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Circolare

Circolare Inail n. 2 dell'11 febbraio 2016

Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2016.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il calcolo dei premi assicurativi Inail per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale, sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate per il 2016 dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016. Chiarisce l’ambito soggettivo e territoriale di applicazione, includendo anche cittadini comunitari e extracomunitari inviati dal datore di lavoro, e specifica che restano escluse le collaborazioni coordinate e continuative e occasionali. Indica inoltre i Paesi esclusi perché coperti da normativa comunitaria o da convenzioni bilaterali, disciplina la frazionabilità delle retribuzioni in caso di eventi nel mese e rinvia alle tabelle allegate per la determinazione del premio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016.

Lavoratori in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non coperte da accordi di sicurezza sociale e retribuzioni convenzionali 2016

Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: retribuzioni convenzionali per il 2016

La circolare Inail n. 2 dell’11 febbraio 2016 disciplina il calcolo dei premi assicurativi dovuti per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari nei quali non siano in vigore accordi di sicurezza sociale. L’aggiornamento riguarda le retribuzioni convenzionali per l’anno 2016, determinate dal decreto interministeriale 25 gennaio 2016, e chiarisce i criteri applicativi ai fini Inail.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina richiama il decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, che prevede la tutela dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale e demanda all’art. 4, comma 1, la fissazione annuale delle retribuzioni convenzionali con decreto ministeriale. Viene inoltre richiamato il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che all’art. 4, comma 1, prevede la retribuzione convenzionale per i lavoratori dell’area dirigenziale pari al massimale di rendita e, all’art. 7, disciplina i lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari.

Sono richiamate anche le precedenti circolari e note Inail pertinenti alla materia, tra cui le circolari nn. 54/1988, 68/1989, 54/2001, 28/2015 e 38/2015, nonché la lettera del 15.12.2000 e la nota del 12.03.2012 sull’estensione della tutela assicurativa ai lavoratori extracomunitari.

Ambito soggettivo di applicazione

La circolare precisa che la normativa, pur riferita originariamente ai lavoratori italiani, viene applicata anche:

  • ai lavoratori cittadini comunitari;
  • ai cittadini extracomunitari inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario.

La tutela è costruita come assicurazione obbligatoria con premio calcolato sulla base di retribuzioni convenzionali fissate annualmente.

Esclusioni dal regime delle retribuzioni convenzionali

La circolare chiarisce che il meccanismo delle retribuzioni convenzionali riguarda esclusivamente rapporti di lavoro subordinato. Sono quindi escluse:

  • le collaborazioni coordinate e continuative;
  • le collaborazioni occasionali.

Per tali collaborazioni rese in un Paese extracomunitario non convenzionato, il premio assicurativo deve essere calcolato sui compensi effettivamente percepiti dal collaboratore, nel rispetto del minimale e del massimale previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.

Ambito territoriale di applicazione ed esclusioni

Le retribuzioni convenzionali si applicano ai lavoratori operanti in Paesi extracomunitari diversi da quelli con i quali siano in vigore accordi di sicurezza sociale, anche parziali.

Sono esclusi dall’applicazione del regime i seguenti ambiti:

  • Stati membri dell’Unione Europea;
  • Stati ai quali si applica la normativa comunitaria: Liechtenstein, Norvegia, Islanda e Svizzera;
  • Stati con i quali sono state stipulate convenzioni di sicurezza sociale: Argentina, Australia (Stato del Victoria), Brasile, Canada (province dell’Ontario e del Quebec), Capoverde, Isole del Canale (Jersey, Guersney, Aldernay, Herm, Jetou), ex Jugoslavia (repubbliche di Bosnia Erzegovina, Macedonia e Repubblica federale di Jugoslavia costituita da Serbia, Montenegro e Kosovo), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.

La circolare contiene inoltre note di precisazione sullo status di alcuni Paesi o sulla vigenza di accordi bilaterali e della normativa comunitaria.

Retribuzioni convenzionali per il 2016

Per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, il calcolo dei premi dei lavoratori operanti in Paesi extracomunitari va effettuato sulla base delle retribuzioni convenzionali risultanti dalle tabelle allegate al decreto interministeriale 25 gennaio 2016, parte integrante del decreto stesso.

Le medesime retribuzioni devono essere utilizzate anche per il ragguaglio delle prestazioni, secondo i criteri vigenti.

Frazionabilità e criteri di determinazione

Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di:

  • assunzione nel corso del mese;
  • risoluzione del rapporto di lavoro nel corso del mese;
  • trasferimento da o per l’estero intervenuto nel corso del mese.

Per i lavoratori per i quali siano previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile da assoggettare a contribuzione si determina confrontando la fascia di retribuzione nazionale prevista dal contratto collettivo corrispondente alla qualifica del lavoratore e alla sua posizione nell’ambito della qualifica stessa con le tabelle ministeriali.

Ai fini del confronto, la retribuzione nazionale è definita come il trattamento economico mensile, cioè il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale della categoria diviso per 12, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell’"indennità estero".

Decorrenza

Le disposizioni contenute nella circolare si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.

Punti principali

Base normativa e finalità

La tutela assicurativa dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari senza accordi di sicurezza sociale è attuata tramite premio calcolato su retribuzioni convenzionali fissate annualmente con decreto ministeriale. La circolare richiama il d.l. 317/1987, convertito dalla legge 398/1987, il d.lgs. 38/2000 e il decreto interministeriale 25 gennaio 2016 sulle retribuzioni convenzionali per l’anno 2016.

Ambito soggettivo di applicazione

La disciplina nasce per i lavoratori italiani, ma viene estesa anche ai lavoratori cittadini comunitari e ai cittadini extracomunitari inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario. Restano fuori dall’ambito delle retribuzioni convenzionali le collaborazioni coordinate e continuative e le collaborazioni occasionali, per le quali il premio va calcolato sui compensi effettivamente percepiti, nel rispetto del minimale e massimale Inail.

Ambito territoriale ed esclusioni

Le retribuzioni convenzionali si applicano solo ai Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale, anche parziali. Sono esclusi: gli Stati membri dell’Unione Europea, gli Stati soggetti alla normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera) e gli Stati con convenzioni di sicurezza sociale o regimi particolari indicati in circolare, tra cui Argentina, Australia (Victoria), Brasile, Canada (Ontario e Quebec), Capoverde, Isole del Canale, ex Jugoslavia (Serbia, Montenegro, Kosovo, Bosnia Erzegovina e Macedonia), Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela.

Retribuzioni convenzionali 2016 e calcolo del premio

Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 il premio per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari è calcolato sulla base delle retribuzioni convenzionali fissate nelle tabelle allegate al decreto interministeriale 25 gennaio 2016. Le prestazioni vanno ragguagliate a tali retribuzioni secondo i criteri vigenti.

Frazionabilità mensile

Le retribuzioni convenzionali mensili sono frazionabili in 26 giornate nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro o trasferimento da e per l’estero intervenuti nel corso del mese.

Criterio per le fasce di retribuzione

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile si determina confrontando la fascia di retribuzione nazionale prevista dal contratto collettivo corrispondente alla qualifica del lavoratore e alla sua posizione nella qualifica stessa con le tabelle ministeriali. La retribuzione nazionale è individuata come trattamento economico mensile comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, esclusa l’indennità estero.

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