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Direttiva 2019/633

Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare

Normativa europea32019L0633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un livello minimo di tutela contro le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, con particolare attenzione agli squilibri di potere contrattuale tra fornitori e acquirenti. Elenca pratiche vietate in ogni caso e pratiche vietate salvo accordo chiaro e univoco, imponendo agli Stati membri di prevedere autorità di contrasto efficaci, poteri investigativi e regole di cooperazione. Si tratta di una direttiva di armonizzazione minima: gli Stati membri possono mantenere o introdurre tutele più rigorose, purché compatibili con il diritto dell'Unione.

Tutela contro le pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, mediante un livello minimo armonizzato di divieti e un sistema nazionale di applicazione e cooperazione.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle vendite di prodotti agricoli e alimentari nella filiera agricola e alimentare, inclusi i prodotti dell'allegato I TFUE e quelli trasformati per uso alimentare a partire da tali prodotti, nonché, nei casi espressamente richiamati, a taluni servizi forniti dall'acquirente al fornitore. La tutela opera quando il fornitore ha un fatturato annuo fino a 350.000.000 EUR e l'acquirente ha un fatturato superiore alla soglia pertinente (da 2.000.000 EUR fino a oltre 350.000.000 EUR, secondo le fasce dell'articolo 1, paragrafo 2), ed estende la protezione anche alle vendite verso autorità pubbliche e alle operazioni in cui fornitore o acquirente, o entrambi, sono stabiliti nell'Unione. Non si applica agli accordi tra fornitori e consumatori; disciplina anche rapporti con acquirenti stabiliti fuori dall'UE e, per i contratti, si applica ai contratti conclusi dopo la data di applicazione delle misure di recepimento, mentre gli accordi preesistenti devono essere resi conformi entro 12 mesi dalla pubblicazione delle misure nazionali di trasposizione.

Direttiva (UE) 2019/633 sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare

La direttiva nasce dall'esigenza di correggere gli squilibri di potere contrattuale tra fornitori e acquirenti nella filiera agricola e alimentare, ritenuti suscettibili di generare pratiche sleali con effetti negativi sulla sostenibilità economica degli operatori più deboli e, in particolare, dei produttori agricoli. Il legislatore UE sceglie un modello di armonizzazione minima: fissa un nucleo inderogabile di divieti e una cornice di enforcement, lasciando agli Stati membri la possibilità di mantenere o introdurre tutele più ampie.

Obiettivi e logica dell'intervento

La direttiva mira a contrastare pratiche che si discostano nettamente dalle buone pratiche commerciali, sono contrarie a buona fede e correttezza e vengono imposte unilateralmente da un contraente più forte. Il considerando 1 chiarisce che alcune pratiche possono essere sleali anche quando accettate formalmente dalle parti; per questo viene introdotto un livello minimo di protezione nell'Unione.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

L'articolo 1, paragrafo 2, collega l'applicazione della disciplina al fatturato annuale di fornitori e acquirenti. La protezione è destinata ai fornitori fino a 350.000.000 EUR di fatturato, nei rapporti con acquirenti che superano specifiche soglie progressive: 2.000.000 EUR, 10.000.000 EUR, 50.000.000 EUR, 150.000.000 EUR e 350.000.000 EUR. In deroga a tale logica, la direttiva si applica anche alle vendite verso autorità pubbliche quando il fornitore ha un fatturato pari o inferiore a 350.000.000 EUR.

La disciplina riguarda le vendite di prodotti agricoli e alimentari, definiti dall'articolo 2 come i prodotti elencati nell'allegato I TFUE e i prodotti non elencati ma trasformati per uso alimentare a partire da tali prodotti. Si applica anche, nei casi espressamente previsti, a servizi forniti dall'acquirente al fornitore. Restano esclusi gli accordi tra fornitori e consumatori.

Sul piano temporale, la direttiva si applica ai contratti di fornitura conclusi dopo la data di applicazione delle misure nazionali di recepimento; i contratti già conclusi prima della pubblicazione delle misure di recepimento devono essere resi conformi entro 12 mesi da tale pubblicazione.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 chiarisce le nozioni operative principali:

  • "acquirente" comprende persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dal luogo di stabilimento, nonché autorità pubbliche nell'Unione;
  • "fornitore" comprende produttori agricoli e altre persone fisiche o giuridiche che vendono prodotti agricoli e alimentari, incluse organizzazioni di produttori e associazioni;
  • "autorità pubblica" comprende autorità nazionali, regionali o locali, organismi di diritto pubblico e loro associazioni;
  • "prodotti agricoli e alimentari deperibili" sono quelli che possono diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione.

