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Ordinanza

Ordinanza n. 1333/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento - della nota della Regione Campania - Direzione Generale per Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali prot. n. PG/2023/0026414 del 18 gennaio 2023, avente a oggetto “CUP 9296 - Istanza ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 per la proroga della validità del provvedimento di VIA n. 163 del 29.11.2013 relativo alla "Costruzione di un impianto eolico di potenza 10 MW nel Comune di Castelfranco in Miscano (BN) in località Vaccara, Le Partite, Falceta" - Esame osservazioni ai sensi dell’art. 10bis della L. n. 241/1990 - Esito”; - della nota della Regione Campania - Direzione Generale per Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni ambientali prot. n. PG/2022/0346380 del 5 luglio 2022, recante preavviso di diniego ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990; - di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202301565

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della proroga della validità di un provvedimento di VIA relativo a un impianto eolico, preceduto da preavviso di diniego

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato la nota regionale del 18 gennaio 2023, con cui sono state esaminate le osservazioni al preavviso di diniego ed è stata definita negativamente l’istanza di proroga della validità del provvedimento di VIA relativo alla costruzione di un impianto eolico, nonché il precedente preavviso di diniego del 5 luglio 2022. La controversia richiede di accertare se il mutamento del contesto ambientale di riferimento, derivante dall’ampliamento del perimetro del sito protetto interessato, sia intervenuto prima o dopo il rilascio della VIA e quali siano stati i termini e i contenuti di tale mutamento. Occorre inoltre verificare se tali circostanze fossero già state considerate nella valutazione di incidenza compiuta nell’ambito del provvedimento di VIA del 29 novembre 2013. Il testo dell’ordinanza non riporta in dettaglio gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né in rito né nel merito e ha sospeso ogni pronuncia, comprese quelle sulle spese. Preso atto che il Presidente dell’Ente Parco Regionale del Matese, originariamente designato quale verificatore, è dimissionario e che l’Ente ha dichiarato di non essere gestore del sito interessato, il Collegio ha ritenuto necessario sostituire il verificatore. È stata quindi disposta una nuova verificazione, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidata al Presidente dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio o a un suo delegato, quale organismo tecnico imparziale ed estraneo agli interessi in causa. Sono stati reiterati gli incombenti già disposti: avviso alle parti cinque giorni prima dell’inizio delle operazioni, facoltà di nominare consulenti, relazione provvisoria alle parti, termine massimo di quindici giorni per le osservazioni, successivo deposito della relazione finale entro ulteriori quindici giorni. Il verificatore è stato autorizzato a consultare la documentazione regionale non coperta da segreto e il fascicolo processuale. La trattazione è stata rinviata dall’udienza del 12 marzo 2026 a quella pubblica del 9 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione affidata a un organismo tecnico, per accertare fatti e circostanze rilevanti per la decisione, nel contraddittorio tra le parti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Disciplina il preavviso di diniego emanato dalla Regione nel procedimento relativo alla proroga della VIA.

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    Costituisce la base normativa richiamata nell’istanza della società per la proroga della validità del provvedimento di VIA.

Massime di principio

  • Quando il verificatore originariamente nominato non può svolgere l’incarico per ragioni sopravvenute, il giudice amministrativo può sostituirlo con un diverso organismo tecnico imparziale e reiterare gli incombenti istruttori, fissando nuovi termini.
  • La verificazione ex art. 66 c.p.a. può essere disposta per accertare, sul piano fattuale e formale, la successione temporale e il contenuto di un mutamento del contesto ambientale rilevante ai fini della proroga di una VIA.
  • Nel disporre una verificazione, il giudice può autorizzare il verificatore ad acquisire o consultare documentazione amministrativa non coperta da segreto e gli atti contenuti nel fascicolo processuale, garantendo il contraddittorio mediante avviso alle parti e possibilità di nominare consulenti.
  • La relazione del verificatore deve essere sottoposta alle parti per eventuali osservazioni e successivamente integrata con l’esame delle osservazioni ricevute prima del deposito della relazione finale.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàIstruttoria processuale
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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