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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2184

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2184 della Commissione, del 22 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

Normativa europea32017R2184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i prezzi rappresentativi utilizzati nel sistema dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti dei settori avicolo e delle uova, nonché per l'ovoalbumina. La modifica riguarda l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 e tiene conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine delle merci. La misura è stata adottata dalla Commissione per applicarsi immediatamente dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Modifica i prezzi rappresentativi dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 per alcuni prodotti dei settori delle carni di pollame, delle uova e dell'ovoalbumina, ai fini dell'applicazione dei dazi addizionali all'importazione.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione europea di taluni prodotti agricoli dei settori delle carni di pollame e delle uova, nonché dell'ovoalbumina, limitatamente alle merci classificate nei codici NC indicati nell'allegato. Incide sulla determinazione dei prezzi rappresentativi e della cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95, in funzione dell'origine delle merci. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica dei prezzi rappresentativi per carni di pollame, uova e ovoalbumina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2184 della Commissione aggiorna il sistema dei prezzi rappresentativi previsto dal regolamento (CE) n. 1484/95, nell'ambito del regime dei dazi addizionali all'importazione. La modifica deriva dal controllo periodico dei dati di mercato, che ha evidenziato la necessità di adeguare i valori per alcune importazioni in funzione dell'origine.

Contesto normativo

Il provvedimento si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (UE) n. 510/2014. La Commissione richiama, in particolare, l'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014 come basi giuridiche per l'intervento.

Ambito di applicazione

La misura riguarda le importazioni nell'Unione di prodotti appartenenti ai settori delle carni di pollame e delle uova, nonché dell'ovoalbumina, limitatamente alle voci doganali elencate nell'allegato. I valori aggiornati incidono sulla determinazione del prezzo rappresentativo e della cauzione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95, con differenziazione per paese di origine.

Modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95

L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95. L'allegato aggiornato indica, per ciascun codice NC e per ciascuna origine, il relativo prezzo rappresentativo espresso in EUR/100 kg e, quando previsto, l'importo della cauzione espressa nello stesso parametro.

Tra i prodotti interessati figurano:

  • carcasse di polli, presentazione 70 %, congelate (codice NC 0207 12 10);
  • carcasse di polli, presentazione 65 %, congelate (codice NC 0207 12 90);
  • pezzi disossati di galli o di galline, congelati (codice NC 0207 14 10);
  • pezzi disossati di tacchini, congelati (codice NC 0207 27 10);
  • uova sgusciate essiccate (codice NC 0408 91 80);
  • preparazioni non cotte di galli o di galline (codice NC 1602 32 11).

L'allegato riporta inoltre le origini interessate, identificate secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012, con il codice "ZZ" riservato alle altre origini.

Entrata in vigore

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in modo da assicurare l'applicazione tempestiva dei nuovi prezzi rappresentativi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95

L'articolo 1 sostituisce integralmente l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con l'allegato del regolamento di esecuzione, aggiornando i prezzi rappresentativi e, ove previsti, gli importi della cauzione per specifici codici NC e origini.

Prodotti e valori aggiornati

L'allegato riporta i nuovi prezzi rappresentativi (EUR/100 kg) e le cauzioni per diverse merci, tra cui carcasse di polli congelate, pezzi disossati di galli o galline congelati, pezzi disossati di tacchini congelati, uova sgusciate essiccate e preparazioni non cotte di galli o galline, con distinzione per origine (ad es. AR, BR, CL, TH).

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatidazi doganalicommercio esteroimportazioni

Testo integrale

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