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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2119

Regolamento (UE) 2017/2119 della Commissione, del 22 novembre 2017, che stabilisce l’«elenco Prodcom» dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32017R2119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'elenco Prodcom, ossia la nomenclatura comune dei prodotti industriali utilizzata nell'indagine comunitaria sulla produzione industriale. L'allegato contiene la classificazione dettagliata dei prodotti e dei servizi industriali, con codici, descrizioni e unità di misura, per garantire confrontabilità tra Stati membri e coerenza con la CPA. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal 1o gennaio 2017.

Aggiornamento e fissazione dell'elenco Prodcom dei prodotti industriali oggetto dell'indagine comunitaria sulla produzione industriale.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che sono tenuti a utilizzare l'elenco Prodcom allegato per l'indagine comunitaria sulla produzione industriale prevista dal regolamento (CEE) n. 3924/91. Riguarda la classificazione statistica dei prodotti industriali e, tramite l'allegato, copre un ampio insieme di prodotti e servizi industriali individuati con codici NACE/CPA/Prodcom, con unità fisiche e note di riferimento. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Regolamento (UE) 2017/2119 della Commissione – elenco Prodcom dei prodotti industriali

Il regolamento stabilisce l'"elenco Prodcom" dei prodotti industriali ai fini dell'indagine comunitaria sulla produzione industriale prevista dal regolamento (CEE) n. 3924/91. L'obiettivo è aggiornare la nomenclatura comune dei prodotti industriali per renderla coerente con l'evoluzione tecnologica, con le trasformazioni strutturali della produzione e con il raccordo tra statistiche di produzione, commercio estero e classificazione CPA.

Base giuridica e ratio dell'intervento

L'atto è fondato sul regolamento (CEE) n. 3924/91, in particolare sull'articolo 2, paragrafo 6. Dai considerando emerge che l'elenco Prodcom è uno strumento essenziale per consentire agli Stati membri di raccogliere dati omogenei sulla produzione industriale, confrontabili tra loro e comparabili con la nomenclatura comunitaria dei prodotti CPA. L'aggiornamento dell'elenco risponde inoltre all'esigenza di riflettere i mutamenti tecnologici e strutturali dell'industria.

Ambito applicativo

Il regolamento vincola tutti gli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito della produzione statistica industriale. L'allegato definisce, in modo molto dettagliato, i prodotti e taluni servizi industriali oggetto di rilevazione, indicando per ciascuna voce:

  • il codice Prodcom;
  • la descrizione del prodotto o servizio;
  • l'unità fisica di misura;
  • il collegamento con le classificazioni NACE e CPA;
  • eventuali note o specificazioni di dettaglio. Non risultano nel testo deroghe sostanziali o esclusioni generali, se non quelle intrinseche alle singole definizioni di prodotto riportate nell'allegato.

Contenuto dell'allegato: struttura della nomenclatura

L'allegato è la parte sostanziale del regolamento e contiene una catalogazione ampia e sistematica di beni e servizi industriali. La struttura segue i codici NACE/CPA, con articoli che spaziano, tra gli altri, nei settori:

  • estrazione mineraria e di cave;
  • industrie alimentari, bevande e tabacco;
  • tessile, abbigliamento, pelli e cuoio;
  • legno, carta e stampa;
  • prodotti chimici, plastiche e gomma;
  • prodotti minerali non metalliferi;
  • metallurgia e prodotti in metallo;
  • componenti elettronici, apparecchiature elettriche, macchine e mezzi di trasporto;
  • mobili, giochi, strumenti medici e altri manufatti. Sono incluse anche numerose voci di servizi industriali, ad esempio riparazione, manutenzione e installazione di macchinari e impianti.

Disposizioni operative

L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per l'elenco Prodcom. In pratica, la norma non introduce obblighi materiali diversi dalla necessità per gli Stati membri di utilizzare tale elenco nella raccolta e trasmissione dei dati statistici sulla produzione industriale. Le unità di misura variano in funzione della voce e comprendono, tra le altre, kg, p/st, m2, m3, l, kW, kVA, ce/el e altre unità specialistiche riportate nell'allegato.

Decorrenza, efficacia e natura giuridica

L'articolo 2 stabilisce due momenti distinti:

  • entrata in vigore: ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
  • applicazione: dal 1o gennaio 2017. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con la conseguenza che non richiede atti di recepimento.

Osservazioni pratiche per operatori e professionisti

Per i professionisti che assistono imprese manifatturiere e operatori statistici, il regolamento assume rilievo soprattutto perché:

  • definisce il perimetro delle voci Prodcom da utilizzare nelle rilevazioni statistiche ufficiali;
  • impatta sulla corretta classificazione di prodotti e servizi industriali;
  • è essenziale per la coerenza tra statistiche di produzione, commercio estero e classificazione CPA. L'allegato va letto come elenco tecnico di riferimento, non come disciplina sostanziale di mercato o di prodotto in senso regolatorio. Rubriche contrassegnate con asterisco indicano, secondo la nota finale, voci che presentano cambiamenti rispetto all'elenco 2016.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'elenco Prodcom

L'articolo 1 dispone che l'elenco Prodcom figura nell'allegato. Il regolamento sostituisce/aggiorna il precedente elenco comune, in modo da riflettere l'evoluzione tecnologica e i cambiamenti strutturali della produzione industriale, come indicato nei considerando.

Fondamento giuridico e finalità statistica

L'atto è adottato sulla base del regolamento (CEE) n. 3924/91, in particolare dell'articolo 2, paragrafo 6. I considerando chiariscono che gli Stati membri devono effettuare un'indagine comunitaria sulla produzione industriale e che l'elenco dei prodotti è necessario per definire l'oggetto dell'indagine, per il raffronto con le statistiche del commercio estero e per la comparabilità con la nomenclatura CPA.

Ambito tecnico dell'allegato

L'allegato contiene la lista dettagliata dei prodotti industriali Prodcom, organizzata per settori NACE e corrispondenti categorie CPA, con descrizioni dei prodotti, codici numerici, unità fisiche di misura e riferimenti alle note. Sono presenti numerose voci relative a estrazione mineraria, alimentare, tessile, carta, chimica, metallurgia, macchine, elettronica, trasporti, mobili e altri beni industriali, oltre ad alcune voci di servizi industriali.

Entrata in vigore e applicazione temporale

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Obbligatorietà e diretta applicabilità

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Come è indicizzato

Materiestatisticheindustriaclassificazioni economichemercato internometodologia statistica

Testo integrale

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