Regolamento (UE) 2017/2178
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2178 della Commissione, del 22 novembre 2017, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, sostituendo la parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 468/2010. L'aggiornamento recepisce i più recenti elenchi INN trasmessi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, come richiesto dal regolamento (CE) n. 1005/2008. Tra le modifiche rilevanti figura la rimozione della nave "Viking" in conseguenza della sua cancellazione dall'elenco CCAMLR. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell'elenco UE delle navi impegnate in pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), mediante sostituzione dell'allegato del regolamento (UE) n. 468/2010.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle navi da pesca incluse negli elenchi INN adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, per effetto del rinvio al regolamento (CE) n. 1005/2008, determina l'inserimento, l'aggiornamento o la cancellazione delle navi nell'elenco dell'Unione. Incide quindi su operatori della pesca e soggetti che gestiscono, armatorano o utilizzano navi figuranti negli elenchi INN delle ORGP, con effetti in tutti gli Stati membri dell'UE. Nel caso concreto, aggiorna l'allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 includendo le navi risultanti dai più recenti elenchi ORGP e rimuovendo, tra l'altro, la nave "Viking" perché cancellata dall'elenco CCAMLR; è richiamata anche la situazione di navi con nomi e/o bandiere differenti a seconda dell'elenco ORGP.
Aggiornamento dell'elenco UE delle navi INN
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2178 modifica il regolamento (UE) n. 468/2010, che stabilisce l'elenco dell'Unione delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN). L'intervento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1005/2008, che prevede procedure di identificazione delle navi INN e la conseguente adozione di misure nei loro confronti.
Contesto normativo e funzione dell'elenco UE
Il capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008 disciplina l'individuazione delle navi coinvolte in pesca INN e la formazione dell'elenco dell'Unione. L'articolo 37 del medesimo regolamento prevede misure applicabili alle navi inserite in tale elenco. La Commissione precisa che l'elenco UE deve essere aggiornato in base agli elenchi periodicamente adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP).
Aggiornamento dell'allegato del regolamento (UE) n. 468/2010
L'articolo 1 del regolamento sostituisce la parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 con il nuovo testo contenuto nell'allegato del regolamento di esecuzione. L'aggiornamento recepisce i più recenti elenchi INN trasmessi dalle ORGP, conformemente all'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, secondo cui le navi iscritte negli elenchi ORGP devono essere incluse nell'elenco dell'Unione.
Nomi multipli, bandiere diverse e cancellazione di navi
La Commissione evidenzia che una medesima nave può figurare negli elenchi ORGP con nomi e/o bandiere differenti a seconda del momento dell'inclusione; per questo motivo l'elenco UE aggiornato riporta tali varianti. È inoltre specificato che la nave "Viking", già presente nell'elenco UE, è stata cancellata dall'elenco CCAMLR perché affondata dalle autorità indonesiane il 14 marzo 2016; di conseguenza deve essere rimossa dall'elenco dell'Unione, anche se non risulta ancora cancellata dall'elenco della CGPM.
Contenuto dell'allegato
L'allegato sostituito contiene un ampio elenco di navi identificate, con indicazione del numero IMO quando disponibile, del nome o dei nomi della nave, dello Stato o territorio di bandiera noto o presunto e delle ORGP nelle cui liste la nave figura. Le ORGP richiamate comprendono, tra le altre, CCAMLR, SEAFO, ICCAT, IATTC, NEAFC, NAFO, WCPFC, IOTC, CGPM e SPRFMO. L'elenco riflette dunque la trasposizione nel diritto UE dei dati aggiornati provenienti da tali organizzazioni internazionali.
Entrata in vigore ed efficacia
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità dell'intervento
Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, che disciplina l'inclusione nell'elenco UE delle navi segnalate dalle ORGP come impegnate in pesca INN. La finalità è aggiornare l'elenco dell'Unione in coerenza con gli elenchi periodicamente adottati dalle ORGP.
Sostituzione dell'allegato del regolamento (UE) n. 468/2010
L'articolo 1 sostituisce integralmente la parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 con il testo allegato al nuovo regolamento, aggiornando così l'elenco UE delle navi INN.
Recepimento degli elenchi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca
In applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le navi presenti negli elenchi INN adottati dalle ORGP devono essere incluse nell'elenco dell'Unione. La Commissione aggiorna quindi l'elenco sulla base dei nuovi elenchi ricevuti dalle ORGP.
Gestione delle variazioni di nome e bandiera
Poiché una stessa nave può comparire con nomi e/o bandiere differenti nei diversi elenchi ORGP, la versione aggiornata dell'elenco UE riporta i diversi nomi e/o bandiere secondo le pertinenti ORGP.
Rimozione della nave "Viking"
La nave "Viking" viene rimossa dall'elenco UE poiché cancellata dall'elenco della CCAMLR in seguito al suo affondamento da parte delle autorità indonesiane il 14 marzo 2016, pur permanendo nell'elenco della CGPM.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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