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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15101/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale presso i locali della ditta individuale del contribuente, conclusa con processo verbale della Guardia di Finanza, veniva emesso un avviso di rettifica per maggior reddito imponibile Irpef e Ilor relativo all’anno d’imposta 1997, fondato su un ricarico ritenuto dall’Ufficio superiore a quello dichiarato. In primo grado il ricorso del contribuente veniva accolto solo parzialmente, con rideterminazione della percentuale di ricarico al 30% e conferma degli altri rilievi. La Commissione regionale rigettava poi l’appello del contribuente e lo condannava alle spese. In cassazione il contribuente deduceva tre censure: 1) violazione degli artt. 91, 115 e 116 c.p.c. per avere la sentenza posto le spese a suo carico nonostante la parziale illegittimità dell’atto impositivo; 2) violazione degli artt. 2697, 2700 e 2719 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che i giudici di merito avessero attribuito valore probatorio all’avviso e al PVC senza adeguati riscontri e senza considerare le sue dichiarazioni, lo sconto praticato, la risalenza degli acquisti, il numero elevato di beni e l’asserita inattendibilità delle presunzioni utilizzate; 3) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 7 L. 212/2000 per asserita invalidità dell’accertamento motivato per relationem senza allegazione del PVC e senza autonoma motivazione dell’Ufficio. L’Agenzia delle Entrate eccepiva preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto l’eccezione preliminare di tardività proposta dalla controricorrente. Ha rilevato che la sentenza d’appello era stata depositata il 28 giugno 2017 e che il termine lungo per proporre ricorso ex art. 327 c.p.c., applicabile al giudizio instaurato prima del 4 luglio 2009, scadeva il 29 luglio 2018 tenuto conto della sospensione feriale. Ha escluso l’applicabilità della sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. 119/2018, perché il termine era già scaduto prima dell’entrata in vigore della norma. Poiché il ricorso era stato spedito il 12 novembre 2018, è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la condanna alle spese; la Corte non entra nel merito del motivo perché dichiara inammissibile il ricorso per tardività.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato per denunciare una pretesa errata valutazione delle prove; non esaminato nel merito per l’inammissibilità dell’impugnazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato insieme all’art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione probatoria; motivo assorbito dall’inammissibilità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per censurare l’asserito mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’Ufficio; non scrutinato nel merito.

  • art. 2700 c.c.

    Invocato dal ricorrente sulla efficacia probatoria degli atti; non esaminato nel merito.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato in relazione alla documentazione prodotta; non esaminato nel merito.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Invocato per sostenere la nullità dell’avviso motivato per relationem senza allegazione del PVC; il motivo non è esaminato per l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    Richiamato per la pretesa mancanza di allegazione del PVC e di motivazione autonoma; motivo assorbito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicata dal ricorrente quale parametro di legittimità per i primi e terzi motivi.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Indicata dal ricorrente per la doglianza sulla motivazione; non esaminata nel merito.

  • art. 327 c.p.c.

    Utilizzato dalla Corte per determinare il termine lungo di impugnazione applicabile al caso.

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018

    Ritenuto non applicabile perché, al momento della sua entrata in vigore, il termine per impugnare era già scaduto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza processuale.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro del raddoppio del contributo unificato cui si collega il comma 1-quater.

Massime di principio

  • Il termine lungo per proporre ricorso per cassazione decorre dal deposito della sentenza impugnata e, nei giudizi soggetti al regime previgente, va calcolato tenendo conto della sospensione feriale dei termini.
  • Una disciplina sopravvenuta di sospensione dei termini di impugnazione non si applica quando, alla data della sua entrata in vigore, il termine per impugnare era già definitivamente scaduto.
  • Quando il ricorso per cassazione è tardivo, la Corte dichiara l’inammissibilità senza esaminare i motivi di merito, che restano assorbiti.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna della parte ricorrente alle spese e, se ne ricorrono i presupposti, l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
  • Le censure sulla valutazione delle prove, sull’onere della prova e sulla motivazione dell’accertamento tributario non possono essere scrutinati se il ricorso è proposto oltre il termine di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaOnere della prova

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