Divieti assoluti e divieti condizionati

L'articolo 3, paragrafo 1, elenca le pratiche sempre vietate. Tra queste figurano i ritardi di pagamento oltre 30 giorni per i prodotti deperibili e oltre 60 giorni per gli altri prodotti, gli annullamenti con preavviso inferiore a 30 giorni per i deperibili, le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali, le richieste di pagamenti non collegati alla vendita, i trasferimenti di rischio per deterioramento o perdita non imputabili al fornitore, il rifiuto di confermare per iscritto l'accordo su richiesta del fornitore, l'uso illecito di segreti commerciali, le ritorsioni commerciali contro chi esercita diritti o presenta denunce e la richiesta di rimborso dei costi di gestione dei reclami dei clienti in assenza di colpa del fornitore.

L'articolo 3, paragrafo 2, vieta invece, salvo accordo espresso chiaro e univoco, la restituzione dei prodotti invenduti senza compenso, i pagamenti come condizione per immagazzinamento, esposizione, listino o messa a disposizione sul mercato, i contributi obbligatori agli sconti promozionali, i costi di pubblicità e marketing pagati al fornitore e i costi del personale incaricato dell'organizzazione degli spazi di vendita. Per i contributi agli sconti promozionali, la deroga all'illiceità richiede inoltre che l'acquirente specifichi in anticipo durata della promozione e quantità previste da ordinare a prezzo scontato.

Il paragrafo 3 impone, su richiesta del fornitore, la comunicazione scritta di stime dei pagamenti; per alcune ipotesi devono essere indicati anche i costi e i criteri di stima.

Pagamenti: termini, deroghe e coordinamento con altri regimi

La direttiva fissa termini massimi di pagamento che costituiscono norme speciali per il settore agricolo e alimentare rispetto alla direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento. Per i prodotti deperibili il termine è di 30 giorni; per gli altri prodotti è di 60 giorni. I termini decorrono, a seconda dei casi, dalla fine del periodo di consegna convenuto, dalla data di consegna o dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere.

Sono previste eccezioni importanti:

  • pagamenti nel quadro del programma destinato alle scuole di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
  • pagamenti effettuati da enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria ai sensi della direttiva 2011/7/UE;
  • specifici contratti pluriennali per uve e mosto per la produzione di vino, se i termini di pagamento sono contenuti in contratti tipo resi vincolanti da uno Stato membro prima del 1o gennaio 2019 ai sensi dell'articolo 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e rinnovati senza modifiche sostanzialmente sfavorevoli ai fornitori.

La direttiva precisa inoltre che i divieti sui pagamenti non pregiudicano le clausole di ripartizione del valore ex articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Autorità di contrasto, denunce e riservatezza

Gli Stati membri devono designare una o più autorità di contrasto e informarne la Commissione; se vi sono più autorità, va previsto un unico punto di contatto. I fornitori possono presentare denuncia nello Stato membro di stabilimento proprio o dell'acquirente. Possono agire anche organizzazioni di produttori, altre organizzazioni di fornitori e associazioni, nonché altre organizzazioni indipendenti senza scopo di lucro che abbiano un interesse legittimo a rappresentare il fornitore.

La disciplina attribuisce rilievo alla riservatezza: su richiesta del denunciante devono essere protette identità e informazioni sensibili la cui divulgazione possa nuocere ai suoi interessi. L'autorità deve inoltre informare il denunciante su come intende procedere e, se decide di non agire, deve indicarne i motivi entro un termine ragionevole.

Poteri di indagine e sanzioni

Le autorità di contrasto devono disporre di risorse e competenze adeguate e di poteri specifici: avvio d'ufficio o su denuncia, richiesta di informazioni, ispezioni in loco senza preavviso, decisioni di accertamento e cessazione della pratica, avvio o imposizione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni efficaci, nonché pubblicazione regolare delle decisioni. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, tenendo conto della natura, durata, frequenza e gravità della violazione.

