Direttiva 2019/692
Direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2019/692 modifica la direttiva 2009/73/CE per estendere ai gasdotti da e verso paesi terzi le principali regole del mercato interno del gas naturale applicabili alle infrastrutture intra-UE. L’intervento mira a colmare un vuoto normativo, rafforzando coerenza, concorrenza, sicurezza dell’approvvigionamento e certezza del diritto per operatori e investitori. La direttiva introduce inoltre deroghe per infrastrutture esistenti e una procedura di autorizzazione della Commissione per taluni accordi con paesi terzi.
Modifica la direttiva 2009/73/CE per estendere e adattare le regole del mercato interno del gas naturale ai gasdotti di trasporto da e verso paesi terzi, con disciplina specifica su deroghe, cooperazione regolatoria e accordi internazionali.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione e, sul piano materiale, ai gasdotti di trasporto del gas naturale che collegano l’Unione a paesi terzi, nonché alle reti di gasdotti a monte e ai punti di interconnessione/ingresso e uscita con paesi terzi. Incide in particolare sulla parte di infrastruttura situata nel territorio degli Stati membri e, per i gasdotti offshore, nelle acque territoriali dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri. Sono previste deroghe e regimi particolari per i gasdotti completati prima del 23 maggio 2019, per gli Stati membri senza sbocco sul mare privi di collegamenti con paesi terzi e, temporaneamente, per Cipro e Malta finché non dispongano di infrastrutture di collegamento con paesi terzi, incluse le reti di gasdotti a monte.
Modifica della direttiva 2009/73/CE per i gasdotti da e verso paesi terzi
La direttiva 2019/692 interviene sulla disciplina del mercato interno del gas naturale per estendere in modo mirato le regole comuni dell’Unione ai gasdotti di trasporto tra Stati membri e paesi terzi. Il legislatore UE segnala che il vuoto normativo relativo a tali infrastrutture poteva incidere sulla coerenza del quadro giuridico, sulla concorrenza nel mercato interno e sulla sicurezza dell’approvvigionamento.
Obiettivi e ratio dell’intervento
L’intervento si fonda sull’esigenza di evitare che i gasdotti connessi ai paesi terzi restino fuori dal perimetro di applicazione delle regole del mercato interno, con possibili distorsioni concorrenziali e incertezza per gli investitori. La direttiva mira quindi a rendere omogenee le regole applicabili alle infrastrutture intra-UE e a quelle che collegano l’Unione a paesi terzi, nei limiti del territorio e delle acque territoriali degli Stati membri.
Ambito di applicazione materiale e territoriale
La modifica riguarda la direttiva 2009/73/CE e, più in generale, i gasdotti di trasporto del gas naturale che collegano l’Unione ai paesi terzi, nonché le reti di gasdotti a monte e i connessi punti di interconnessione/ingresso. Il considerando 9 chiarisce che l’applicabilità è circoscritta al territorio degli Stati membri; per i gasdotti offshore, l’applicazione opera nelle acque territoriali dello Stato membro in cui è situato il primo punto di interconnessione con la rete degli Stati membri.
Definizioni e qualificazione delle infrastrutture
L’articolo 2, punto 17, della direttiva 2009/73/CE viene riscritto per includere nella nozione di "interconnettore" anche il gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio o alle acque territoriali dello Stato membro. I considerando chiariscono inoltre che alcuni gasdotti che collegano impianti di produzione di petrolio o gas di un paese terzo a impianti di trattamento o terminali costieri all’interno di uno Stato membro sono da trattare come reti di gasdotti a monte.
Unbundling e gestione dei sistemi di trasporto
Gli articoli 9 e 14 sono adattati per la parte di sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo tra il confine e il primo punto di connessione con la rete dello Stato membro. Se al 23 maggio 2019 tale sistema appartiene a un’impresa verticalmente integrata, lo Stato membro può non applicare l’articolo 9, paragrafo 1, e, se del caso, designare un gestore di sistemi indipendente. La designazione resta comunque soggetta all’approvazione della Commissione.
Deroghe per infrastrutture nuove o esistenti
L’articolo 36 viene modificato per rafforzare i presupposti delle deroghe a favore di nuove infrastrutture: la deroga non deve compromettere concorrenza, mercato interno, funzionamento dei sistemi regolati e sicurezza dell’approvvigionamento. È poi disciplinata una consultazione delle autorità di regolazione degli Stati membri interessati e, ove necessario, delle autorità dei paesi terzi coinvolti; in assenza di risposta entro un periodo ragionevole o entro un termine massimo di tre mesi, l’autorità competente può decidere.
