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Ordinanza

Ordinanza n. 2642/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Pisa nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per ottenere - l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura necessaria.

Giustizia amministrativa202603690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali per l'ammissione a Medicina e Chirurgia, decreti ministeriali disciplinanti la procedura e gli atti di svolgimento, correzione e valutazione delle prove

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente, dopo aver sostenuto i due appelli del semestre filtro, ha conseguito una sola sufficienza in Chimica, con voto 21,3, totalizzando 121,30 punti e risultando in posizione di attesa, senza assegnazione di sede. Ha impugnato le graduatorie nazionali, i decreti ministeriali n. 418/2025, n. 454/2025, n. 600/2025 e n. 1115/2025, il bando universitario, le prove, gli atti delle commissioni, i verbali e le modalità di correzione. Le censure principali riguardano: la violazione della legge delega n. 26/2025, del d.lgs. n. 71/2025, del bando e dell'autovincolo per effetto delle modifiche introdotte dal d.m. n. 1115/2025; l'asserita irragionevolezza dei criteri di formazione della graduatoria, inclusa la mancata valorizzazione delle insufficienze e dei punteggi complessivi; la chiusura della graduatoria senza ulteriori scorrimenti nonostante l'esistenza di posti residui; la violazione della par condicio e dell'anonimato per le modalità di identificazione, consegna e correzione degli elaborati; la carenza di collegialità e verbalizzazione delle correzioni; la difformità dell'attività didattica tra gli atenei; la mancata tempestiva disponibilità degli elaborati e delle griglie di valutazione; la difficoltà e sproporzione delle prove; nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per la differenziazione tra atenei non statali e corsi in lingua inglese, da un lato, e corsi statali in lingua italiana, dall'altro. Le irregolarità descritte nella parte narrativa del ricorso, ma non articolate in specifici motivi, non sono state considerate autonome censure.

La decisione

Il TAR ha rigettato l'istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris e periculum in mora, riservando al merito ogni più approfondita valutazione. Ha ritenuto, in via sommaria, che il d.m. n. 1115/2025 non violi la legge delega né il d.lgs. n. 71/2025: la disciplina sopravvenuta ha ampliato la platea dei candidati inseribili in graduatoria, consentendo l'inserimento anche a chi abbia conseguito una sola sufficienza, ma ha mantenuto l'obbligo di recuperare i CFU mancanti e ha articolato la graduatoria in sezioni e bonus tali da preservare la precedenza dei candidati con tre sufficienze secondo le regole originarie. La modifica incide sulle modalità di formazione della graduatoria e non sui presupposti sostanziali dell'ammissione al secondo semestre. La ricorrente, inoltre, ha beneficiato della disciplina sopravvenuta, poiché secondo le regole originarie non sarebbe stata inserita in graduatoria; non ha dimostrato che l'applicazione delle regole originarie le avrebbe consentito l'immatricolazione. Le censure sulla strategia di studio sono state ritenute ipotetiche e riferite a un interesse di mero fatto. La mancata prosecuzione degli scorrimenti oltre il 28 gennaio 2026 è stata ritenuta non manifestamente irragionevole, poiché collegata all'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni e assicurare la continuità didattica del secondo semestre, ferma la possibile destinazione dei posti residui a trasferimenti, passaggi e iscrizioni ad anni successivi. È stata ritenuta non coerente con l'impostazione demolitoria delle censure la richiesta di ammissione in soprannumero, che non può attribuire un'utilità maggiore di quella conseguibile con l'eventuale accoglimento nel merito e potrebbe alterare la programmazione dei corsi e gli standard formativi. Non è stata ritenuta manifestamente irragionevole neppure la scelta di valorizzare ai fini della graduatoria le sole valutazioni sufficienti, essendo le insufficienze inidonee a determinare CFU e funzionalmente diverse dalle sufficienze. Quanto all'anonimato, il TAR ha ritenuto ipotetica e non provata la possibilità concreta di collegare gli elaborati ai candidati o di alterare la valutazione; le procedure di chiusura dei contenitori, acquisizione da parte del CINECA e correzione informatica o mediante risposte predeterminate non evidenziano, allo stato, una concreta incidenza sull'imparzialità. Le censure sulla collegialità, sui verbali e sulla difformità didattica sono state ritenute generiche. La mancata tempestiva disponibilità degli elaborati e della documentazione di correzione non è stata qualificata come vizio della procedura, pur rilevandosi che le informazioni avrebbero dovuto essere rese disponibili tempestivamente. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta priva, allo stato, di rilevanza e non manifesta infondatezza: l'applicazione graduale della riforma è stata ricondotta alla discrezionalità del legislatore delegato e a ragioni organizzative oggettive. Il TAR ha tuttavia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria, quali controinteressati sostanziali, autorizzando la notifica per pubblici proclami sul sito del Ministero, con elenco nominativo dei destinatari e termini perentori. Ha inoltre disposto un'istruttoria, imponendo al Ministero, al CINECA e alle università il deposito di chiarimenti e documentazione sulla predeterminazione delle risposte corrette, sui sinonimi ammessi, sulle procedure e sul sistema informatico di correzione, sui criteri valutativi e sui verbali. La ricorrente è stata onerata di notificare l'ordinanza al CINECA. Le spese sono state poste a suo carico per 500 euro, oltre accessori, nei confronti delle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato; sono state compensate nei confronti dell'Università di Modena e Reggio Emilia e dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    norma richiamata per la domanda cautelare

    La misura cautelare è stata negata perché, nella sommaria delibazione, non sono risultati sussistenti fumus boni iuris e periculum in mora.

