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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08858/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria promossa dal fallimento di una società nei confronti di un ex amministratore che, prima del fallimento, aveva compiuto due atti dispositivi a favore dei familiari: la costituzione di un fondo patrimoniale e una donazione. Il Tribunale aveva accolto la domanda revocatoria, ritenendo sussistente un credito del fallimento collegato a un giudizio di responsabilità per mala gestio dell’amministratore e ravvisando l’eventus damni. La Corte d’appello aveva confermato la decisione. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: 1) difetto di competenza territoriale del tribunale fallimentare per la revocatoria proposta ai sensi dell’art. 66 l.fall., deducendo che la questione fosse stata mal qualificata e comunque decisa in violazione delle regole di competenza; 2) nullità della costituzione in giudizio del fallimento e improcedibilità della domanda revocatoria per irregolarità nell’iscrizione a ruolo e nella copia depositata; 3) ultrapetizione, perché il primo giudice avrebbe accertato in via autonoma una responsabilità dell’ex amministratore senza domanda specifica, oltre i limiti della domanda revocatoria; 4) erronea applicazione dell’art. 2901 c.c. per avere ritenuto sufficiente un credito solo litigioso/non ancora accertato e per avere attribuito rilievo alla sentenza penale assolutoria; 5) omessa pronuncia sul motivo d’appello concernente l’insussistenza della prova dell’animus nocendi o della consapevolezza pregiudizievole; 6) erronea ritenuta posteriorità degli atti di fondo patrimoniale e donazione rispetto all’insorgenza del credito del fallimento, con violazione degli artt. 2901 e 2729 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tardiva la questione di incompetenza territoriale, perché non risultava tempestivamente eccepita in primo grado; ha condiviso le valutazioni della Corte d’appello sulla regolarità della costituzione del fallimento; ha escluso l’ultrapetizione, osservando che l’accertamento della ragione di credito in sede revocatoria può riguardare anche un credito non ancora definitivamente accertato; ha affermato che l’azione revocatoria è proponibile a tutela di un credito anche solo litigioso o in via di ragione/aspettativa; ha escluso rilievo alla sentenza penale assolutoria; ha ritenuto insussistente l’omessa pronuncia, poiché la Corte territoriale aveva comunque valorizzato la consapevolezza dell’ex amministratore sulla precarietà della situazione societaria; infine, ha respinto anche la censura sulla data di insorgenza del credito rispetto agli atti dispositivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione e al contributo unificato დამატivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 66 l.fall.

    La questione di competenza territoriale ex art. 66 l.fall. è stata ritenuta tardivamente proposta, perché non eccepita in primo grado nei termini utili.

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria è esperibile anche a tutela di un credito non ancora definitivamente accertato, purché esista una ragione o aspettativa di credito idonea a fondarla.

  • art. 165 c.p.c.

    Le irregolarità denunciate nella costituzione in giudizio non sono state ritenute idonee a determinare nullità o improcedibilità della domanda, alla luce della valutazione compiuta dal giudice di merito.

  • art. 11 disp. att. c.p.c.

    Le doglianze sulla velina e sulla documentazione di costituzione sono state considerate infondate rispetto alla ricostruzione del giudice d’appello.

  • art. 163 c.p.c.

    Non è stata ravvisata ultrapetizione nel vaglio incidentale del credito posto a fondamento della revocatoria.

  • art. 183 c.p.c.

    Le contestazioni relative all’oggetto del giudizio e ai limiti della domanda sono state respinte.

  • art. 161 c.p.c.

    Non è stata accolta la censura di nullità della sentenza per asseriti vizi processuali o per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    L’ultrapetizione è stata esclusa perché l’accertamento del credito in funzione revocatoria è stato considerato interno alla domanda proposta.

  • art. 2729 c.c.

    La censura sulla posteriorità degli atti rispetto al credito è stata respinta, con conferma dell’apprezzamento presuntivo del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    Essendo il ricorso rigettato, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L’eccezione di incompetenza territoriale deve essere tempestivamente proposta nel giudizio di merito, altrimenti resta preclusa in cassazione.
  • L’azione revocatoria ordinaria può essere promossa anche a tutela di un credito non ancora definitivamente accertato, essendo sufficiente una ragione o aspettativa di credito giuridicamente apprezzabile.
  • Nel giudizio revocatorio, l’accertamento incidentale della sussistenza del credito posto a fondamento dell’azione non integra di per sé ultrapetizione, se resta funzionale alla verifica dei presupposti della domanda proposta.
  • La sentenza penale assolutoria, in mancanza di specifici effetti preclusivi nel giudizio civile, non impedisce di valorizzare gli elementi di fatto rilevanti ai fini dell’azione revocatoria.
  • La censura di omessa pronuncia è infondata quando dalla motivazione complessiva della sentenza risulti comunque considerato il fatto decisivo oggetto del motivo d’appello.
  • Ai fini dell’art. 2901 c.c., la consapevolezza del pregiudizio può essere desunta anche dalla posizione del disponente e dalla precarietà della situazione patrimoniale o societaria conosciuta al momento dell’atto.
  • La posteriorità dell’atto dispositivo rispetto al sorgere del credito può essere accertata anche sulla base di presunzioni semplici, purché sorrette da motivazione logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaCompetenzaImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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