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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2179

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 della Commissione, del 22 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32017R2179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento conferma, all'esito di un riesame in previsione della scadenza ex articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, la permanenza di misure antidumping sulle piastrelle di ceramica cinesi. La Commissione conclude che, in caso di decadenza delle misure, è probabile la persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione, mentre il mantenimento delle misure è ritenuto conforme all'interesse dell'Unione. Vengono quindi istituiti dazi definitivi con aliquote differenziate per alcuni produttori e un dazio residuale del 69,7 % per tutte le altre società.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese, a seguito di riesame in previsione della scadenza.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili di ceramica non smaltati, anche su supporto, attualmente classificati con il codice HS 6907, originari della Repubblica popolare cinese. Riguarda importatori, esportatori/produttori cinesi, produttori dell'Unione e operatori commerciali coinvolti nel commercio del prodotto interessato; prevede aliquote individuali per specifiche società e un'aliquota residuale per tutte le altre. L'applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida conforme all'allegato II. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Dazio antidumping definitivo sulle piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2179 della Commissione conclude un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping già esistenti sulle importazioni di piastrelle di ceramica dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione ritiene che la cessazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità la persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio per l'industria dell'Unione, e che il mantenimento dei dazi sia conforme all'interesse dell'Unione.

Ambito materiale e prodotto interessato

Il prodotto interessato comprende piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica, oltre a cubi, tessere e articoli simili di ceramica non smaltati, anche su supporto, attualmente classificati al codice HS 6907. Il regolamento precisa che le piastrelle di ceramica sono impiegate principalmente nel settore edilizio per il rivestimento di pareti e pavimenti. La Commissione conferma inoltre che il prodotto importato dalla RPC, il prodotto venduto nel mercato interno statunitense e quello prodotto e venduto nell'Unione sono "simili" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Procedura di riesame e controlli svolti

Il riesame è stato aperto il 13 settembre 2016 sulla base dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, su domanda della Federazione europea dei produttori di piastrelle di ceramica (CET), presentata per conto di produttori che rappresentavano oltre il 25 % della produzione dell'Unione. Il periodo dell'inchiesta di riesame (PIR) va dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016; il periodo in esame per le tendenze di pregiudizio va dal 1° gennaio 2013 alla fine del PIR.

La Commissione ha coinvolto produttori esportatori cinesi, produttori dell'Unione, importatori, utilizzatori e altri operatori, con ricorso al campionamento ex articolo 17 del regolamento di base. Sono stati selezionati quattro gruppi di produttori esportatori cinesi, nove produttori dell'Unione e quattro importatori indipendenti, poi ridotti a tre per alcune rinunce alla collaborazione. Sono state effettuate visite di verifica in loco presso i produttori dell'Unione campionati, un importatore e alcuni produttori cinesi e statunitensi.

Determinazione del dumping

Poiché nessun esportatore cinese ha richiesto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, il valore normale è stato calcolato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, utilizzando gli Stati Uniti come paese di riferimento. La Commissione ha ritenuto gli USA appropriati per l'esistenza di produzione significativa, concorrenza interna soddisfacente e assenza di restrizioni rilevanti alle importazioni. Il valore normale è stato determinato in base ai prezzi interni dei produttori statunitensi o, per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative, mediante valori costruiti con costi di produzione, SGAV e utili.

Il prezzo all'esportazione è stato fissato sul prezzo effettivamente pagato o pagabile per le vendite dirette nell'Unione. Il confronto è stato effettuato a livello franco fabbrica con adeguamenti per trasporto, assicurazione, movimentazione, credito, imballaggio, commissioni, dazi e altre differenze rilevanti. I margini medi ponderati di dumping sono risultati compresi tra il 66 % e il 231 %.

Rischio di persistenza del dumping

La Commissione ha ritenuto che la Cina disponga di una capacità produttiva enorme e di capacità inutilizzata molto elevata, in costante aumento: la capacità stimata arriva a circa 17 miliardi di m2 nel 2016, con una capacità inutilizzata pari al 35 %, superiore di molte volte al consumo totale dell'Unione. Inoltre, le scorte dei produttori cinesi sono consistenti e i prezzi praticati nei mercati terzi restano inferiori ai prezzi dell'Unione. Poiché il mercato unionale è tradizionalmente attrattivo e le importazioni cinesi non sono state azzerate neppure dopo l'istituzione delle misure, la Commissione conclude che, senza dazi, volumi significativi di prodotti cinesi tornerebbero nell'Unione a prezzi di dumping.