Per i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, il nuovo articolo 49 bis consente deroghe agli articoli 9, 10, 11 e 32 e ad alcune disposizioni dell’articolo 41. Le deroghe devono essere giustificate da motivi oggettivi, come il recupero dell’investimento o la sicurezza dell’approvvigionamento, non possono avere effetti negativi sulla concorrenza o sulla sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione e possono durare fino a 20 anni, con possibilità di rinnovo in casi giustificati. Le decisioni vanno adottate entro il 24 maggio 2020 e rese pubbliche.
Coordinamento, controversie e cooperazione con paesi terzi
L’articolo 34, paragrafo 4, viene riscritto per rafforzare la cooperazione tra Stati membri nelle controversie transfrontaliere. Se la rete coinvolge un paese terzo, gli Stati membri interessati devono coordinarsi e lo Stato membro del primo punto di ingresso deve consultare anche il paese terzo per assicurare un’applicazione coerente della direttiva nel territorio degli Stati membri.
Gli articoli 41 e 42 rafforzano inoltre la facoltà delle autorità di regolazione o di altre autorità competenti di consultare e cooperare con le autorità dei paesi terzi sulle infrastrutture da e verso tali paesi, sempre con l’obiettivo di garantire l’applicazione coerente della direttiva nel territorio e, se del caso, nelle acque territoriali dello Stato membro interessato.
Accordi tecnici di esercizio
Il nuovo articolo 48 bis consente ai gestori dei sistemi di trasporto e ad altri operatori economici di mantenere in vigore o concludere accordi tecnici sull’esercizio delle linee di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo, purché tali accordi siano compatibili con il diritto dell’Unione e con le decisioni delle autorità nazionali di regolazione. Gli accordi devono essere notificati alle autorità di regolazione degli Stati membri interessati.
Procedura di abilitazione per accordi con paesi terzi
Il nuovo articolo 49 ter istituisce una procedura di autorizzazione preventiva della Commissione per negoziare, modificare, prorogare, adattare, rinnovare o concludere accordi tra uno Stato membro e un paese terzo riguardanti un gasdotto di trasporto o una rete di gasdotti a monte, quando la materia rientra, in tutto o in parte, nella direttiva.
Lo Stato membro deve notificare per iscritto alla Commissione l’intenzione di avviare i negoziati almeno cinque mesi prima, allegando la documentazione pertinente, le disposizioni da negoziare o rinegoziare e gli obiettivi perseguiti. La Commissione autorizza l’avvio salvo che rilevi incompatibilità con il diritto dell’Unione, pregiudizio al mercato interno, alla concorrenza o alla sicurezza dell’approvvigionamento, interferenza con negoziati UE in corso o carattere discriminatorio. La decisione di autorizzazione o rifiuto deve essere adottata entro 90 giorni, termine che può decorrere nuovamente in caso di richiesta di informazioni supplementari.
Durante i negoziati la Commissione può fornire orientamenti, chiedere l’inserimento di clausole specifiche e, se del caso, partecipare ai negoziati. Prima della firma, lo Stato membro deve notificare il testo negoziato; la Commissione lo valuta e, se conforme, autorizza la firma e la conclusione dell’accordo. Anche in questa fase decide entro 90 giorni e, in caso di rifiuto, deve motivare la decisione.
Recepimento, esenzioni e entrata in vigore
Il termine di recepimento è fissato al 24 febbraio 2020. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle misure di trasposizione e indicare nella normativa nazionale il riferimento alla direttiva o accompagnarla con tale riferimento alla pubblicazione ufficiale.
Sono previste esenzioni dal recepimento per gli Stati membri senza sbocco sul mare privi di confini geografici con paesi terzi e di linee di trasporto verso tali paesi. Cipro e Malta sono esentate finché non disporranno di infrastrutture di collegamento con paesi terzi, comprese le reti di gasdotti a monte.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Finalità della modifica
La direttiva interviene sulla direttiva 2009/73/CE per assicurare che le regole comuni del mercato interno del gas si applichino anche ai gasdotti di trasporto che collegano l’Unione ai paesi terzi, limitatamente al territorio degli Stati membri e, per le infrastrutture offshore, alle acque territoriali interessate. L’obiettivo è evitare distorsioni della concorrenza, rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento e aumentare trasparenza e certezza del diritto.
Nuove definizioni e qualificazione delle infrastrutture
L’articolo 2, punto 17, della direttiva 2009/73/CE è sostituito per estendere la nozione di "interconnettore" anche a un gasdotto di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo fino al territorio o alle acque territoriali dello Stato membro. I considerando precisano inoltre che i gasdotti che collegano un impianto di produzione di petrolio o gas di un paese terzo a un impianto di trattamento o a un terminale costiero all’interno di uno Stato membro sono da considerarsi reti di gasdotti a monte.
