Cassazione Penale, Sentenza n. 16278/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del 09/03/2022 della Corte d'Appello di Catanzaro che, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha confermato la condanna per tentato omicidio. La doglianza principale riguarda l'inosservanza dell'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen. (circostanza attenuante della provocazione) e vizi di motivazione: secondo il ricorrente la Corte distrettuale avrebbe posto a fondamento del diniego una circostanza inesistente (avrebbe travisato la prova rilevando che l'auto della persona offesa non ostacolava il transito), e avrebbe omesso di valutare dichiarazioni e deposizioni a discarico (imputato e testimoni quali Ida De Luca, Teodoro Calabrò e Anna Visciglia) che confermerebbero la versione del Lepera (tra cui il cosiddetto "parcheggio selvaggio").
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di appello abbia adeguatamente motivato il diniego dell'attenuante della provocazione richiamando l'attestazione dei carabinieri, già registrata in primo grado, secondo cui l'autovettura della persona offesa era parcheggiata sul ciglio della strada e non impediva l'accesso o il transito; inoltre la censura sul travisamento è proposta per la prima volta in Cassazione e quindi inammissibile. Ulteriore motivo decisivo: la coesistenza della aggravante dei "motivi futili" con l'attenuante della provocazione è incompatibile secondo consolidata giurisprudenza, sicché la ricostruzione e la valutazione delle circostanze risultano conformi. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Disciplina procedurale relativa alla requisitoria scritta in Cassazione durante il periodo emergenziale; usata per indicare le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale
decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228
art. 16 (riferimento alla proroga della disciplina processuale)
Riferimento formale alla proroga delle disposizioni processuali emergenziali che rendono applicabile la disciplina citata
codice penale
art. 62, primo comma, n. 2
Norma che introduce la circostanza attenuante della provocazione; la Corte ha ritenuto non sussistente la provocazione alla luce della valutazione probatoria e, inoltre, ha sottolineato l'incompatibilità fra tale attenuante e l'aggravante dei motivi futili
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità dei motivi in Cassazione: la doglianza sul travisamento della prova non poteva essere proposta se non era stata dedotta nei precedenti gradi a norma di detta disposizione
giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. 1, n. 13740 del 06/03/2020 (Musto); Sez. 5, n. 17686 del 26/01/2010 (Matei)
Richiami dottrinali di precedente orientamento secondo cui l'aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione; la Corte ha applicato questo principio per escludere la coesistenza delle due circostanze
Massime di principio
- In Cassazione non è ammissibile sollevare per la prima volta questioni che non siano state dedotte nei gradi precedenti: il travisamento della prova o altri vizi di fatto devono essere tempestivamente dedotti in appello, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificazione ai sensi delle disposizioni processuali.
- Per ottenere l'applicazione dell'attenuante della provocazione (art. 62, n.2 c.p.) è necessaria una valutazione probatoria chiara e concordante che attesti la reazione ingiustificata scaturita da una provocazione effettiva; le risultanze dei pubblici ufficiali intervenuti (es. comunicazioni dei Carabinieri) possono essere decisive nel confutare la versione difensiva.
- La presenza della circostanza aggravante dei "motivi futili" è, secondo costante giurisprudenza, incompatibile con l'attenuante della provocazione: non possono coesistere stati d'animo contrastanti che avvalorerebbero insieme l'ingiustizia e l'attenuazione della responsabilità.
- Il giudizio di merito (valutazione del fatto e delle prove) ha ampia discrezionalità; la Cassazione controlla la correttezza della motivazione e la legittimità dell'iter argomentativo, ma non riesamina liberamente i fatti se non in presenza dei presupposti di legge (es. travisamento della prova specificamente dedotto).
- In caso di inammissibilità del ricorso per Cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali, a sanzioni a favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese della parte resistente/parte civile.
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