Cassazione Penale, Sentenza n. 31119/2025 del 16/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per vari reati (associazione a delinquere, estorsione tentata e consumata, violenza privata, ecc.). Le censure principali vertevano su: 1) presunto travisamento della prova e insufficiente valutazione/attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (Alberto Pairetto); 2) mancata rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; 3) carenza di "motivazione rafforzata" a fronte della riforma in peius dell'assoluzione di primo grado; 4) asserita erronea qualificazione giuridica di taluni fatti (in particolare la qualificazione come estorsione consumata della vicenda relativa ai 25 abbonamenti per gli "striscionisti"); 5) inutilizzabilità di intercettazioni ex art. 266 c.p.p. e conseguente vizio probatorio; 6) violazione dell'art. 597 c.p.p. (presunta mancata devoluzione in appello di specifici profili rispetto all'appello del Pubblico Ministero); 7) contestazione della configurabilità dell'associazione a delinquere e del ruolo apicale attribuito a Mocciola; 8) richiesta di rivalutazione della misura di Daspo.
La decisione
La Corte di Cassazione, dopo aver sintetizzato il compendio probatorio e le motivazioni dei giudici di merito, ha rigettato nella sostanza la maggior parte dei ricorsi: ha confermato la tenuta probatoria generale (attendibilità della persona offesa, valore delle intercettazioni nei limiti indicati, sussistenza degli elementi di estorsione tentata/consumata, violenza privata e associazione a delinquere) e ha ritenuto infondati i principali vizi prospettati circa la mancata rinnovazione ex art. 603 c.p.p., la carenza di motivazione rafforzata e la presunta inutilizzabilità delle intercettazioni quando non determinanti. Tuttavia la Corte ha rilevato una contraddittorietà motivazionale specifica e insanabile nella parte in cui la Corte di Appello, pur affermando che i "Drughi" avevano rifiutato la proposta di abbonamenti pagati (e quindi che la vicenda era rimasta allo stadio del tentativo), nella medesima sentenza ha comunque ritenuto Mocciola, Cava e Genre responsabili per l'estorsione consumata relativa ai 25 abbonamenti destinati agli "striscionisti"; su questo punto la Cassazione ha annullato con rinvio la statuizione di colpevolezza limitatamente a quel segmento (25 abbonamenti) nei confronti di Mocciola, Cava e Genre, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino per riesame. Per il resto le condanne sono state confermate; inoltre i ricorsi di Franzo e Toia sono stati rigettati con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. In sintesi: gran parte delle doglianze respinte, conferma delle pronunce di merito eccetto l'annullamento parziale e il rinvio per specifica contraddittorietà motivazionale sul segmento degli "25 abbonamenti" per tre imputati.
Norme richiamate
art. 603 c.p.p.
La rinnovazione delle prove dichiarative in appello è obbligatoria solo quando la deliberazione impugnata riguardi la valutazione della prova dichiarativa (attendibilità o diversa interpretazione delle dichiarazioni). Se l'appello si fonda su una diversa interpretazione logico-globaledel compendio probatorio, il giudice d'appello può riformare senza rinnovare l'istruttoria
art. 597 c.p.p.
Disciplina la devoluzione in appello: la Cassazione ha verificato il contenuto dell'atto di appello e ha ritenuto che la pronuncia del PM avesse effettivamente investito anche la posizione di Mocciola sul segmento contestato, escludendo la violazione dedotta
art. 629 c.p.
Definizione di estorsione: la Corte ha confermato che la compressione della libertà negoziale della parte offesa (costringere a concludere accordi o cedere vantaggi) integra l'elemento dell'"ingiusto profitto con altrui danno" anche quando il danno non sia solo immediatamente patrimoniale
art. 610 c.p.
Violenza privata: il "sciopero del tifo" imposto in maniera coordinata è stato ritenuto idoneo a comprimere la libertà morale dei singoli tifosi e quindi integrare il reato di violenza privata
art. 416 c.p.
Associazione a delinquere: la Corte ha ritenuto provata la realizzazione di un programma criminoso indeterminato all'interno dell'organizzazione ultrà quando la struttura lecita è stata strumentalizzata per fini illeciti sistematici
art. 266 c.p.p.
Intercettazioni: la Cassazione richiama il principio secondo cui alcune intercettazioni possono risultare inutilizzabili per taluni reati; tuttavia l'eventuale inutilizzabilità deve essere dimostrata nel suo effettivo impatto sulla "prova di resistenza" dell'istruttoria
art. 110 c.p.
Concorso di persone nel reato: la partecipazione può consistere anche in contributi morali o nella semplice presenza se questa è funzionale ad alimentare la pressione intimidatoria e dare "maggior senso di sicurezza" agli autori materiali
Massime di principio
- La rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603 c.p.p. non è automaticamente dovuta quando l'appello capovolge un'assoluzione: è obbligatoria solo se la controversia riguarda direttamente l'attendibilità o la diversa interpretazione delle prove dichiarative; se l'appello è basato su una nuova interpretazione logico-globaledel materiale probatorio, il giudice d'appello può riformare senza rinnovare
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire elemento decisivo se sottoposte a un controllo rigoroso (credibilità soggettiva e attendibilità intrinseca) e se risultano coerenti con altri riscontri (intercettazioni, registrazioni, documenti): divergences circostanziali non annullano automaticamente la credibilità
- Nel reato di estorsione l'"ingiusto profitto" e il "danno" possono consistere nella compressione della libertà negoziale della vittima (lesione dell'autonomia contrattuale), non solo in un danno patrimoniale immediato
- Una condotta collettiva di pressione (es. boicottaggi, "scioperi" organizzati, cori e striscioni intimidatori) può integrare violenza privata o costituire mezzo per la consumazione di estorsione se è idonea e funzionale a coartare la volontà della vittima
- La qualificazione giuridica di un fatto (tentativo vs consumazione) richiede coerenza motivazionale: contraddizioni interne alla motivazione di merito possono determinare annullamenti parziali e rinvio per nuovo esame
- Le intercettazioni sono prove potenti ma il loro utilizzo civile/penale è soggetto a limiti di utilizzabilità; chi ne contesta l'uso deve dimostrare che la loro esclusione pregiudicherebbe la "prova di resistenza" (cioè che l'impianto probatorio non regge senza quelle captazioni)
- Nel sindacato della Corte di Cassazione sui fatti, la rimproverata è la manifesta illogicità, il travisamento decisivo o la carenza di motivazione: richieste di mera rivalutazione dei fatti o ricostruzioni alternative del medesimo compendio probatorio non sono ammissibili
- In tema di concorso di persone, la presenza fisica o la capacità di influenzare il contesto possono costituire contributo penalmente rilevante anche se la partecipazione materiale diretta al fatto non è provata, qualora detta presenza rafforzi la pressione intimidatoria
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