Situazione dell'industria dell'Unione

L'industria dell'Unione è descritta come molto frammentata, composta da circa 500 produttori, con forte presenza di piccole e medie imprese. Nel periodo in esame tutti i principali indicatori economici mostrano un miglioramento: produzione, vendite, quota di mercato, produttività, flusso di cassa, investimenti e redditività crescono; i costi unitari di produzione scendono del 9 % e la redditività passa da -5,84 % nel 2013 a 2,02 % nel PIR. Per tale ragione la Commissione conclude che nel PIR l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

Pur in assenza di pregiudizio attuale, la Commissione ritiene probabile che, in caso di scadenza delle misure, il pregiudizio si ripresenti. La valutazione si fonda su quattro elementi: elevata capacità inutilizzata cinese, attrattività del mercato UE, prezzi cinesi inferiori a quelli dell'Unione e pressioni concorrenziali nei mercati terzi. Le simulazioni mostrano che un ritorno delle importazioni cinesi ai livelli pre-misura potrebbe erodere rapidamente la redditività dell'industria unionale fino al pareggio o a perdite significative. Vengono respinte le obiezioni della CCCMC su segmentazione per tipi di prodotto e per segmenti di impresa, ritenendo rappresentativo il campione e non necessario un ulteriore frazionamento analitico.

Interesse dell'Unione

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione verifica l'interesse complessivo dell'Unione. Conclude che il mantenimento delle misure tutela l'industria unionale senza imporre effetti sproporzionati agli importatori e agli utilizzatori, che possono continuare ad approvvigionarsi da altre fonti diverse dalla RPC. Anche per i consumatori l'impatto delle misure è ritenuto non significativo. Ne deriva che non vi sono ragioni per considerare contrario all'interesse dell'Unione il mantenimento dei dazi.

Contenuto dispositivo

L'articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto interessato originario della RPC, con aliquote differenziate per singole società e per gruppi di società. Le aliquote individuali sono applicabili solo previa presentazione di una fattura commerciale valida conforme all'allegato II; in caso contrario si applica il dazio residuale del 69,7 %. L'allegato I elenca i produttori cinesi che hanno collaborato ma non sono stati inclusi nel campione o non hanno ottenuto il trattamento individuale, soggetti al dazio medio ponderato del 30,6 %.

Regole operative e decorrenza

L'articolo 2 disciplina la possibilità di inserire nuovi esportatori cinesi nell'allegato I, ove dimostrino di non aver esportato nel periodo dell'inchiesta originaria, di non essere collegati a operatori già soggetti alle misure e di aver poi esportato o assunto un impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi nell'Unione. L'articolo 3 impone l'indicazione dei metri quadrati nella dichiarazione doganale di immissione in libera pratica. L'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e la piena diretta applicabilità negli Stati membri.

Disposizioni principali

Riesame in previsione della scadenza e conferma delle misure

La Commissione svolge il riesame ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 sul periodo 1° luglio 2015-30 giugno 2016 (PIR), con analisi del pregiudizio sul periodo 1° gennaio 2013-PIR. Conclude che i produttori esportatori cinesi hanno continuato a esportare a prezzi di dumping e che, in caso di scadenza, è probabile la persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio. Le misure originarie del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 sono quindi mantenute in vigore.

Prodotto interessato e prodotto simile

Il prodotto interessato è costituito da piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, smaltate e non smaltate, di ceramica; cubi, tessere e articoli simili di ceramica non smaltati, anche su supporto, classificati al codice HS 6907. La Commissione conclude che il prodotto importato dalla RPC, il prodotto venduto nel mercato interno statunitense (paese di riferimento) e quello prodotto e venduto nell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi, e sono quindi "simili" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

Determinazione del dumping e paese di riferimento

Poiché nessun esportatore cinese ha richiesto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato (TEM), il valore normale è stato determinato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base sulla base di un paese di riferimento. Gli Stati Uniti sono stati ritenuti paese di riferimento appropriato, dopo consultazioni con altri paesi e produttori potenzialmente collaboranti; sono risultati collaboranti due produttori statunitensi. Il valore normale è stato determinato in base ai prezzi interni o, per i tipi di prodotto non venduti in quantità rappresentative, in base a costi di produzione costruiti, SGAV e profitti in normali operazioni commerciali.

