Direttiva 2019/789
Direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva mira a migliorare l’accesso transfrontaliero ai programmi radiofonici e televisivi nell’Unione, semplificando la concessione delle licenze per i servizi online accessori e per la ritrasmissione dei programmi provenienti da altri Stati membri. Introduce, per talune categorie di programmi, il principio del paese d’origine per gli sfruttamenti online accessori e un meccanismo di gestione collettiva obbligatoria per la ritrasmissione. Inoltre disciplina la trasmissione dei programmi mediante immissione diretta, qualificandola come unico atto di comunicazione al pubblico svolto congiuntamente da organismo di diffusione radiotelevisiva e distributore di segnali.
Norme UE per facilitare la circolazione transfrontaliera dei programmi radiotelevisivi tramite servizi online accessori, ritrasmissione e immissione diretta, con modifica della direttiva 93/83/CEE
Ambito di applicazione
Si applica agli organismi di diffusione radiotelevisiva, agli operatori di servizi di ritrasmissione, ai distributori di segnali e ai titolari di diritti d’autore e diritti connessi coinvolti nella comunicazione al pubblico, messa a disposizione e ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici. Copre i servizi online accessori forniti da o sotto il controllo e la responsabilità di un organismo di diffusione radiotelevisiva, la ritrasmissione simultanea, invariata e integrale di programmi provenienti da un altro Stato membro e la trasmissione di programmi tramite immissione diretta. Restano esclusi dalla disciplina sui servizi online accessori i servizi che danno accesso a singole opere o contenuti non collegati a un programma radiotelevisivo, come i servizi video on demand, e dalla nozione di ritrasmissione i servizi online non svolti in ambiente gestito; per i programmi televisivi, il principio del paese d’origine non si applica agli eventi sportivi e alle opere in essi incluse.
Direttiva (UE) 2019/789 su servizi online accessori, ritrasmissioni e immissione diretta
La direttiva è adottata nel quadro del mercato interno per agevolare la circolazione transfrontaliera dei programmi radiotelevisivi e semplificare l’acquisizione delle licenze d’autore e dei diritti connessi. Essa interviene su tre piani distinti: servizi online accessori degli organismi di diffusione radiotelevisiva, ritrasmissione di programmi provenienti da altri Stati membri e trasmissione mediante immissione diretta.
Finalità e contesto normativo
Il legislatore unionale richiama l’evoluzione tecnologica e la crescente domanda di accesso, anche oltre frontiera, a programmi televisivi e radiofonici in diretta o on demand. Vengono evidenziate le difficoltà pratiche di clearing dei diritti, dovute alla pluralità di titolari e alla varietà delle opere incorporate nei programmi, nonché la necessità di salvaguardare la remunerazione dei titolari e la sicurezza giuridica degli operatori.
La direttiva si collega alla direttiva 2001/29/CE e alla direttiva 2006/115/CE, che garantiscono il quadro generale di tutela dei diritti, e modifica la direttiva 93/83/CEE, che già disciplinava satellite e ritrasmissione via cavo, ma non copriva adeguatamente i servizi online accessori né tutte le tecnologie di ritrasmissione oggi utilizzate.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda:
- i servizi online accessori forniti da un organismo di diffusione radiotelevisiva o sotto il suo controllo e responsabilità;
- la ritrasmissione simultanea, invariata e integrale di programmi televisivi o radiofonici provenienti da un altro Stato membro;
- la trasmissione di programmi tramite immissione diretta a un distributore di segnali.
