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Legge

L.R. Piemonte 19/2011

"Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 19/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Piemonte il raccordo tra Regione e professioni ordinistiche: istituisce una Commissione regionale, promuove formazione e aggiornamento, sostiene un soggetto consortile multidisciplinare e un fondo di rotazione per l’accesso ed esercizio della professione, con particolare attenzione a donne e giovani. Prevede anche una norma su incarichi professionali in istanze edilizie e una disciplina transitoria per alcune professioni sanitarie.

Sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche in Piemonte

Sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche in Piemonte

La legge regionale disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte e le professioni ordinistiche, con l’obiettivo di valorizzarne l’innovazione, semplificare i rapporti amministrativi e rafforzare la tutela degli utenti. Il provvedimento introduce strumenti di coordinamento istituzionale, formazione, sostegno organizzativo e agevolazioni finanziarie.

Finalità e ambito di intervento

La legge definisce le modalità di raccordo tra Regione e soggetti professionali operanti sul territorio regionale, nel rispetto dei principi statali in materia di professioni. Le finalità principali sono:

  • valorizzare e incentivare l’innovazione delle attività professionali ordinistiche;
  • sostenere i diritti degli utenti;
  • creare strumenti di coordinamento con gli ordini e collegi professionali;
  • favorire l’accesso e l’esercizio delle professioni, con particolare attenzione a donne e giovani.

Definizioni rilevanti

Ai fini della legge, si considerano:

  • attività professionale: lavoro finalizzato a una prestazione intellettuale, svolto da persone fisiche o giuridiche nelle forme previste dalla legge;
  • professione ordinistica: professione organizzata in ordini o collegi, soggetta a requisiti di legge, esame di Stato e iscrizione ad albo o elenco;
  • utente di attività professionale: destinatario attuale o potenziale della prestazione;
  • associazione sindacale datoriale: confederazione nazionale più rappresentativa delle libere professioni intellettuali ordinistiche, che sottoscrive i contratti collettivi nazionali del comparto.

Commissione regionale delle professioni ordinistiche

La legge istituisce la Commissione regionale delle professioni ordinistiche, quale sede di raccordo tra Regione e professioni ordinistiche. La Commissione:

  • formula proposte ed esprime pareri su atti di programmazione e proposte legislative regionali connesse alla tutela delle attività professionali e degli utenti;
  • si occupa della semplificazione delle procedure amministrative che coinvolgono le professioni;
  • interviene sui processi di innovazione delle attività professionali;
  • collabora alla promozione della formazione e dell’aggiornamento professionale.

La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per l’intera legislatura ed esercita le sue funzioni fino al rinnovo. È presieduta dall’assessore regionale competente ed è composta da rappresentanti regionali delle aree economia e lavoro, diritto e giustizia, sanità e salute, ambiente e territorio, designati dagli ordini/collegi e dall’associazione sindacale datoriale, oltre al presidente regionale di quest’ultima, che assume la carica di vicepresidente. I componenti non percepiscono indennità né rimborsi spese.

Organizzazione e funzionamento della Commissione

La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità di funzionamento della Commissione. Il presidente e i tre vicepresidenti organizzano i lavori, anche con sedute tematiche. La Commissione si riunisce almeno ogni due mesi o su richiesta di un terzo dei componenti.

Possono partecipare ai lavori, senza diritto di voto, gli assessori regionali competenti nelle materie trattate; la Commissione può inoltre invitare i responsabili dei settori regionali competenti per acquisire elementi conoscitivi. Almeno una volta l’anno è prevista una seduta con i rappresentanti della Consulta regionale dei consumatori e utenti; possono essere invitati anche i rappresentanti sindacali dei lavoratori dipendenti degli studi professionali, se necessario.

Formazione e aggiornamento professionale

La Regione promuove le attività di formazione e aggiornamento professionale svolte dalla confederazione sindacale datoriale, dalle associazioni sindacali datoriali aderenti, dagli ordini e dai collegi professionali.

