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Sentenza

Sentenza n. 16147/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: A) del Decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 24408/2022 del 12.12.2022, portante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” ed il relativo Allegato A ad esso accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese le Determinazioni dirigenziali indicate nel ricorso; B) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 11.1.2023 e presentato al Ministero della Salute per il deposito mediante notificazione in data 12.1.2023; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essi presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresi: (i) la Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019; (ii) l’Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l’altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (iii) il Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, assunto di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante “Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale”; (iv) l’intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; - di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche non cognito. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bk Medical Italia S.r.l. il 27/9/2023: A) del Decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 10686 del 15.6.2023, portante la nuova determinazione dell’importo richiesto a titolo di “payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” ed i relativi Allegati ad esso acclusi; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricompresa la Determinazione, non cognita, assunta dal D.G. dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige n. 2023-A-000832 del 12.6.2023, con la quale sono stati nuovamente certificati i fatturati relativi agli acquisti di dispositivi medici effettuati relativamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente agli allegati ad essa acclusi; B) del Decreto del Direttore del Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige n. 24408/2022 del 12.12.2022, portante “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” ed il relativo Allegato A ad esso accluso; - se e per quanto occorre possa, di tutti gli atti e provvedimenti ad essa presupposti, connessi e consequenziali, ivi espressamente ricomprese le determinazioni dirigenziali indicate nel ricorso accessorio; C) nonché di tutti gli atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo;

Giustizia amministrativa202310611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti provinciali che hanno determinato il fatturato e gli importi dovuti a titolo di payback per dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti presupposti e le disposizioni attuative e, con motivi aggiunti, la nuova determinazione provinciale dell’importo richiesto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società fornitrice ha impugnato il decreto provinciale del 12 dicembre 2022, recante la determinazione del fatturato e del payback per dispositivi medici relativo al quadriennio 2015-2018, e gli atti presupposti, inclusi quelli che definivano i tetti di spesa e le modalità di riparto del payback. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto provinciale del 15 giugno 2023, che ha rideterminato l’importo richiesto sulla base di una nuova certificazione dei fatturati. Ha dedotto vizi derivanti dall’illegittimità delle norme primarie disciplinanti il meccanismo e vizi propri dei provvedimenti impugnati. Nel corso del giudizio, dopo l’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025, la ricorrente ha dichiarato di avere versato alle Regioni e alle Province autonome richiedenti la quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti e di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, in seguito alla dichiarazione della ricorrente di avere versato la quota ridotta del 25 per cento prevista dalla normativa sopravvenuta. Il Collegio ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo, non residuasse interesse alla definizione del gravame; ogni valutazione sui motivi di legittimità è rimasta assorbita e non è stata decisa nel merito. Spese integralmente compensate tra le parti costituite, in ragione della decisione in rito e della complessità della materia.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall’articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015.

    Per gli obblighi di payback relativi al 2015-2018, la disposizione sopravvenuta consente alle aziende fornitrici di assolverli mediante il versamento, entro il termine previsto, del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali; nel caso deciso, la dichiarazione di avvenuto versamento ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all’articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite.

    La disciplina collega l’accertamento del pagamento della quota ridotta alla cessazione della materia del contendere nei ricorsi avverso i provvedimenti di payback. Nel giudizio in esame, tuttavia, il TAR ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla base della dichiarazione della società e del principio dispositivo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

    La disposizione è richiamata in relazione alla trattazione del giudizio; la sentenza non le attribuisce una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • La sopravvenienza, nel corso del giudizio, di una disciplina che consente di assolvere l’obbligo di payback mediante il pagamento di una quota ridotta, unitamente alla dichiarazione del ricorrente di aver effettuato tale pagamento e di non avere più interesse alla decisione, giustifica la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse; in tal caso le censure di merito restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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