Sentenza del 06/07/2016 n. 5898 - Comm. Trib. Prov. Milano
Responsabilità in solido - Amministratore/Liquidatore - Società "Cartiera" - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la propria responsabilità personale per i debiti e le violazioni tributarie della società, sostenendo che le sanzioni dovessero gravare esclusivamente sulla persona giuridica. La responsabilità è stata invece ricondotta alla condotta dell’amministratore e liquidatore, il quale non aveva provveduto al soddisfacimento dei crediti tributari e aveva occultato attività sociali mediante omissioni nelle scritture contabili. La società era stata inoltre costituita con finalità fraudolente, ossia al solo scopo di evadere le imposte.
La decisione
La responsabilità personale e solidale dell’amministratore e liquidatore è stata ritenuta sussistente ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 602/1973. La cancellazione della società dal Registro delle Imprese non ha impedito di indirizzare l’atto di recupero alla persona fisica che aveva ricoperto le cariche di amministratore e liquidatore. Sebbene il d.lgs. 175/2014 stabilisca in via generale che le sanzioni relative al rapporto fiscale della società siano a carico della persona giuridica o del soggetto che abbia tratto effettivo beneficio dalla violazione, l’amministratore risponde in proprio quando abbia ideato e realizzato personalmente la frode fiscale.
Norme richiamate
Art. 36 d.P.R. 602/1973
Sono responsabili in solido [...] i liquidatori e gli amministratori che non hanno provveduto al soddisfacimento dei crediti tributari o che hanno occultato attività sociali mediante omissioni nelle scritture contabili.
La norma consente di chiamare a rispondere personalmente e in solido amministratori e liquidatori che, con condotte omissive o fraudolente, abbiano impedito il pagamento dei debiti tributari o occultato il patrimonio sociale.
D.lgs. 175/2014
Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica ovvero del soggetto che ha tratto effettivo beneficio della violazione.
La regola generale esclude l’automatica imputazione delle sanzioni agli amministratori, ma non impedisce la responsabilità personale dell’amministratore che sia autore, ideatore o beneficiario effettivo della violazione fraudolenta.
Massime di principio
- La cancellazione della società dal Registro delle Imprese non elimina necessariamente la responsabilità personale degli amministratori o liquidatori per condotte fraudolente o per l’omesso pagamento di debiti tributari.
- L’amministratore non risponde automaticamente delle sanzioni fiscali della società: occorre una specifica condotta personale, quale l’occultamento di attività, l’omesso pagamento non giustificato o la partecipazione ideativa ed esecutiva alla frode.
- Quando la società è una struttura meramente fittizia o costituita per evadere le imposte, la separazione patrimoniale può essere superata e l’autore effettivo della frode può essere destinatario diretto dell’atto di recupero.
- La responsabilità del liquidatore può sorgere se distribuisce o disperde il patrimonio sociale senza soddisfare previamente i crediti tributari conosciuti o conoscibili.
- Il principio per cui le sanzioni gravano sulla persona giuridica opera come regola generale, ma non tutela chi abbia personalmente ideato o realizzato la violazione o ne abbia tratto il beneficio effettivo.
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