Sentenza del 06/02/2019 n. 164 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
Tarsu - Tia - Determinazione tariffe - Competenza - In Sicilia appartiene alla Giunta Comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che, in Sicilia, la determinazione o variazione delle tariffe TARSU/TIA compete alla Giunta Comunale, mentre il Consiglio Comunale mantiene la competenza sull'istituzione e sull'ordinamento del tributo. Il testo non indica ulteriori dettagli sul dispositivo, sulle parti o sull'eventuale annullamento di uno specifico atto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'individuazione dell'organo competente a determinare o variare le tariffe relative alla TARSU/TIA in Sicilia. In base alla disciplina regionale siciliana sull'ordinamento degli enti locali, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi locali spettano al Consiglio Comunale, mentre la variazione delle relative tariffe rientra nella competenza della Giunta Comunale.
Norme richiamate
Art. 13 della legge regionale siciliana n. 7 del 1992
"istituzione e ordinamento dei tributi"
Attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi locali.
Art. 41 della legge regionale siciliana n. 26 del 1993
Integra la disciplina regionale sull'ordinamento degli enti locali e concorre a definire la ripartizione delle competenze tra Consiglio e Giunta Comunale.
Art. 48 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL)
Rileva quale riferimento generale per le competenze della Giunta Comunale, compatibilmente con la disciplina speciale applicabile nella Regione Siciliana.
Art. 32 della legge n. 142 del 1990
Costituisce il riferimento ordinamentale generale in materia di competenze degli organi comunali, adattato alla disciplina regionale siciliana.
Massime di principio
- Occorre distinguere tra istituzione e ordinamento del tributo, che spettano al Consiglio Comunale, e semplice determinazione o variazione delle tariffe, che in Sicilia spettano alla Giunta Comunale.
- Un atto comunale che istituisce un nuovo tributo o ne definisce gli elementi fondamentali adottato dalla Giunta può essere viziato per incompetenza; diversamente, la Giunta può deliberare la variazione delle tariffe quando opera nell'ambito di un tributo già istituito.
- Nelle controversie sulla validità delle delibere tariffarie in Sicilia va verificata prioritariamente la disciplina regionale speciale, senza applicare automaticamente la ripartizione delle competenze prevista per gli enti locali delle regioni ordinarie.
- La qualificazione dell'atto è decisiva: se incide sull'esistenza, sulla struttura o sull'ordinamento del tributo serve una deliberazione consiliare; se modifica soltanto l'importo delle tariffe, è sufficiente la competenza della Giunta Comunale.
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