Soggetto consortile multidisciplinare

La Regione sostiene, con apposito contributo, la costituzione di un soggetto consortile di livello regionale e multidisciplinare, partecipato dalla confederazione sindacale datoriale, dalle associazioni aderenti, dagli ordini e collegi professionali con i loro organismi di formazione.

Il soggetto consortile svolge, a favore dei professionisti iscritti o appartenenti a ordini o collegi, dei dipendenti e praticanti degli studi professionali e degli utenti, funzioni formative, informative e operative, tra cui:

  • supporto all’attività di formazione;
  • interventi di informatizzazione per migliorare comunicazione, condivisione delle informazioni ed erogazione di servizi, anche in raccordo con progetti regionali;
  • informazione sui mezzi di conciliazione nelle controversie tra professionisti e utenti;
  • diffusione delle migliori pratiche e dei risultati di iniziative sperimentali sul territorio regionale;
  • promozione delle attività professionali attraverso l’informazione sui programmi e sulle attività dell’Unione europea in materia di professioni.

La Giunta seleziona la proposta mediante bando, scegliendo quella con i migliori contenuti progettuali rispetto alle funzioni previste. Se il soggetto consortile non viene costituito entro 120 giorni dalla pubblicazione del bando, le risorse sono assegnate al fondo di rotazione.

Fondo regionale di rotazione per le professioni ordinistiche

È istituito un fondo regionale di rotazione per agevolazioni finanziarie ai professionisti iscritti o appartenenti a ordini o collegi legalmente riconosciuti. Il fondo concede garanzie per:

  • prestiti d’onore ai praticanti o tirocinanti fino a 30 anni, destinati all’acquisto di strumenti informatici e altri strumenti o materiali utili;
  • prestiti ai giovani sotto i 40 anni per le spese di impianto di nuovi studi professionali, anche tramite beni strumentali innovativi e tecnologie coerenti con le iniziative regionali in materia digitale;
  • prestiti per progetti di avvio o sviluppo di studi professionali, con priorità a quelli che generano nuova occupazione e a quelli organizzati in forma associata o pluridisciplinare;
  • progetti per la sicurezza dei locali in cui si svolge l’attività professionale.

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale, sentite la commissione consiliare competente e la Commissione regionale delle professioni ordinistiche, approva il regolamento attuativo del fondo, che definisce criteri e modalità di gestione nel rispetto della disciplina statale richiamata.

Tutela degli incarichi professionali nelle istanze alla pubblica amministrazione

La legge introduce una disciplina specifica per le istanze autorizzative e per le istanze ad intervento diretto presentate alla pubblica amministrazione, comprese quelle previste da norme e regolamenti regionali, della Città metropolitana di Torino e comunali.

La domanda deve essere corredata anche da:

  • lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente;
  • fotocopia di un documento di identità del committente.

Al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione dell’istanza ad intervento diretto, la pubblica amministrazione acquisisce inoltre l’autodichiarazione del professionista o dei professionisti che hanno redatto e sottoscritto gli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente, secondo il modello elaborato dalla Giunta regionale.

La mancata presentazione di tale modello comporta la sospensione del procedimento amministrativo e impedisce il completamento dell’iter fino all’integrazione della documentazione.

Regime transitorio per alcune professioni sanitarie

In fase transitoria, le professioni sanitarie non mediche già previste dalla legge statale del 2006 e non ancora costituite in ordini o collegi professionali sono comunque considerate e ammesse al pari degli ordini e collegi esistenti.

Disposizioni finanziarie

Per la prima applicazione della legge, la copertura degli oneri per l’anno finanziario 2011 è assicurata con le risorse già iscritte nelle pertinenti unità previsionali di bilancio, per:

  • spesa corrente pari a 100.000 euro;
  • spesa in conto capitale pari a 400.000 euro.

Per il biennio 2012-2013 gli oneri sono coperti secondo le modalità previste dalla normativa contabile regionale richiamata.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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