Per i servizi online accessori, rientrano sia i servizi lineari simultanei alla trasmissione, sia i servizi catch-up per un periodo successivo, sia i contenuti accessori che arricchiscono o ampliano il programma. Sono invece esclusi i servizi che danno accesso a opere o materiali non connessi a un programma radiotelevisivo, come i servizi video on demand. Per la ritrasmissione via Internet, la direttiva richiede un ambiente gestito e utenti autorizzati.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 introduce definizioni centrali per l’operatività della direttiva:
- "servizio online accessorio": servizio online di organismo di diffusione radiotelevisiva, simultaneo o successivo alla trasmissione, comprensivo di materiale accessorio;
- "ritrasmissione": ritrasmissione simultanea, invariata e integrale di programmi destinati al pubblico di un altro Stato membro, con specifiche condizioni sulle tecnologie impiegate;
- "ambiente gestito": ambiente di ritrasmissione sicura per utenti autorizzati;
- "immissione diretta": trasmissione tecnica dei segnali a un soggetto terzo, senza accessibilità al pubblico durante la trasmissione.
Servizi online accessori: principio del paese d’origine
L’articolo 3 introduce il principio del paese d’origine per le azioni di comunicazione al pubblico, messa a disposizione e riproduzione necessaria quando si forniscono:
- programmi radiofonici;
- programmi televisivi di informazione e attualità;
- programmi televisivi di produzione propria interamente finanziati dall’organismo di diffusione radiotelevisiva.
Tali atti si considerano compiuti esclusivamente nello Stato membro in cui l’organismo ha la sede principale. Il meccanismo non si applica agli eventi sportivi né alle opere e ai materiali in essi inclusi.
Gli Stati membri devono garantire che la determinazione del corrispettivo tenga conto di tutti gli aspetti del servizio, in particolare durata della disponibilità online, pubblico raggiunto e versioni linguistiche. Resta possibile utilizzare metodi di calcolo fondati sui ricavi del servizio. La direttiva preserva inoltre la libertà contrattuale delle parti di concordare limitazioni, anche territoriali, conformemente al diritto dell’Unione.
Ritrasmissioni: gestione collettiva obbligatoria e tutela dei titolari
L’articolo 4 stabilisce che gli atti di ritrasmissione necessitano dell’autorizzazione dei titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico. Per i titolari diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, il diritto di autorizzare o vietare la ritrasmissione deve essere esercitato esclusivamente tramite un organismo di gestione collettiva.
Se il titolare non ha conferito il mandato, il diritto si considera attribuito all’organismo di gestione collettiva che gestisce i diritti della stessa categoria per il territorio interessato; se più organismi sono competenti, spetta allo Stato membro designare quale o quali siano autorizzati a negoziare. Il titolare non rappresentato acquisisce gli stessi diritti e obblighi degli altri titolari e deve poter far valere i propri diritti entro un termine non inferiore a tre anni dalla ritrasmissione.
L’articolo 5 esclude dall’obbligo di gestione collettiva i diritti sulla ritrasmissione esercitati dagli stessi organismi di diffusione radiotelevisiva sulle proprie trasmissioni. Le trattative tra organismi di diffusione radiotelevisiva e operatori di ritrasmissione devono comunque svolgersi in buona fede.
L’articolo 6 impone agli Stati membri di prevedere la possibilità di ricorrere alla mediazione, secondo il modello dell’articolo 11 della direttiva 93/83/CEE, quando non si raggiunga un accordo tra le parti. L’articolo 7 consente agli Stati membri di estendere questo regime anche ai casi in cui trasmissione iniziale e ritrasmissione avvengano nello stesso territorio nazionale.
Immissione diretta: unico atto di comunicazione al pubblico
L’articolo 8 disciplina il caso in cui l’organismo di diffusione radiotelevisiva invia i segnali a un distributore di segnali, senza trasmetterli direttamente al pubblico, e quest’ultimo li diffonde al pubblico. In tale ipotesi si considera che vi sia un unico atto di comunicazione al pubblico, cui partecipano entrambi i soggetti con i rispettivi contributi, e ciascuno deve ottenere l’autorizzazione per la propria parte di sfruttamento.
