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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2177

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento completa la direttiva 2012/34/UE definendo in modo analitico le regole operative per l’accesso agli impianti di servizio ferroviari e ai servizi prestati in tali impianti. Rafforza gli obblighi di pubblicità e trasparenza, disciplina il trattamento delle richieste, il coordinamento tra operatori e gestori dell’infrastruttura, i criteri di priorità e la ricerca di alternative valide prima di un eventuale diniego. Introduce inoltre una procedura specifica per gli impianti non utilizzati da almeno due anni e prevede un sistema di esenzioni controllato dagli organismi di regolamentazione. L’applicazione generale decorre dal 1º giugno 2019, mentre le disposizioni sulle esenzioni si applicano dal 1º gennaio 2019.

Procedura e criteri per l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari, con disciplina di trasparenza, coordinamento, priorità, alternative valide, rifiuto di accesso ed impianti non utilizzati.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori degli impianti di servizio e ai servizi ferroviari prestati negli impianti di servizio di cui all’allegato II, punti 2, 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE, cioè servizi di base, complementari e ausiliari. In linea generale riguarda le imprese ferroviarie; quando la normativa nazionale lo consente, si applica anche ad altri richiedenti autorizzati a chiedere accesso agli impianti e ai servizi ferroviari. Il regolamento si applica anche alle infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate ad attività ferroviarie, e non pregiudica la direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza ferroviaria. Sono previste esenzioni, su richiesta o per decisione dell’organismo di regolamentazione, per impianti o servizi non strategici, in mercati concorrenziali o quando l’applicazione del regolamento può incidere negativamente sul mercato; gli impianti destinati esclusivamente alle ferrovie storiche per uso proprio possono ottenere un’esenzione totale.

Accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 completa la disciplina della direttiva 2012/34/UE sullo spazio ferroviario europeo unico, specificando in modo operativo come debbano essere gestite le richieste di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari in essi prestati. La ratio è rafforzare trasparenza, non discriminazione e coordinamento tra operatori, richiedenti e gestori dell’infrastruttura, evitando al contempo oneri sproporzionati per gli impianti di minore rilevanza.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda gli impianti di servizio elencati nell’allegato II, punti 2, 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE e i servizi ivi prestati, distinguendo tra servizi di base, complementari e ausiliari. In linea di principio si rivolge alle imprese ferroviarie, ma, quando il diritto nazionale lo consente, si estende anche ad altri richiedenti legittimati a domandare accesso agli impianti e ai servizi ferroviari. Il testo si applica anche alle infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate ad attività ferroviarie e non incide sugli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2016/798 in materia di sicurezza ferroviaria.

Esenzioni

L’articolo 2 consente agli operatori degli impianti di servizio di chiedere un’esenzione totale o parziale dal regolamento, salvo alcune disposizioni non derogabili. Gli organismi di regolamentazione possono concedere l’esenzione quando l’impianto o il servizio non sia strategico per il mercato, quando operi in un contesto concorrenziale con più operatori comparabili o quando l’applicazione del regolamento possa incidere negativamente sul mercato degli impianti di servizio. Le decisioni devono essere pubblicate entro due settimane e possono essere revocate se vengono meno i presupposti. Per gli impianti destinati esclusivamente alle ferrovie storiche per uso proprio è possibile l’esenzione totale.

Descrizione dell’impianto di servizio e pubblicità delle informazioni

Uno dei cardini del regolamento è la descrizione dell’impianto di servizio, che deve essere predisposta per ogni impianto e per i servizi di cui l’operatore è responsabile. La descrizione deve contenere, almeno, informazioni su ubicazione, orari, contatti, caratteristiche tecniche, servizi offerti, possibilità di prestazione in proprio, modalità di presentazione delle domande, eventuale necessità di domande distinte, modelli di richiesta, condizioni standard e contratti tipo quando l’operatore è controllato da un ente dominante, uso di sistemi informatici, procedura di coordinamento, criteri di priorità, variazioni temporanee di capacità, canoni e principi di eventuali riduzioni.

La descrizione deve essere resa disponibile gratuitamente al pubblico sul sito dell’operatore o su un portale comune, oppure tramite informazioni pronte per la pubblicazione nel prospetto informativo della rete. I gestori dell’infrastruttura devono mettere a disposizione un modello comune, elaborato dal settore ferroviario con gli organismi di regolamentazione entro il 30 giugno 2018. Gli operatori devono inoltre aggiornare la descrizione e informare tempestivamente i richiedenti già interessati sulle modifiche rilevanti.