  • art. 30 c.p.a.

    accertamento e condanna dell'amministrazione all'adozione del provvedimento di ammissione

    La ricorrente ha formulato anche una domanda di condanna all'ammissione, ma l'ordinanza ha deciso soltanto la fase cautelare e non ha accolto tale richiesta.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    notifica per pubblici proclami

    La notifica per pubblici proclami è stata autorizzata per integrare il contraddittorio nei confronti dell'elevato numero di candidati controinteressati, imponendo comunque l'indicazione nominativa dei destinatari.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    disposizioni che escludono dalla prima applicazione della riforma alcune università non statali legalmente riconosciute e i corsi in lingua inglese

    Il TAR ha ritenuto non rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale concernente la differenziazione temporanea dei sistemi di accesso.

  • legge n. 26/2025

    legge delega richiamata per la riforma delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico

    La legge delega non è stata ritenuta ostativa a un'applicazione graduale della riforma né al sistema di formazione della graduatoria introdotto dal decreto ministeriale sopravvenuto.

  • d.lgs. n. 71/2025

    disciplina primaria del nuovo accesso ai corsi di laurea interessati

    La disciplina primaria subordina l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei CFU del semestre filtro e alla posizione utile nella graduatoria, demandando alla normativa attuativa la definizione delle modalità di formazione della graduatoria.

  • d.m. n. 418 del 30 maggio 2025

    art. 7, comma 1; Allegato n. 2, punto 16

    Il decreto ha previsto originariamente il superamento degli esami in tutte e tre le materie e procedure di gestione dei plichi e degli elaborati rilevanti ai fini dell'anonimato.

  • d.m. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    art. 4; Allegato 1, punto 15

    Il decreto ha consentito l'inserimento in graduatoria anche con una sola sufficienza, imponendo il recupero dei CFU mancanti, e ha disciplinato la chiusura della graduatoria e la destinazione dei posti residui.

  • Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 27/2013

    non ogni irregolarità formale nelle prove concorsuali determina l'illegittimità; occorre una violazione non meramente ipotetica delle garanzie di segretezza

    Il TAR ha applicato il criterio della concretezza della lesione del principio di anonimato, escludendo che mere possibilità ipotetiche siano sufficienti.

  • art. 76 Cost.

    La questione non è stata ritenuta fondata in via cautelare, poiché l'applicazione graduale della riforma rientrerebbe nella discrezionalità riconosciuta al legislatore delegato.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione temporanea tra categorie di atenei e corsi è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie.

  • art. 34 Cost.

    norma costituzionale richiamata dalla ricorrente

    La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e non supportata da concreti profili di incidenza sulla posizione della ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    principi di imparzialità e buon andamento

    La relativa censura costituzionale è stata ritenuta non adeguatamente specificata e, quanto alla procedura, non assistita da elementi concreti di lesione dell'imparzialità.

Massime di principio

  • In una procedura selettiva nazionale, una modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria può essere ritenuta compatibile con la disciplina primaria quando amplia la platea degli idonei, mantiene il conseguimento dei crediti formativi come condizione per l'ammissione definitiva e assicura, mediante sezioni e punteggi differenziati, che i candidati conformi alle regole originarie non siano sopravanzati da quelli ammessi in applicazione della disciplina successiva.
  • Il candidato che impugna la disciplina sopravvenuta deve dimostrare un'utilità concreta e attuale derivante dalla sua caducazione; tale interesse può difettare quando, secondo le regole originarie contestate, il candidato sarebbe stato escluso dalla graduatoria e non potrebbe comunque conseguire l'immatricolazione.
  • La richiesta cautelare di ammissione in soprannumero non è coerente con censure dirette alla caducazione dell'intera procedura selettiva e non può attribuire al ricorrente un bene della vita maggiore di quello conseguibile con l'eventuale accoglimento nel merito, né alterare la programmazione dei posti e gli standard organizzativi e formativi del corso.
  • La scelta di interrompere gli scorrimenti della graduatoria entro un termine determinato può essere ragionevole quando sia giustificata dall'esigenza di stabilizzare tempestivamente le immatricolazioni, garantire la continuità didattica e consentire lo svolgimento ordinato del successivo semestre, anche se residuino posti destinabili ad altri istituti di mobilità o accesso.
  • Nelle procedure concorsuali, la violazione del principio di anonimato non può essere desunta da una mera sequenza ipotetica di eventi: occorre allegare e dimostrare una concreta possibilità di collegamento tra elaborato e candidato, idonea a incidere sull'imparzialità o sull'esito della valutazione.
  • Quando il numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, il giudice può autorizzare la notifica per pubblici proclami, ma l'adempimento deve conservare natura notificatoria mediante l'indicazione nominativa dei destinatari e la pubblicazione integrale degli atti, non potendo ridursi a una mera pubblicità generale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariAppelloIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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