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Circolare

Circolare Inail n. 3 dell'11 febbraio 2016

Scioglimento del patronato Easa

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica alle strutture dell’Istituto lo scioglimento del patronato Easa disposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nomina del commissario liquidatore. Viene precisato che il decreto ministeriale fissa la cessazione dell’attività al 31 ottobre 2015. Le sedi sono invitate a gestire direttamente con gli assicurati le pratiche in corso, salvo i casi in cui sia stato conferito mandato ad altro patronato.

Scioglimento del patronato Easa

Scioglimento del patronato Easa

La circolare informa dello scioglimento dell’Istituto di patronato e di assistenza sociale Easa, disposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e accompagnato dalla nomina del commissario liquidatore. L’atto ministeriale richiama la disciplina di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 e fissa la cessazione dell’attività al 31 ottobre 2015.

Quadro normativo

Il provvedimento si colloca nell’ambito della legge 30 marzo 2001, n. 152, in particolare con riferimento:

  • all’art. 3, comma 2;
  • all’art. 15;
  • all’art. 16, comma 2, lettera a).

È inoltre richiamato il decreto ministeriale 13 gennaio 2016, emanato ai sensi della citata disposizione e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero nella sezione "pubblicità legale" il 29 gennaio 2016, che ha disposto lo scioglimento dell’Easa e la nomina del commissario liquidatore.

Comunicazione ministeriale e decorrenza della cessazione

Con nota del 4 febbraio 2016, prot. 1468, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato formalmente lo scioglimento dell’Istituto. Il decreto ministeriale allegato alla circolare indica espressamente quale data di cessazione dell’attività il 31 ottobre 2015, con conseguente rilievo per la gestione delle attività residue e delle pratiche ancora aperte.

Indicazioni operative per le sedi

Le sedi dell’Istituto sono chiamate a gestire direttamente i contatti con gli assicurati per la trattazione delle pratiche in corso. Questa regola opera in via generale, ma non si applica nei casi in cui l’assicurato, per la tutela e l’assistenza, abbia già conferito mandato ad altro patronato. In tali ipotesi, il rapporto operativo deve essere mantenuto con il soggetto delegato.

Punti principali

Riferimenti normativi e provvedimento ministeriale

La circolare richiama la legge 30 marzo 2001, n. 152, in particolare gli articoli 3, comma 2, 15 e 16, comma 2, lettera a), e il decreto ministeriale 13 gennaio 2016 che dispone lo scioglimento dell’Istituto di patronato e di assistenza sociale Easa e la nomina del commissario liquidatore.

Comunicazione dello scioglimento e data di cessazione

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 4 febbraio 2016 prot. 1468, ha comunicato lo scioglimento dell’Easa. Il decreto ministeriale prevede espressamente come data di cessazione dell’attività il 31 ottobre 2015.

Gestione delle pratiche in corso

Le sedi devono intrattenere direttamente i contatti con gli assicurati per la trattazione delle pratiche pendenti. Tale modalità vale salvo i casi in cui, per la tutela e l’assistenza, gli interessati abbiano conferito mandato ad altro patronato.

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