Cassazione Civile, Ordinanza n. 22651/2025 del 05/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce dalla compravendita di un immobile sito in Messina. Il venditore aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del saldo del prezzo, pari a euro 30.000; l'acquirente proponeva opposizione deducendo che il bene avrebbe dovuto essere consegnato come unico immobile a uso abitativo, mentre alla consegna risultava ancora suddiviso in due porzioni autonome a uso commerciale, privo di licenza di abitabilità e occupato da un conduttore. L'opposizione era stata respinta in primo grado e la decisione confermata in appello, sul rilievo che l'acquirente fosse a conoscenza dello stato urbanistico-edilizio del bene e della presenza del conduttore. In cassazione il ricorso principale deduceva: omesso esame di fatti decisivi e vizio motivazionale per non avere considerato che le parti avevano pattuito il trasferimento di un unico immobile abitativo, ancora non realizzato; violazione dell'art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985 sulla conformità catastale; violazione degli artt. 1470 e 1477 c.c. per avere il venditore trasferito un bene diverso da quello promesso, in ipotesi di aliud pro alio; violazione dell'art. 1477, comma 2, c.c. per mancata consegna del certificato di abitabilità e per mancata esecuzione dei lavori necessari al mutamento di destinazione; omesso esame di un fatto decisivo circa l'obbligo del venditore di realizzare i lavori previsto nel preliminare e nel rogito. Il ricorso incidentale lamentava invece nullità della sentenza per omessa indicazione dell'intervento dell'erede del venditore nel giudizio di merito, deducendo violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha respinto il ricorso proposto nei confronti del soggetto ritenuto non legittimato a partecipare al rapporto controverso, osservando che la qualità di erede del venditore spettava al figlio del de cuius e non alla sorella, in assenza di testamento che la istituisse erede. Ha accolto il ricorso principale nei confronti dell'erede legittimo del venditore limitatamente ai motivi primo, terzo, quarto e quinto, dichiarando assorbito il secondo motivo. Ha ritenuto fondate le censure perché il giudice di merito non aveva considerato che il venditore si era obbligato a consegnare un unico immobile abitativo, previa unificazione materiale e mutamento di destinazione d'uso, e che la mancanza del certificato di abitabilità, la persistente suddivisione del bene in due unità e l'occupazione da parte del conduttore legittimavano il rifiuto dell'acquirente di pagare il saldo prezzo. È stato inoltre ribadito che, nella vendita di immobili abitativi, l'abitabilità è requisito essenziale e il relativo certificato rientra tra i documenti dovuti dal venditore ai sensi dell'art. 1477 c.c.; la sua mancanza può integrare, a seconda dei casi, aliud pro alio, vizio della cosa o inadempimento non grave. È stato respinto anche l'unico motivo del ricorso incidentale, perché l'omessa indicazione formale degli eredi nella sentenza costituisce errore materiale e non nullità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese, con compensazione integrale delle spese tra il ricorrente principale e il soggetto poi ritenuto non correttamente evocato in giudizio.
Norme richiamate
La sorella del de cuius, in assenza di testamento che la istituisca erede, non ha titolo a partecipare alla successione come erede legittima.
art. 29, comma 1-bis, L. 52/1985
È richiamato dalla parte ricorrente come norma sulla conformità catastale oggettiva del bene, ma il relativo motivo è assorbito dall'accoglimento delle altre censure.
È evocato per sostenere che il bene consegnato fosse diverso da quello promesso, prospettando un'ipotesi di vendita di aliud pro alio.
Il venditore deve consegnare la cosa, i titoli e i documenti relativi alla vendita; il certificato di abitabilità rientra tra i documenti dovuti nella vendita di immobili a uso abitativo.
art. 132, comma 1, n. 2, c.p.c.
L'omessa indicazione della parte deceduta e dei successivi eredi è stata esclusa come causa di nullità della sentenza.
La mancanza formale denunciata non determina nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo e la decisione resta intelligibile.
L'errore consistente nell'indicazione della parte deceduta anziché degli eredi può essere corretto come errore materiale.
Richiamati per la prosecuzione del giudizio nei confronti degli eredi costituiti dopo la morte della parte originaria.
Massime di principio
- Nella vendita di un immobile destinato a civile abitazione, l'abitabilità è un requisito essenziale del bene, poiché incide sulla sua idoneità al godimento e alla commerciabilità; il venditore deve pertanto consegnare anche la relativa documentazione.
- Se il contratto prevede la consegna di un bene in una determinata conformazione fisica e giuridica, il venditore resta obbligato a porre in essere le attività necessarie per realizzarla, salvo che l'acquirente vi rinunci o si accolli espressamente i relativi adempimenti.
- La conoscenza da parte dell'acquirente della mancanza del certificato di abitabilità non esonera di per sé il venditore dall'inadempimento, quando la consegna del bene abitativo e la regolarizzazione urbanistico-edilizia siano state contrattualmente pattuite.
- La persistente occupazione dell'immobile da parte di un terzo, quando il contratto ponga a carico del venditore l'onere di liberarlo, legittima l'acquirente a sospendere il pagamento del saldo prezzo.
- La mancanza del certificato di abitabilità può assumere rilievo diverso a seconda delle circostanze concrete: può integrare vendita di aliud pro alio, vizio della cosa o inadempimento non grave con sola responsabilità risarcitoria.
- L'omessa indicazione formale nella sentenza della parte deceduta e dei successivi eredi costituiti non comporta nullità della decisione, ma al più errore materiale emendabile con correzione.
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