Capacità, collaborazione e coordinamento

Il regolamento impone una collaborazione strutturata tra operatori degli impianti, gestori dell’infrastruttura e, se necessario, richiedenti. Le domande devono essere presentate entro le scadenze fissate dagli operatori e, quando opportuno, tali scadenze devono essere coordinate con il calendario di assegnazione delle tracce ferroviarie. La collaborazione mira a rendere coerenti capacità infrastrutturale e capacità dell’impianto, compresi gli impianti collegati, e può coinvolgere anche i soggetti che gestiscono raccordi o diramazioni private necessari per accedere all’impianto.

In caso di richieste confliggenti o di capacità già assegnata, l’operatore deve attivare una procedura di coordinamento, cercando di conciliare le domande mediante confronto con i richiedenti e, se necessario, con gli operatori dei servizi complementari o ausiliari. Le opzioni da valutare comprendono fasce orarie alternative, modifiche degli orari di apertura o dei turni e la prestazione in proprio, sempre senza imporre investimenti aggiuntivi non dovuti. Se il conflitto non si risolve e l’impianto è prossimo alla congestione, l’organismo di regolamentazione può imporre misure per accrescere l’utilizzo della capacità, purché trasparenti e non discriminatorie.

Richieste, tempi di risposta e divieto di condizionamenti

Le richieste di accesso possono essere presentate dai richiedenti e devono indicare con precisione l’impianto o i servizi richiesti. L’operatore non può subordinare l’accesso all’acquisto di servizi non collegati a quello richiesto. Ricevuta la domanda, deve confermarne senza indugio la ricezione e, se mancano informazioni essenziali rispetto alla descrizione dell’impianto, deve fissare un termine ragionevole per l’integrazione, decorso il quale la richiesta può essere respinta.

Le risposte devono essere fornite entro termini ragionevoli stabiliti dall’organismo di regolamentazione. Per le richieste ad hoc e tardive, il regolamento richiama i termini della direttiva 2012/34/UE, con adattamenti per gli impianti e i servizi interessati. Le offerte di accesso restano valide per un periodo ragionevole indicato dall’operatore. I diritti di accesso non sono trasferibili ad altri richiedenti.

Alternative valide e rifiuto di accesso

Se, dopo il coordinamento, una richiesta non può essere soddisfatta, operatore e richiedente devono valutare congiuntamente l’esistenza di alternative valide, anche su percorsi diversi e, se del caso, in altri Stati membri, a condizioni economicamente accettabili. L’operatore deve proporre le possibili alternative considerando la sostituibilità tecnica e operativa, l’impatto sulla competitività del servizio previsto e il costo addizionale stimato, nel rispetto della riservatezza commerciale.

Il rifiuto dell’accesso è ammesso solo se non esiste un’alternativa valida o se le alternative valide sono state concordate con il richiedente. Il diniego deve essere motivato per iscritto e l’operatore, su richiesta, deve spiegare motivi, alternative considerate ed esito del coordinamento. In caso di mancato pagamento reiterato di diritti già concessi e utilizzati, l’operatore può richiedere garanzie finanziarie, che devono essere pubblicate nella descrizione dell’impianto.

Criteri di priorità e reclami

Quando le richieste confliggenti non possono essere soddisfatte nemmeno dopo il coordinamento, l’operatore può applicare criteri di priorità. Tali criteri devono essere oggettivi, non discriminatori, coerenti con l’obiettivo dell’impianto e con l’esigenza di un uso efficiente della capacità, e devono essere resi pubblici nella descrizione dell’impianto. Possono considerare, tra l’altro, contratti esistenti, capacità effettivamente utilizzata in passato, tracce già assegnate, criteri di priorità delle tracce ferroviarie e tempestività della domanda.

In caso di reclamo all’organismo di regolamentazione, quest’ultimo deve bilanciare gli interessi coinvolti, tenendo conto della sostenibilità dei modelli di business degli altri utenti, della capacità già assegnata, degli investimenti realizzati, della disponibilità di alternative, della sostenibilità del modello dell’operatore e dei diritti sulle infrastrutture di collegamento.

Impianti non utilizzati e riattivazione

Il regolamento contiene una disciplina specifica per gli impianti di servizio non utilizzati da almeno due anni consecutivi. In questi casi, l’impianto deve essere oggetto di manifestazione di interesse e di locazione o leasing, con pubblicazione delle informazioni necessarie per consentire alle imprese interessate di presentare offerte. Il richiedente deve comunicare per iscritto il proprio interesse e comprovare le esigenze dell’impresa ferroviaria; il proprietario, se diverso dall’operatore, deve essere informato entro 10 giorni.

Il proprietario deve pubblicare un avviso sul proprio sito e informare l’organismo di regolamentazione e il gestore dell’infrastruttura. L’avviso deve contenere la procedura di selezione, i criteri, le caratteristiche tecniche principali e il termine per le offerte, che non può essere inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione. Se è in corso un processo formale di riconversione avviato prima della manifestazione di interesse, l’operatore può opporsi e l’organismo di regolamentazione può verificare la plausibilità della riconversione. Il proprietario seleziona poi l’aggiudicatario e presenta senza indugio un’offerta ragionevole.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 1º giugno 2019, mentre l’articolo 2 sulle esenzioni si applica dal 1º gennaio 2019. La Commissione deve valutarne l’applicazione entro il 1º giugno 2024 e, se necessario, procedere al riesame.