Separazione proprietaria e modelli alternativi di unbundling
All’articolo 9, paragrafi 8 e 9, e all’articolo 14, paragrafo 1, sono introdotte regole speciali per la parte di sistema di trasporto che collega uno Stato membro con un paese terzo tra il confine e il primo punto di connessione con la rete dello Stato membro. Se al 23 maggio 2019 il sistema appartiene a un’impresa verticalmente integrata, lo Stato membro può decidere di non applicare l’articolo 9, paragrafo 1, e, se del caso, designare un gestore di sistemi indipendente; tale designazione resta soggetta all’approvazione della Commissione.
Controversie transfrontaliere e coordinamento tra Stati membri
L’articolo 34, paragrafo 4, viene riscritto per stabilire che, nelle controversie transfrontaliere, si applicano le regole di risoluzione dello Stato membro competente sulla rete che nega l’accesso. Se la rete interessa più Stati membri, questi devono consultarsi per un’applicazione coerente della direttiva. Se la rete ha origine in un paese terzo e si collega ad almeno uno Stato membro, gli Stati membri interessati consultano tra loro e lo Stato membro del primo punto di ingresso consulta anche il paese terzo interessato.
Deroghe per nuove infrastrutture
L’articolo 36, paragrafo 1, lettera e), rafforza i criteri per la concessione di deroghe, imponendo che la deroga non danneggi concorrenza, mercato interno, funzionamento dei sistemi regolati e sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione. Il nuovo paragrafo 3 disciplina la consultazione delle autorità di regolazione degli Stati membri interessati e, se del caso, delle autorità dei paesi terzi; in assenza di risposta entro un termine ragionevole o comunque non superiore a tre mesi, l’autorità nazionale può decidere. Il paragrafo 4 modifica la procedura di coordinamento quando tutte le autorità di regolazione concordano sulla deroga entro sei mesi.
Cooperazione regolatoria con paesi terzi
All’articolo 41, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 42 è rafforzata la facoltà delle autorità di regolazione o altre autorità competenti di cooperare e consultare le autorità dei paesi terzi per le infrastrutture da e verso paesi terzi, al fine di garantire l’applicazione coerente della direttiva nel territorio e, se del caso, nelle acque territoriali dello Stato membro interessato.
Accordi tecnici di esercizio
Il nuovo articolo 48 bis consente a gestori dei sistemi di trasporto e altri operatori economici di mantenere o concludere accordi tecnici relativi all’esercizio delle linee di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo, purché siano compatibili con il diritto dell’Unione e con le pertinenti decisioni delle autorità nazionali di regolazione. Tali accordi devono essere notificati alle autorità di regolazione degli Stati membri interessati.
Deroghe per linee di trasporto esistenti
Il nuovo articolo 49 bis consente, per i gasdotti di trasporto tra uno Stato membro e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019, deroghe agli articoli 9, 10, 11 e 32 e all’articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, per le sezioni situate sul territorio e nelle acque territoriali dello Stato membro del primo punto di connessione. La deroga può essere concessa per motivi oggettivi, come il recupero dell’investimento o la sicurezza dell’approvvigionamento, non può danneggiare concorrenza, mercato interno o sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione, ha durata massima di 20 anni ed è rinnovabile in casi giustificati. Le decisioni devono essere adottate entro il 24 maggio 2020 e notificate alla Commissione e rese pubbliche.
Procedura di abilitazione per accordi con paesi terzi
Il nuovo articolo 49 ter introduce una procedura centralizzata per la conclusione, modifica, proroga, adattamento o rinnovo di accordi tra uno Stato membro e un paese terzo su un gasdotto di trasporto o una rete di gasdotti a monte quando la materia rientra, in tutto o in parte, nella direttiva. Lo Stato membro deve notificare alla Commissione l’intenzione di avviare negoziati almeno cinque mesi prima, con documentazione e obiettivi. La Commissione autorizza l’avvio salvo incompatibilità con il diritto dell’Unione, pregiudizio al mercato interno/concorrenza/sicurezza dell’approvvigionamento, compromissione di negoziati UE in corso o carattere discriminatorio. La decisione è adottata entro 90 giorni, mediante atti di esecuzione secondo l’articolo 51, paragrafo 2, e la Commissione può fornire orientamenti, partecipare ai negoziati e chiedere clausole specifiche. Prima della firma e della conclusione, lo Stato membro deve notificare il testo negoziato; la Commissione decide entro ulteriori 90 giorni se autorizzare o rifiutare. In caso di rifiuto deve motivare la decisione.
Recepimento
Gli Stati membri devono adottare entro il 24 febbraio 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, fatte salve le deroghe previste dall’articolo 49 bis. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento e indicare che esse contengono un riferimento alla direttiva o ne sono corredate alla pubblicazione. Gli Stati membri senza sbocco sul mare e senza confini o linee di trasporto con paesi terzi non sono tenuti a recepire la direttiva; Cipro e Malta sono esentate finché non dispongano di infrastrutture di collegamento con paesi terzi, incluse le reti di gasdotti a monte.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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