L.R. Piemonte 23/2011
"Ulteriori modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Piemonte 13 dicembre 2011, n. 23 aggiorna la l.r. 2/2009 su sicurezza nelle aree sciabili, formazione e riconoscimento delle qualifiche di direttori piste e operatori di soccorso, nonché sui criteri di sostegno economico alle stazioni sciistiche. Introduce soglie per le microstazioni, limiti agli aiuti per la neve programmata e abroga due commi dell’art. 49. In vigore dal giorno della pubblicazione.
Modifiche alla disciplina regionale piemontese sulla sicurezza negli sport invernali
Modifiche alla disciplina piemontese sulla sicurezza negli sport invernali
La legge regionale Piemonte n. 23 del 2011 interviene sulla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2, aggiornando la disciplina della sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo e il sistema di formazione, riconoscimento delle qualifiche e sostegno economico alle aree sciabili. Le modifiche riguardano soprattutto l’organizzazione dei servizi di pista e soccorso, i titoli professionali, il regime degli aiuti alle stazioni sciistiche e alcuni profili abrogativi.
Organizzazione dei servizi e qualifiche professionali
Vengono precisati i dati che il gestore deve indicare nella documentazione relativa ai servizi di pista: tra le informazioni richieste rientrano le generalità del gestore, del direttore delle piste e degli operatori di primo soccorso.
Per i soggetti incaricati delle funzioni previste dalla legge regionale, la disciplina stabilisce che:
- l’individuazione avviene da parte del gestore, tra personale dipendente o soggetti esterni;
- i soggetti addetti alle funzioni di direttore delle piste e operatore di primo soccorso devono possedere idonea qualifica professionale;
- più funzioni possono essere cumulate dalla medesima persona.
Operatore di primo soccorso: articolazione e riconoscimento di abilitazioni pregresse
La figura dell’operatore di primo soccorso viene articolata in due categorie:
- operatore di primo soccorso su piste da discesa;
- operatore di primo soccorso su piste da fondo.
La legge riconosce come validi, con le relative abilitazioni e i successivi aggiornamenti periodici, i titoli rilasciati a specifiche categorie di personale già formato, tra cui appartenenti a:
- Esercito italiano, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo forestale dello Stato e Polizia di Stato, provenienti dalle rispettive scuole di addestramento alpino;
- Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, provenienti dalle scuole nazionali previste dalla legge n. 74/2001;
- Federazione italiana sicurezza piste sci (FISPS), se abilitati come soccorritori o pattugliatori nei corsi della scuola regionale o nazionale FISPS e in servizio nei comprensori sciistici regionali.
Sono inoltre riconosciute le abilitazioni al soccorso su pista da discesa rilasciate ai volontari ANPAS e Croce rossa italiana, formati dalle rispettive scuole di soccorso piste e certificati dal servizio 118 del Piemonte.
Formazione, aggiornamento e sospensione dell’abilitazione
I corsi di formazione per direttori delle piste e operatori di primo soccorso seguono i criteri e le modalità della legge regionale Piemonte 13 aprile 1995, n. 63 sulla formazione e orientamento professionale. Al termine del percorso è rilasciato un attestato di abilitazione.
I soggetti già abilitati devono frequentare con profitto un corso di aggiornamento ogni tre anni. Se non riescono a frequentare un corso entro il triennio, devono partecipare al corso immediatamente successivo; in difetto, l’abilitazione resta sospesa fino alla frequenza di un aggiornamento.
I contenuti e le modalità degli aggiornamenti sono demandati a un provvedimento della Giunta regionale. È fatta salva la validità dei corsi già in corso alla data di entrata in vigore della legge, se organizzati secondo la normativa previgente.
Riconoscimento di titoli conseguiti altrove
Per il riconoscimento della qualifica ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale, chi possiede titoli professionali conseguiti:
- in altre regioni o province autonome;
- in altri Stati membri dell’Unione europea;
- oppure in corsi riconosciuti o autorizzati dalla Regione Piemonte prima dell’entrata in vigore della legge può presentare domanda alla Regione.
La Regione verifica l’equivalenza del titolo, dei contenuti e delle conoscenze professionali rispetto alla disciplina vigente e può imporre misure compensative, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria e statale.
Per i soggetti provenienti da Stati non UE si applicano le disposizioni del d.P.R. 394/1999 in materia di immigrazione e condizione dello straniero.
Sostegno economico alle stazioni sciistiche e criteri per le microstazioni
Viene modificata la soglia per qualificare le microstazioni, che sono individuate dalle stazioni con fatturato netto annuo inferiore a euro 2.000.000,00.
La disciplina degli interventi regionali viene riorientata in modo da:
- concentrare le agevolazioni sui soggetti beneficiari, con esclusione delle microstazioni per una parte della disciplina generale;
- destinare i sostegni finanziari ai soli costi relativi alla sicurezza e all’innevamento delle aree sciabili riconducibili alla categoria A;
- prevedere che la Giunta regionale, sentiti gli organi consultivi competenti, eroghi le agevolazioni mediante propri provvedimenti e sulla base di criteri oggettivi predeterminati.
Per le microstazioni, la Giunta regionale stabilisce invece, sulla base di programmi triennali di intervento, criteri specifici di sostegno.
Limiti agli aiuti per la produzione di neve programmata
Per gli interventi relativi alla produzione di neve programmata, le agevolazioni non possono superare il 40% delle spese complessive sostenute in un arco temporale non superiore a 120 giorni.
Le spese ammissibili sono calcolate con criteri tecnici specifici e tengono conto di:
- costi energetici;
- approvvigionamento idrico;
- manutenzione;
- personale specifico addetto alla produzione di neve;
- altri costi riconducibili alla produzione stessa.
Criteri per le iniziative e per i soggetti gestori delle microstazioni
Per le iniziative riconducibili alla categoria A, limitatamente alle microstazioni, e per i soggetti gestori delle aree interessate, i criteri di concessione delle agevolazioni devono tener conto di parametri specifici individuati dalla disciplina regionale, con riferimento alle particolari caratteristiche di tali realtà.
Abrogazioni
Sono abrogati i commi 5 e 6 dell’articolo 49 della legge regionale n. 2/2009.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 6 dic 2011L.R. Piemonte 22/2011
- Legge · 23 dic 2011L.R. Piemonte 24/2011
- Legge · 28 dic 2011L.R. Piemonte 25/2011
- Legge · 14 nov 2011L.R. Piemonte 21/2011
- Legge · 10 ott 2011L.R. Piemonte 19/2011
- Legge · 20 set 2011L.R. Piemonte 17/2011
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →