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Legge

L.R. Piemonte 24/2011

"Disposizioni in materia di pubblicazione tramite la rete internet e di riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'amministrazione regionale".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 24/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione indicata, la pubblicazione in internet e il riutilizzo di documenti e dati pubblici in formato aperto, gratuiti salvo eccezioni stabilite con atti attuativi. Prevede licenze aperte, reclamo con risposta entro 30 giorni e l’adozione di provvedimenti attuativi entro 90 giorni. La disciplina transitoria mantiene temporaneamente vigenti precedenti linee guida.

Pubblicazione online e riutilizzo dei documenti e dati pubblici regionali

Pubblicazione online e riutilizzo dei documenti e dati pubblici regionali

La legge disciplina, per la Regione, le modalità di disponibilità digitale, accesso e riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici di titolarità o nella disponibilità dell’amministrazione regionale. L’obiettivo è favorire trasparenza, partecipazione, innovazione tecnologica e sviluppo della società dell’informazione sul territorio regionale.

Finalità e principi generali

La Regione, in attuazione della normativa statale sull’amministrazione digitale e sul riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, si impegna a garantire:

  • disponibilità, gestione, accesso, trasmissione, conservazione e fruibilità dei documenti e dei dati pubblici in modalità digitale;
  • riutilizzabilità dei dati e dei documenti pubblici alle condizioni previste dalla legge;
  • condizioni eque, adeguate e non discriminatorie per l’accesso e il riuso.

La legge mira anche a:

  • favorire la partecipazione di cittadini, imprese, fondazioni e associazioni ai processi decisionali pubblici;
  • incentivare la collaborazione tra pubblico e privato;
  • promuovere l’innovazione tecnologica e informatica dell’organizzazione regionale;
  • sostenere iniziative economiche private basate sul riutilizzo delle informazioni pubbliche.

Definizioni rilevanti

Ai fini della disciplina regionale, rilevano in particolare le seguenti nozioni:

  • dato pubblico: dato conoscibile da chiunque;
  • dato della pubblica amministrazione: dato formato o comunque trattato dall’amministrazione regionale;
  • documento: qualunque rappresentazione del contenuto di atti detenuti dall’amministrazione regionale e concernenti attività di pubblico interesse, anche se interni o non riferiti a specifici procedimenti;
  • formati di dati aperti: formati le cui specifiche sono note e liberamente utilizzabili, adeguatamente documentati per consentire la lettura e la scrittura di programmi senza restrizioni;
  • riutilizzo: uso del dato regionale, da parte di persone fisiche o giuridiche, per fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale del documento originario.

Accesso tramite internet, formati aperti e riutilizzo

La Regione deve utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per rendere fruibili i propri documenti e dati pubblici, assicurandone la pubblicazione via internet in formati aperti secondo standard internazionali.

I dati e le informazioni così pubblicati sono:

  • gratuitamente accessibili tramite internet, salvo i casi eccezionali individuati dai provvedimenti attuativi;
  • riutilizzabili nel rispetto della normativa statale applicabile in materia di digitalizzazione, accesso agli atti, protezione dei dati personali, riutilizzo delle informazioni pubbliche e proprietà intellettuale e industriale.

Le licenze per il riutilizzo, predisposte in conformità al d.lgs. 36/2006, devono consentire la più ampia e libera utilizzazione gratuita, anche per fini commerciali e di lucro.

La Regione è inoltre tenuta a rimuovere e prevenire gli ostacoli alla piena accessibilità e a garantire la parità di trattamento tra tutti i riutilizzatori. Deve anche promuovere presso enti, società, consorzi e associazioni partecipati l’adozione delle misure necessarie per la pubblicazione e il riutilizzo dei dati e dei documenti.

Reclamo e tutela dell’utenza

La Regione assicura l’effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati e dei documenti pubblici anche attraverso specifiche modalità di reclamo.

I provvedimenti attuativi devono disciplinare:

  • le modalità per richiedere la messa a disposizione via internet e il riutilizzo di dati e documenti;
  • le modalità di presentazione del reclamo;
  • le modalità di verifica ed evasione dei reclami.

I reclami devono essere verificati ed evasi entro 30 giorni dal ricevimento, salvo motivate proroghe secondo i criteri fissati dagli stessi provvedimenti attuativi.

Provvedimenti attuativi e contenuti essenziali

La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per quanto di rispettiva competenza, devono adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente, uno o più provvedimenti attuativi. Tali provvedimenti devono definire in particolare:

  • i dati, le informazioni e i documenti immediatamente riutilizzabili;
  • le modalità per individuare in futuro ulteriori dati e documenti riutilizzabili;
  • le modalità di pubblicazione, gestione e aggiornamento del portale regionale di accesso;
  • le licenze per il riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici regionali;
  • i casi in cui, per ragioni di interesse pubblico, la pubblicazione e l’utilizzo non sono gratuiti ma soggetti a tariffa;
  • l’elenco dei formati aperti utilizzabili, anche tramite richiamo a standard internazionali;
  • le modalità per la presentazione e l’evasione del reclamo.

Per i casi di tariffazione, il corrispettivo deve essere determinato tenendo conto dei costi di messa a disposizione del pubblico, riproduzione e diffusione, nonché dei costi di determinazione, gestione e applicazione della tariffa.

Regime transitorio

Fino alla pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione restano in vigore le linee guida regionali sul riutilizzo e sull’interscambio del patrimonio informativo approvate con la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2010, n. 36-1109.

Portata pratica della disciplina

La legge è costruita per disciplinare la pubblicazione e il riuso dei dati pubblici regionali in chiave di trasparenza e apertura. La sua applicazione è limitata al territorio e all’amministrazione della Regione interessata e opera nel quadro delle norme statali richiamate in materia digitale, privacy, accesso e proprietà intellettuale.

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