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Sentenza

Sentenza del 03/08/2016 n. 16168 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sanzione amministrativa pari al 30% dell'accisa sul gas metano versata tardivamente per l'annualità 2003, sostenendo che tale sanzione non potesse essere applicata insieme all'indennità di mora e agli interessi previsti dalla disciplina delle accise. Ha inoltre contestato l'applicabilità generale dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 alle accise e invocato il principio di specialità, ritenendo che l'indennità di mora avesse già natura sanzionatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della società e confermato la legittimità dell'operato della Regione. La sanzione amministrativa del 30% è applicabile anche al ritardato pagamento delle accise e può essere richiesta cumulativamente con l'indennità di mora e gli interessi. La Corte ha distinto le funzioni dei diversi importi: la sanzione ha natura afflittiva, mentre l'indennità di mora e gli interessi hanno funzione reintegrativa o risarcitoria e costituiscono accessori del tributo. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200, oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1

    prevede la sanzione amministrativa del 30% di ogni importo non versato alle prescritte scadenze

    La disposizione disciplina in generale il ritardato o omesso versamento dei tributi e si applica anche alle accise, salvo specifiche disposizioni incompatibili.

  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4

    In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali

    La norma impone, in caso di ritardato pagamento dell'accisa, l'indennità di mora e gli interessi, aventi funzione reintegrativa o risarcitoria e compatibili con la sanzione amministrativa generale.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Fa parte del sistema generale delle sanzioni tributarie amministrative, che si integra con le discipline speciali relative ai singoli tributi.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473

    Completa il sistema delle sanzioni tributarie amministrative; la Corte lo considera parte di un sistema generale applicabile alla riscossione dei tributi.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel caso di ritardato pagamento di un tributo, occorre distinguere tra sanzione amministrativa, interessi e indennità di mora: la loro applicazione cumulativa è possibile quando hanno natura e funzione diverse.
  • La sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 ha portata generale in materia di riscossione dei tributi e può applicarsi anche alle accise, salvo che una disciplina speciale disponga diversamente in modo incompatibile.
  • L'indennità di mora prevista dalla normativa sulle accise non è considerata una seconda sanzione, ma un importo accessorio destinato a reintegrare il pregiudizio derivante dal ritardo nel pagamento.
  • Il principio di specialità impedisce il cumulo solo quando le norme disciplinano lo stesso illecito con la stessa funzione; non opera invece quando una norma ha funzione afflittiva e l'altra funzione reintegrativa o risarcitoria.
  • In situazioni analoghe, il contribuente deve verificare separatamente la tempestività del versamento, la corretta quantificazione dell'accisa, la misura della sanzione e il fondamento degli interessi e dell'indennità, senza presumere che la contemporanea richiesta implichi automaticamente una duplicazione sanzionatoria.

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