Disposizioni principali

Oggetto e soggetti interessati

L’articolo 1 definisce la procedura e i criteri per l’accesso ai servizi prestati negli impianti di servizio di cui all’allegato II, punti 2, 3 e 4, della direttiva 2012/34/UE. Le disposizioni riferite ai richiedenti si intendono normalmente riferite alle imprese ferroviarie; se il diritto nazionale lo consente, si applicano anche ad altri richiedenti autorizzati.

Esenzioni dall’applicazione

L’articolo 2 consente agli operatori di chiedere l’esenzione totale o parziale dal regolamento, con alcune eccezioni inderogabili per talune informazioni della descrizione dell’impianto di servizio e per l’articolo 5. Gli organismi di regolamentazione possono concedere esenzioni per impianti o servizi non strategici, in contesti concorrenziali o quando l’applicazione del regolamento può danneggiare il mercato. Le decisioni di esenzione devono essere pubblicate entro due settimane e revocate se i presupposti vengono meno; i principi comuni devono essere elaborati e pubblicati dagli organismi di regolamentazione.

Definizioni operative

L’articolo 3 chiarisce nozioni chiave: servizio di base, servizio ferroviario, descrizione dell’impianto di servizio, capacità dell’impianto, procedura di coordinamento, impianti di servizio collegati, ente controllante, prestazione in proprio, riconversione, richiesta ad hoc e richiesta tardiva.

Descrizione dell’impianto di servizio e contenuti minimi

L’articolo 4 impone agli operatori di predisporre una descrizione dell’impianto per gli impianti e i servizi di cui sono responsabili. La descrizione deve includere, tra l’altro, elenco e ubicazione degli impianti, contatti, caratteristiche tecniche, servizi offerti e loro qualificazione, possibilità di prestazione in proprio e relative condizioni, procedure e termini per le richieste, necessità di richieste distinte, modelli di domanda, condizioni standard e contratti tipo in presenza di ente controllante, uso di sistemi informatici, procedura di coordinamento, criteri di priorità, variazioni rilevanti e restrizioni temporanee di capacità, canoni e principi dei regimi di riduzione.

Pubblicazione e aggiornamento delle informazioni

L’articolo 5 prevede che la descrizione dell’impianto sia resa gratuitamente disponibile al pubblico tramite portale web dell’operatore o portale comune, oppure tramite informazioni pronte per la pubblicazione nel prospetto informativo della rete. I gestori dell’infrastruttura devono indicare il termine per la trasmissione delle informazioni e fornire un modello comune elaborato dal settore ferroviario con gli organismi di regolamentazione entro il 30 giugno 2018. Gli operatori aggiornano la descrizione e informano tempestivamente i richiedenti già interessati; in caso di più operatori o fornitori, è richiesto coordinamento e, se necessario, intervento dell’organismo di regolamentazione.

Informazioni supplementari e capacità disponibile

L’articolo 6 consente all’organismo di regolamentazione di chiedere giustificazioni sulla qualificazione di un servizio come di base, complementare o ausiliario. Su richiesta, gli operatori devono fornire informazioni indicative sulla capacità disponibile degli impianti di cui all’allegato II, punto 2, lettere da a) a g), e, se tecnicamente possibile e a costi ragionevoli, metterle a disposizione in tempo reale su un portale Internet comune insieme alle informazioni sulle variazioni temporanee di capacità.

Collaborazione tra operatori, gestori e richiedenti

L’articolo 7 impone ai richiedenti di presentare le domande entro le scadenze fissate dagli operatori e, se del caso, di tener conto del calendario e dei criteri di priorità dei gestori dell’infrastruttura. Gli operatori di impianti di cui all’allegato II, punto 2, i gestori dell’infrastruttura, gli operatori di impianti collegati e, se richiesto, i richiedenti e i soggetti che concedono accesso a raccordi o diramazioni private devono collaborare per garantire coerenza tra assegnazione della capacità infrastrutturale e capacità degli impianti. È previsto anche lo scambio di informazioni di tracciamento, rintracciamento ed orari stimati per migliorare l’efficienza della circolazione, anche negli scali merci portuali.

Presentazione delle richieste e divieto di vendite abbinate

L’articolo 8 stabilisce che le richieste di accesso possono essere presentate dai richiedenti, che devono specificare impianto o servizi richiesti. L’accesso non può essere subordinato all’acquisto di servizi non collegati a quello richiesto. L’operatore deve confermare senza indugio la ricezione e può chiedere integrazioni solo se la domanda è incompleta rispetto alle informazioni previste nella descrizione dell’impianto.