Gli Stati membri possono stabilire le modalità di autorizzazione e, facoltativamente, applicare mutatis mutandis gli articoli 4, 5 e 6 anche a questo schema. La direttiva precisa che, quando il distributore si limita a fornire mezzi tecnici per la ricezione o il miglioramento della ricezione, non è considerato partecipante all’atto di comunicazione al pubblico.
Modifica della direttiva 93/83/CEE
L’articolo 9 interviene sulla definizione di "ritrasmissione via cavo" della direttiva 93/83/CEE, sostituendola con una formulazione che mantiene il carattere simultaneo, invariato e integrale della ritrasmissione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di una trasmissione primaria proveniente da un altro Stato membro, indipendentemente da come l’operatore acquisisca i segnali.
Disposizioni transitorie, riesame e recepimento
L’articolo 11 introduce due regimi transitori:
- gli accordi in vigore il 7 giugno 2021 relativi ai servizi online accessori e alle riproduzioni necessarie diventano soggetti all’articolo 3 dal 7 giugno 2023 se scadono dopo tale data;
- le autorizzazioni in vigore il 7 giugno 2021 per gli atti di comunicazione al pubblico di cui all’articolo 8 diventano soggette all’articolo 8 dal 7 giugno 2025 se scadono dopo tale data.
L’articolo 10 prevede che la Commissione effettui un riesame entro il 7 giugno 2025 e presenti una relazione alle istituzioni interessate; gli Stati membri devono fornire i dati necessari.
Quanto al recepimento, l’articolo 12 fissa il termine del 7 giugno 2021 per l’adozione delle misure nazionali di attuazione. Le norme interne devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale, e gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni adottate.
Profili pratici per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, i profili di maggior rilievo sono:
- la nuova semplificazione del clearing dei diritti per i servizi online accessori di broadcaster, con impatto su licensing e contratti;
- la gestione collettiva obbligatoria nelle ritrasmissioni, con rilevanza per accordi con collecting societies e remunerazioni;
- la qualificazione dell’immissione diretta come unico atto di comunicazione al pubblico, con conseguenze sulla ripartizione delle autorizzazioni e dei corrispettivi;
- la necessità di verificare gli accordi esistenti alla luce delle norme transitorie e dei termini di applicazione differita.
La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nella scelta delle modalità di recepimento, nella designazione dell’organismo collettivo competente in caso di pluralità di soggetti, nella disciplina delle modalità autorizzative per l’immissione diretta e nell’eventuale estensione del regime ai casi puramente domestici.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 stabilisce norme volte a migliorare l’accesso transfrontaliero a un maggior numero di programmi televisivi e radiofonici, facilitando l’acquisizione dei diritti per i servizi online accessori e per la ritrasmissione, nonché la trasmissione di programmi mediante immissione diretta.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce: "servizio online accessorio", cioè un servizio online fornito da o sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di diffusione radiotelevisiva, contemporaneo alla trasmissione o disponibile per un periodo successivo, comprensivo di materiale accessorio; "ritrasmissione", come ritrasmissione simultanea, invariata e integrale, diversa dalla ritrasmissione via cavo della direttiva 93/83/CEE, di programmi destinati al pubblico di un altro Stato membro; "ambiente gestito", come ambiente di ritrasmissione sicura per utenti autorizzati; "immissione diretta", come trasmissione tecnica dei segnali a un soggetto diverso dall’organismo di diffusione radiotelevisiva, senza accessibilità al pubblico durante la trasmissione.
Principio del paese d’origine per i servizi online accessori
L’articolo 3 dispone che le azioni di comunicazione al pubblico, messa a disposizione e le riproduzioni necessarie relative ai servizi online accessori, limitatamente ai programmi radiofonici e ai programmi televisivi di informazione e attualità o di produzione propria interamente finanziata dall’organismo di diffusione radiotelevisiva, si considerano effettuate esclusivamente nello Stato membro in cui l’organismo ha la sede principale. La lettera b) non si applica alle trasmissioni di eventi sportivi e alle opere in esse incluse. Gli Stati membri devono far sì che il prezzo delle licenze tenga conto di tutti gli aspetti del servizio, inclusi durata di disponibilità, pubblico e versioni linguistiche, senza escludere metodi basati sui ricavi. Restano salve la libertà contrattuale e le limitazioni, anche territoriali, concordate conformemente al diritto dell’Unione.