Gli Stati membri devono anche garantire adeguate salvaguardie procedurali e il rispetto dei diritti della difesa, in linea con la Carta dei diritti fondamentali e i principi generali del diritto dell'Unione.

Cooperazione, risoluzione alternativa e norme nazionali più ampie

La direttiva incoraggia la cooperazione tra autorità nazionali e Commissione, soprattutto per i casi transfrontalieri. È prevista una riunione annuale delle autorità di contrasto, agevolata dalla Commissione, per lo scambio di buone pratiche, informazioni e raccomandazioni. La Commissione deve inoltre gestire un sito web di coordinamento e un sito pubblico con i recapiti delle autorità e i link alle misure nazionali di recepimento.

Gli Stati membri possono promuovere meccanismi volontari e indipendenti di risoluzione alternativa delle controversie, come la mediazione, senza limitare il diritto di denuncia o i poteri delle autorità. Possono inoltre mantenere o introdurre norme più rigorose e norme per pratiche escluse dal campo di applicazione della direttiva, purché compatibili con il mercato interno e proporzionate.

Reporting, valutazione e recepimento

Le autorità di contrasto devono pubblicare una relazione annuale sulle proprie attività, con dati su denunce e indagini. Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno, una relazione sulle pratiche sleali e sui dati di applicazione dell'anno precedente; la Commissione può adottare atti di esecuzione sulle modalità di contenuto e trasmissione delle informazioni.

La Commissione deve effettuare una prima valutazione entro il 1o novembre 2025 e presentare una relazione sulle conclusioni, con particolare attenzione all'efficacia delle misure nazionali e della cooperazione tra autorità. È prevista anche una relazione intermedia entro il 1o novembre 2021 sullo stato del recepimento e dell'attuazione.

Quanto ai termini di trasposizione, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie entro il 1o maggio 2021 e applicarle dal 1o novembre 2021. La direttiva è entrata in vigore il quinto giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivo e armonizzazione minima

L'articolo 1 definisce un elenco minimo di pratiche commerciali sleali vietate nelle relazioni tra acquirenti e fornitori lungo la filiera agricola e alimentare e stabilisce norme minime per l'applicazione dei divieti e per il coordinamento tra autorità di contrasto. Il considerando 1 e il considerando 39 chiariscono che la direttiva lascia agli Stati membri la possibilità di adottare o mantenere norme più rigorose.

Ambito soggettivo e soglie di fatturato

L'articolo 1, paragrafo 2, applica la direttiva a determinate pratiche nelle vendite di prodotti agricoli e alimentari tra fornitori e acquirenti appartenenti a fasce di fatturato differenziate, da fornitori fino a 350.000.000 EUR verso acquirenti sopra la soglia corrispondente. La disciplina si applica anche alle vendite verso autorità pubbliche e ai casi in cui fornitore o acquirente, o entrambi, siano stabiliti nell'Unione.

Definizioni chiave

L'articolo 2 definisce prodotti agricoli e alimentari, acquirente, autorità pubblica, fornitore e prodotti deperibili. I prodotti deperibili sono quelli che, per natura o fase di trasformazione, possono diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione.

Pratiche vietate in ogni caso

L'articolo 3, paragrafo 1, vieta: ritardi di pagamento oltre 30 giorni per i prodotti deperibili e oltre 60 giorni per gli altri prodotti; annullamenti di ordini di prodotti deperibili con preavviso inferiore a 30 giorni; modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali; richieste di pagamenti non connessi alla vendita; richieste di risarcimento per deterioramento o perdita non imputabili al fornitore; rifiuto di confermare per iscritto le condizioni di fornitura su richiesta del fornitore; acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita di segreti commerciali; ritorsioni commerciali contro il fornitore che esercita diritti o presenta denunce; richiesta di rimborso dei costi di gestione dei reclami dei clienti in assenza di colpa del fornitore.

Pratiche vietate salvo accordo espresso

L'articolo 3, paragrafo 2, vieta salvo accordo chiaro e univoco: restituzione di prodotti invenduti senza pagamento o senza pagamento dello smaltimento; richieste di pagamento come condizione per immagazzinamento, esposizione, inserimento in listino o messa a disposizione sul mercato; contributi ai costi di sconti promozionali; pagamenti per pubblicità, marketing e personale addetto alla sistemazione degli spazi di vendita. Il paragrafo 3 impone, su richiesta del fornitore, la fornitura di stime scritte dei pagamenti e, per alcune ipotesi, anche dei costi e dei criteri di stima.