Prezzo all'esportazione, confronto e margini di dumping

Il prezzo all'esportazione è stato calcolato come prezzo realmente pagato o pagabile per vendite dirette nell'Unione ai clienti indipendenti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8. Il confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione è stato effettuato a livello franco fabbrica con adeguamenti ex articolo 2, paragrafo 10, per trasporto, assicurazione, movimentazione, credito, imballaggio, commissioni, dazi e altri elementi che incidono sulla comparabilità. I margini medi ponderati di dumping risultano compresi tra il 66 % e il 231 % del prezzo cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

Analisi della persistenza del dumping

La Commissione fonda il rischio di persistenza del dumping sull'elevata capacità produttiva cinese, sulla capacità inutilizzata, sulle ingenti scorte, sul comportamento dei produttori cinesi nei mercati terzi e sull'attrattività del mercato dell'Unione. In Cina la capacità produttiva stimata cresce fino a circa 17 miliardi di m2 nel 2016, con capacità inutilizzata pari al 35 % e significativamente superiore al consumo dell'Unione. I prezzi di esportazione verso l'Unione risultano superiori a quelli verso altri mercati terzi, ma ancora inferiori ai prezzi dell'Unione; in caso di scadenza delle misure, la Commissione ritiene probabile un riorientamento di volumi significativi verso il mercato unionale.

Situazione dell'industria dell'Unione e assenza di pregiudizio attuale

L'industria dell'Unione, costituita da circa 500 produttori, è estremamente frammentata e comprende segmenti di grandi, medie e piccole imprese. Nel periodo in esame produzione, vendite, quota di mercato, produttività, flusso di cassa, investimenti e redditività migliorano; il costo unitario di produzione diminuisce del 9 % e la redditività passa da -5,84 % nel 2013 a 2,02 % nel PIR. La Commissione conclude che, durante il PIR, l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5.

Rischio di reiterazione del pregiudizio

Nonostante l'assenza di pregiudizio attuale, la Commissione ritiene probabile una reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. La valutazione si fonda su capacità inutilizzate cinesi molto elevate, scorte significative, attrattività del mercato UE, misure antidumping in altri paesi terzi e prezzi cinesi inferiori ai prezzi dell'Unione. Le simulazioni mostrano che un ritorno della quota di mercato cinese al livello originario del 6,5 % potrebbe ridurre sensibilmente la redditività dell'industria unionale fino al pareggio o generare forti perdite.

Interesse dell'Unione

Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione bilancia l'interesse dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. Conclude che il mantenimento delle misure tutela un'industria ancora frammentata e in gran parte composta da PMI, senza effetti sproporzionati sugli importatori e sugli utilizzatori, che possono continuare ad approvvigionarsi da altre fonti. Pertanto, non vi sono motivi per ritenere contrario all'interesse dell'Unione il mantenimento dei dazi.

Aliquote del dazio antidumping definitivo

L'articolo 1 istituisce un dazio antidumping definitivo sul prodotto interessato originario della RPC. Le aliquote sono: 32,0 % per Dongguan City Wonderful Ceramics Industrial Park Co., Ltd. e Guangdong Jiamei Ceramics Co., Ltd. (codice TARIC B938); 13,9 % per Qingyuan Gani Ceramics Co. Ltd. e Foshan Gani Ceramics Co. Ltd. (B939); 29,3 % per Guangdong Xinruncheng Ceramics Co. Ltd. (B009); 36,5 % per Shandong Yadi Ceramics Co Ltd (B010); 30,6 % per le società elencate nell'allegato I; 69,7 % per tutte le altre società (B999).

Condizioni per l'applicazione delle aliquote individuali

Le aliquote individuali si applicano solo se alle autorità doganali degli Stati membri è presentata una fattura commerciale valida conforme all'allegato II. In mancanza della fattura conforme si applica l'aliquota residuale prevista per tutte le altre società.

Nuovi esportatori

L'articolo 2 prevede una procedura di estensione dell'allegato I a nuovi produttori cinesi che dimostrino cumulativamente: assenza di esportazioni nel periodo dell'inchiesta originaria (1° aprile 2009-31 marzo 2010), assenza di collegamenti con esportatori o produttori soggetti alle misure, e successiva esportazione effettiva o impegno contrattuale irrevocabile a esportare quantitativi significativi nell'Unione. In tal caso la Commissione può aggiungerli all'elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione o non beneficiarie del trattamento individuale, soggette al dazio medio ponderato del 30,6 %.

Dichiarazione in dichiarazione doganale e entrata in vigore

L'articolo 3 impone di indicare, nella dichiarazione di immissione in libera pratica, il numero di metri quadrati dei prodotti importati. L'articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganali

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