Gestione collettiva obbligatoria per la ritrasmissione
L’articolo 4 prevede che gli atti di ritrasmissione siano autorizzati dai titolari del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico e che, per i titolari diversi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva, il diritto di autorizzare o vietare la ritrasmissione sia esercitato esclusivamente tramite un organismo di gestione collettiva. Se il titolare non ha affidato il mandato, il diritto si considera attribuito all’organismo che gestisce i diritti della stessa categoria per il territorio interessato; se gli organismi sono più di uno, lo Stato membro decide quale o quali siano competenti. Il titolare non rappresentato ha gli stessi diritti e obblighi degli altri titolari e deve poter far valere i diritti entro un termine non inferiore a tre anni dalla ritrasmissione.
Esclusione dei diritti degli organismi di diffusione radiotelevisiva e buona fede nelle trattative
L’articolo 5 esclude i diritti sulla ritrasmissione esercitati dagli organismi di diffusione radiotelevisiva rispetto alle proprie trasmissioni dalla gestione collettiva obbligatoria. Se organismi di diffusione radiotelevisiva e operatori di ritrasmissione avviano trattative, queste devono svolgersi in buona fede.
Mediazione e ritrasmissione nello stesso Stato membro
L’articolo 6 impone agli Stati membri di consentire il ricorso a uno o più mediatori, secondo il modello dell’articolo 11 della direttiva 93/83/CEE, quando non si raggiunga un accordo tra organismo di gestione collettiva e operatore di ritrasmissione, o tra quest’ultimo e l’organismo di diffusione radiotelevisiva. L’articolo 7 consente agli Stati membri di estendere le norme del capo III e del capo III della direttiva 93/83/CEE anche ai casi in cui trasmissione iniziale e ritrasmissione avvengano nel medesimo territorio nazionale.
Immissione diretta e unico atto di comunicazione al pubblico
L’articolo 8 stabilisce che, quando l’organismo di diffusione radiotelevisiva invia i segnali a un distributore di segnali senza trasmetterli direttamente al pubblico e il distributore li comunica al pubblico, si considera esistere un unico atto di comunicazione al pubblico compiuto congiuntamente dai due soggetti, ciascuno per il proprio contributo. Gli Stati membri possono definire le modalità di autorizzazione e, facoltativamente, applicare mutatis mutandis gli articoli 4, 5 e 6 anche a tali distribuzioni.
Modifica della direttiva 93/83/CEE
L’articolo 9 sostituisce l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 93/83/CEE ridefinendo la "ritrasmissione via cavo" come ritrasmissione simultanea, invariata e integrale, tramite sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, di un’emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, indipendentemente dal modo in cui l’operatore ottiene i segnali.
Riesame della direttiva
L’articolo 10 impone alla Commissione un riesame entro il 7 giugno 2025, con relazione sulle principali conclusioni da trasmettere a Parlamento europeo, Consiglio e Comitato economico e sociale europeo; gli Stati membri devono fornire tempestivamente le informazioni necessarie.
Disposizioni transitorie
L’articolo 11 prevede che gli accordi in vigore il 7 giugno 2021 relativi ai servizi online accessori e alle riproduzioni necessarie siano soggetti all’articolo 3 dal 7 giugno 2023 se scadono dopo tale data. Le autorizzazioni in vigore il 7 giugno 2021 per gli atti di comunicazione al pubblico di cui all’articolo 8 sono soggette all’articolo 8 dal 7 giugno 2025 se scadono dopo tale data.
Recepimento
L’articolo 12 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie entro il 7 giugno 2021 e di informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 13 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 14 indica come destinatari gli Stati membri.
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