Deroghe e coordinamento con altri atti UE

L'articolo 3 contiene deroghe per la direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento, per le clausole di ripartizione del valore ex articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013, per i pagamenti nel quadro del programma destinato alle scuole, per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e per specifici contratti pluriennali relativi a uve e mosto per la produzione di vino, se basati su contratti tipo resi vincolanti prima del 1o gennaio 2019 e rinnovati senza modifiche sostanzialmente svantaggiose.

Norma di ordine pubblico e legge applicabile

L'articolo 3, paragrafo 4, stabilisce che i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono disposizioni imperative prioritarie applicabili a tutte le situazioni rientranti nel loro campo di applicazione, indipendentemente dalla legge altrimenti applicabile al contratto di fornitura.

Autorità di contrasto e punto di contatto

L'articolo 4 impone a ogni Stato membro di designare una o più autorità incaricate di applicare i divieti e di informarne la Commissione. Se vi sono più autorità, deve essere designato un unico punto di contatto per la cooperazione interna e con la Commissione.

Denunce, legittimazione e riservatezza

L'articolo 5 riconosce ai fornitori il diritto di presentare denuncia nello Stato membro in cui sono stabiliti o in quello dell'acquirente. Possono agire anche organizzazioni di produttori, altre organizzazioni di fornitori, associazioni e altre organizzazioni legittimate, su richiesta del soggetto interessato. Gli Stati membri devono garantire tutela dell'identità del denunciante e delle informazioni riservate, informazione sul seguito dato alla denuncia e, se del caso, motivazione del mancato avvio dell'azione.

Poteri delle autorità di contrasto

L'articolo 6 obbliga gli Stati membri a conferire alle autorità risorse, competenze e poteri investigativi: avvio d'ufficio o su denuncia, richiesta di informazioni, ispezioni in loco senza preavviso, decisioni di accertamento e ordine di cessazione della pratica, avvio o imposizione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni efficaci e misure provvisorie, oltre alla pubblicazione delle decisioni. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Tutela procedurale e diritti della difesa

L'articolo 6, paragrafo 2, impone salvaguardie adeguate per i diritti della difesa, conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione e alla Carta dei diritti fondamentali, anche quando il denunciante chiede riservatezza.

Risoluzione alternativa delle controversie

L'articolo 7 consente agli Stati membri di promuovere meccanismi volontari, efficaci e indipendenti di risoluzione alternativa delle controversie, come la mediazione, senza pregiudicare il diritto di denuncia o i poteri delle autorità di contrasto.

Cooperazione tra autorità e ruolo della Commissione

L'articolo 8 impone cooperazione reciproca tra autorità e con la Commissione, in particolare nelle indagini transfrontaliere. Le autorità si riuniscono almeno una volta l'anno; la Commissione facilita gli incontri e gestisce un sito web di scambio informazioni e un sito pubblico con i recapiti delle autorità e i link alle misure di recepimento.

Norme nazionali più rigorose

L'articolo 9 conferma che gli Stati membri possono mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose per un livello più elevato di tutela e norme su pratiche non contemplate dalla direttiva, purché compatibili con il funzionamento del mercato interno.

Relazioni annuali e reporting alla Commissione

L'articolo 10 impone alle autorità di contrasto di pubblicare una relazione annuale sulle attività, con dati su denunce e indagini. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno, una relazione sulle pratiche sleali e sui dati di contrasto dell'anno precedente. La Commissione può adottare atti di esecuzione sulle informazioni, sulla loro gestione e sulle modalità di trasmissione.

Valutazione della direttiva

L'articolo 12 prevede una prima valutazione della Commissione entro il 1o novembre 2025, con relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La valutazione riguarda almeno l'efficacia delle misure nazionali e della cooperazione tra autorità. È prevista anche una relazione intermedia entro il 1o novembre 2021 sullo stato del recepimento e dell'attuazione.

Recepimento e decorrenza

L'articolo 13 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 1o maggio 2021 e di applicarle dal 1o novembre 2021. Le misure devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate alla pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 14 stabilisce che la direttiva entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 15 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturafiliera alimentareconcorrenzadiritto commercialetutela delle imprese

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