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Ordinanza

Ordinanza n. 427/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'ottemperanza -del decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di Campobasso n. 171/2017, emesso in data 18/03/2017, confermato e dichiarato esecutivo dalla sentenza del medesimo Tribunale n. 324/2021, notificata all'Unione di Comuni debitrice in data 3/5/2021 e passata in giudicato il 3/6/2021; - nonché in ulteriore esecuzione della sentenza n. 410/2022, già resa da questo Tribunale in sede di ottemperanza.

Giustizia amministrativa202200212

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inerzia nell’esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Campobasso n. 171/2017, confermato e dichiarato esecutivo con sentenza n. 324/2021, e della sentenza di ottemperanza del TAR Molise n. 410/2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La società cooperativa ha promosso il giudizio per ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Campobasso n. 171/2017, emesso il 18 marzo 2017 e confermato e dichiarato esecutivo dalla sentenza n. 324/2021, notificata all’Unione il 3 maggio 2021 e passata in giudicato il 3 giugno 2021, nonché alla precedente sentenza di ottemperanza del TAR Molise n. 410/2022. Nel corso della procedura, il commissario ad acta, già destinatario di una proroga di 120 giorni disposta con ordinanza n. 19/2026, ha chiesto un’ulteriore proroga per completare gli adempimenti necessari. Con memoria del 15 ottobre 2026 la ricorrente ha inoltre domandato la condanna dell’Amministrazione al pagamento di ulteriori somme ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la richiesta del commissario ad acta, assegnandogli ulteriori 120 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione, poiché le vicende rappresentate rendevano necessario più tempo per completare le attività funzionali alla piena ottemperanza. Ha respinto la domanda della ricorrente di condanna dell’Unione al pagamento di ulteriori somme ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in considerazione dell’intervenuta nomina e dell’insediamento del commissario ad acta. L’ordinanza non dispone diversamente sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Ritenuto, per contro, di dover respingere la domanda, articolata da parte ricorrente con memoria depositata in data 15.10.2026, di condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle ulteriori somme ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. in considerazione dell’intervenuta nomina e dell’insediamento del commissario ad acta.

    La nomina e l’insediamento del commissario ad acta sono stati ritenuti, nel caso concreto, ragione per respingere la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento delle ulteriori somme richieste ai sensi della disposizione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può prorogare il termine assegnato al commissario ad acta quando le attività necessarie per la completa esecuzione del giudicato non siano state ancora espletate e le circostanze rappresentate dal commissario giustifichino ulteriore tempo.
  • Nel caso deciso, la nomina e l’insediamento del commissario ad acta hanno giustificato il rigetto della domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di ulteriori somme ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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