Cassazione Civile, Ordinanza n. 30599/2024 del 27/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa in sede di liquidazione automatica ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per recuperare un credito d’imposta indicato dalla società contribuente nel modello Unico 2010, relativo a compensazioni effettuate nel 2009. Il credito proveniva da un conferimento di ramo d’azienda e contestuale cessione di credito d’imposta effettuati nel 2007 da altra società alla resistente, neocostituita. L’Agenzia ha ritenuto indebitamente utilizzato il residuo credito compensato, in quanto non risultava maturato nell’anno precedente. La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello della contribuente, ritenendo che il recupero non potesse avvenire con cartella automatizzata ma richiedesse un atto motivato di recupero. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, dell’art. 1, comma 421, L. n. 311/2004 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati potesse avvenire con cartella ex art. 36-bis e non solo mediante avviso di recupero; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o ellittica ex art. 36 d.lgs. n. 546/1992, nel caso in cui la CTR avesse voluto escludere in radice l’applicabilità dell’art. 36-bis.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo e assorbito il secondo, valorizzando il giudicato esterno formatosi su una precedente ordinanza della Cassazione relativa al medesimo credito d’imposta e alle medesime ragioni di recupero. Secondo la Corte, il precedente giudicato aveva già accertato che, in questa specifica vicenda, l’Amministrazione non poteva recuperare il credito mediante cartella ex art. 36-bis, perché la contestazione implicava verifiche e valutazioni giuridiche incompatibili con il mero controllo automatizzato. La successiva riproposizione della medesima questione per un diverso anno d’imposta non incideva sull’efficacia del giudicato, essendo identici il credito e il fondamento del recupero. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità; non è stata applicata la previsione sul contributo unificato aggiuntivo in ragione della natura pubblica della parte soccombente.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il controllo automatizzato consente l’iscrizione a ruolo solo quando la pretesa si fonda su dati direttamente desumibili dalla dichiarazione e dall’anagrafe tributaria; non è utilizzabile quando il recupero richieda valutazioni giuridiche o il disconoscimento del credito esposto dal contribuente.
art. 1, comma 421, L. 30 dicembre 2004, n. 311
È richiamato dalla ricorrente come norma che prevederebbe un distinto avviso di recupero motivato per i crediti d’imposta indebitamente utilizzati; la Corte, nel caso concreto, non accoglie la censura perché il punto è assorbito dal giudicato esterno.
art. 2697 c.c.
È evocato dalla ricorrente nel primo motivo come norma sul riparto dell’onere della prova, ma la Corte non sviluppa una specifica applicazione autonoma, ritenendo infondato il motivo per effetto del giudicato esterno.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel secondo motivo come parametro della motivazione delle sentenze tributarie; la censura è assorbita dal rigetto del primo motivo.
art. 8 L. 23 dicembre 2000, n. 388
Individua il credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate oggetto di conferimento e successiva compensazione.
art. 62 L. 27 dicembre 2002, n. 289
È richiamato come disciplina che avrebbe introdotto nuove modalità di accesso al credito d’imposta.
art. 65 dell’ordinamento giudiziario
È evocato per affermare il dovere istituzionale della Corte di conoscere i propri precedenti nella funzione nomofilattica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicazione nel caso di soccombenza dell’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Il recupero di un credito d’imposta mediante cartella di pagamento ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è ammissibile solo quando la verifica sia meramente cartolare e basata su dati direttamente desumibili dalla dichiarazione o dall’anagrafe tributaria; se occorrono verifiche e valutazioni giuridiche sul diritto al credito, è necessario un diverso e motivato atto di recupero.
- Quando su una medesima questione relativa a uno specifico credito d’imposta sia già intervenuto un giudicato esterno, la stessa questione non può essere nuovamente discussa in un successivo giudizio tra le stesse parti, anche se riferito a un diverso periodo d’imposta, se il credito contestato e le ragioni del recupero restano identici.
- In materia tributaria, il principio di autonomia dei periodi d’imposta non impedisce il formarsi del giudicato su elementi della fattispecie impositiva aventi carattere tendenzialmente permanente e incidenti su una pluralità di periodi.
- La qualificazione della pretesa come semplice controllo automatizzato o come recupero sostanziale non dipende solo dalla forma dell’atto, ma dalla natura delle verifiche necessarie per contestare il credito esposto dal contribuente.
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