della Corte EDU.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile il principio delle Sezioni Unite (sent. n.19883/2019) secondo cui la fase di cognizione e la successiva esecuzione vanno considerate unitariamente ai fini del decorso del termine di decadenza previsto dalla L. n.89/2001, ma nel computo della durata ragionevole del processo non si deve includere il periodo intercorrente fra la definitività della pronuncia di cognizione e l'effettivo inizio dell'azione esecutiva: tale intervallo non è "tempo del processo" e può, se ingiustificatamente lungo, configurare un autonomo pregiudizio risarcibile eventualmente dalla Corte EDU. La Corte ha quindi confermato che la durata complessiva, considerata come somma della fase di cognizione e della fase esecutiva effettivamente svolta, non era irragionevole e ha rigettato la domanda. Per le spese ha disposto la compensazione tra le parti per la difficoltà interpretativa della questione.
Norme richiamate
Legge n.89/2001
La legge sull'indennizzo per la violazione del termine ragionevole del processo stabilisce criteri per l'erogazione dell'indennizzo; la Corte ha richiamato il principio che cognizione ed esecuzione si considerano unitariamente ai fini della decorrenza dei termini di decadenza, ma non per il computo della durata ragionevole deve essere conteggiato il periodo tra definitività e avvio dell'esecuzione
Codice di procedura civile
L'art.133 c.p.c. è richiamato con riferimento ai termini procedurali e al rispetto di termini dilatori; artt.91-92 (spese del processo) sono invocati dalla ricorrente per chiedere la compensazione, ma la Corte ha ritenuto inammissibile il riesame della valutazione di merito sulle spese salvo disporre compensazione per la difficoltà interpretativa
Decreto-legge n.669/1996
Richiamato per il termine dilatorio (120 giorni) concesso alla pubblica amministrazione, storicamente rilevante nella materia degli adempimenti della P.A.
Decreto ministeriale n.55/2014
Citato dalla ricorrente in relazione alle spese e al regolamento delle stesse, senza però incidere sulla decisione di legittimità
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
La giurisprudenza CEDU è stata invocata per sostenere che l'esecuzione rende effettiva la pronuncia di merito e per giustificare il conteggio unitario delle fasi; la Corte nazionale ha comunque precisato che la Corte EDU può valutare l'eventuale danno per ritardi nell'esecuzione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sezioni Unite sent. n.19883/2019
Principio chiave applicato: la fase di cognizione che accerta il diritto all'indennizzo va considerata unitariamente con la successiva fase esecutiva ai fini della decorrenza del termine di decadenza, ma il tempo intercorso tra definitività e inizio dell'esecuzione non è computabile nella durata del processo ai fini della L. 89/2001
Massime di principio
- Nel giudizio di indennizzo per violazione del termine ragionevole occorre considerare unitariamente la fase di cognizione e la fase esecutiva ai fini della decorrenza dei termini di decadenza previsti dalla L. n.89/2001, in linea con le Sezioni Unite.
- Per valutare la ragionevole durata del processo non si computa il periodo che intercorre fra la definitività della decisione di cognizione e l'effettivo avvio dell'esecuzione: tale intervallo non è "tempo del processo" ma può costituire un pregiudizio autonomo riservato a rimedi sovranazionali se ingiustificatamente lungo.
- Se la P.A. non adempie spontaneamente, l'attore rimane legittimato ad avviare l'esecuzione; tuttavia l'inerzia personale dell'interessato nel promuovere l'esecuzione non può essere trasformata in vantaggio per ottenere un indennizzo maggiore contro lo Stato.
- In caso di dubbia o complessa questione di diritto con contrasto giurisprudenziale rilevante, il giudice di legittimità può compensare le spese processuali anche se rigetta il ricorso.
- Per ritardi dell'esecuzione che creino un pregiudizio specifico e non compensato internamente, è possibile la tutela dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
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