Tempi di risposta e validità delle offerte

L’articolo 9 impone agli operatori di rispondere entro termini ragionevoli fissati dall’organismo di regolamentazione; per richieste ad hoc e richieste tardive si richiamano i termini dell’articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, con adattamenti per taluni impianti. Le offerte di accesso restano valide per un periodo ragionevole indicato dall’operatore. I richiedenti possono prorogare i termini con accordo, i diritti non sono trasferibili e il richiedente che rinuncia al diritto di accesso deve informare senza indugio l’operatore.

Procedura di coordinamento in caso di conflitto

L’articolo 10 disciplina la gestione delle richieste confliggenti o della capacità già assegnata. L’operatore deve tentare di conciliare le richieste con discussione e coordinamento, coinvolgendo anche gli operatori dei servizi complementari o ausiliari se necessari. Deve valutare opzioni alternative, come orari diversi, modifiche degli orari di apertura o la prestazione in proprio, senza essere obbligato a investimenti aggiuntivi. Se l’impianto è prossimo alla congestione e il conflitto non si risolve, l’organismo di regolamentazione può imporre misure per soddisfare ulteriori richieste, purché trasparenti e non discriminatorie.

Criteri di priorità

L’articolo 11 consente di stabilire criteri di priorità solo quando le richieste restano confliggenti dopo il coordinamento. I criteri devono essere oggettivi, non discriminatori, pubblicati nella descrizione dell’impianto e coerenti con l’obiettivo dell’impianto, la natura dei servizi ferroviari e l’efficiente utilizzo della capacità. Possono rilevare contratti esistenti, utilizzo effettivo della capacità, tracce già assegnate, criteri di priorità delle tracce ferroviarie e tempestività delle richieste.

Alternative valide

L’articolo 12 impone, in caso di mancato soddisfacimento della richiesta dopo il coordinamento, una valutazione congiunta tra operatore e richiedente delle alternative valide sullo stesso percorso o su percorsi alternativi a condizioni economicamente accettabili. L’operatore deve indicare possibili alternative anche in altri Stati membri, sulla base delle descrizioni degli impianti e delle informazioni pubblicate, considerando sostituibilità tecnica e operativa, impatto su attrattiva e competitività e costo addizionale stimato, con obbligo di riservatezza commerciale. Il richiedente può chiedere di non individuare alternative e di non procedere alla valutazione congiunta.

Rifiuto dell’accesso e garanzie finanziarie

L’articolo 13 consente il rifiuto solo se, dopo il coordinamento, non esiste un’alternativa valida o se il richiedente e l’operatore concordano su alternative valide. Il diniego deve essere motivato per iscritto; su richiesta dell’organismo di regolamentazione o del richiedente, l’operatore deve spiegare motivi, alternative esaminate ed esito del coordinamento. In caso di reiterato mancato pagamento di diritti già concessi e utilizzati, l’operatore può chiedere garanzie finanziarie, da pubblicare nella descrizione dell’impianto.

Reclami e bilanciamento degli interessi

L’articolo 14 indica i criteri che l’organismo di regolamentazione deve considerare nel valutare il reclamo del richiedente e l’eventuale assegnazione di una parte adeguata della capacità: obblighi contrattuali, sostenibilità dei modelli di business degli altri utenti, volume di capacità già assegnata, investimenti effettuati, disponibilità di alternative, sostenibilità del modello di business dell’operatore e diritti di accesso alle infrastrutture di collegamento.

Impianti non utilizzati da almeno due anni

L’articolo 15 prevede che gli impianti di servizio non utilizzati da almeno due anni consecutivi siano oggetto di manifestazione di interesse e di locazione o leasing. Il richiedente deve formulare una manifestazione scritta e comprovare il proprio bisogno; il proprietario, se diverso dall’operatore, deve essere informato entro 10 giorni. Il proprietario deve pubblicare un avviso con informazioni sulla procedura di selezione, criteri, caratteristiche tecniche e termine per le offerte, fissato almeno 30 giorni dopo la pubblicazione. È possibile opporsi se è in corso un processo di riconversione avviato prima della manifestazione di interesse; l’organismo di regolamentazione può verificare la plausibilità della riconversione e imporre la pubblicazione della disponibilità dell’impianto. Sono previste anche disposizioni sul ruolo del gestore dell’infrastruttura, sulla selezione dell’aggiudicatario e sulla possibile esenzione nazionale connessa al controllo regolatorio della disattivazione.

Riesame e decorrenza

L’articolo 16 prevede una valutazione della Commissione entro il 1º giugno 2024, con eventuale riesame. L’articolo 17 dispone l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’applicazione generale dal 1º giugno 2019 e l’applicazione dell’articolo 2 dal 1º gennaio 2019.

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