Sentenza del 03/08/2016 n. 16168 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sanzione amministrativa pari al 30% dell'accisa sul gas metano versata tardivamente per l'annualità 2003, sostenendo che tale sanzione non potesse essere applicata insieme all'indennità di mora e agli interessi previsti dalla disciplina delle accise. Ha inoltre contestato l'applicabilità generale dell'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 alle accise e invocato il principio di specialità, ritenendo che l'indennità di mora avesse già natura sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della società e confermato la legittimità dell'operato della Regione. La sanzione amministrativa del 30% è applicabile anche al ritardato pagamento delle accise e può essere richiesta cumulativamente con l'indennità di mora e gli interessi. La Corte ha distinto le funzioni dei diversi importi: la sanzione ha natura afflittiva, mentre l'indennità di mora e gli interessi hanno funzione reintegrativa o risarcitoria e costituiscono accessori del tributo. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200, oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1
prevede la sanzione amministrativa del 30% di ogni importo non versato alle prescritte scadenze
La disposizione disciplina in generale il ritardato o omesso versamento dei tributi e si applica anche alle accise, salvo specifiche disposizioni incompatibili.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 3, comma 4
In caso di ritardo si applica l'indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali
La norma impone, in caso di ritardato pagamento dell'accisa, l'indennità di mora e gli interessi, aventi funzione reintegrativa o risarcitoria e compatibili con la sanzione amministrativa generale.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Fa parte del sistema generale delle sanzioni tributarie amministrative, che si integra con le discipline speciali relative ai singoli tributi.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473
Completa il sistema delle sanzioni tributarie amministrative; la Corte lo considera parte di un sistema generale applicabile alla riscossione dei tributi.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, impone il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel caso di ritardato pagamento di un tributo, occorre distinguere tra sanzione amministrativa, interessi e indennità di mora: la loro applicazione cumulativa è possibile quando hanno natura e funzione diverse.
- La sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997 ha portata generale in materia di riscossione dei tributi e può applicarsi anche alle accise, salvo che una disciplina speciale disponga diversamente in modo incompatibile.
- L'indennità di mora prevista dalla normativa sulle accise non è considerata una seconda sanzione, ma un importo accessorio destinato a reintegrare il pregiudizio derivante dal ritardo nel pagamento.
- Il principio di specialità impedisce il cumulo solo quando le norme disciplinano lo stesso illecito con la stessa funzione; non opera invece quando una norma ha funzione afflittiva e l'altra funzione reintegrativa o risarcitoria.
- In situazioni analoghe, il contribuente deve verificare separatamente la tempestività del versamento, la corretta quantificazione dell'accisa, la misura della sanzione e il fondamento degli interessi e dell'indennità, senza presumere che la contemporanea richiesta implichi automaticamente una duplicazione sanzionatoria.
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