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Legge

L.R. Piemonte 25/2011

"Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e 31 dicembre 2010, n. 27 (Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali)".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 25/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 25/2011 riduce i costi della politica abolendo il nuovo assegno vitalizio dalla X legislatura, disciplinando il mantenimento dei vitalizi già maturati nella IX legislatura e prevedendo la facoltà di rinuncia con restituzione dei contributi. Ridetermina inoltre, dal 30 novembre 2011, le indennità di carica e ne prevede l’aggiornamento annuale dal 1° gennaio 2013.

Abolizione del vitalizio e rideterminazione delle indennità dei consiglieri regionali e componenti della Giunta piemontese

Abolizione del vitalizio e rideterminazione delle indennità regionali

La legge interviene sul trattamento economico dei consiglieri regionali e dei componenti della Giunta della Regione Piemonte, con l’obiettivo dichiarato di contenere la spesa pubblica e ridurre i costi della politica. La disciplina risultante elimina il nuovo assegno vitalizio per il futuro e ridetermina le indennità di carica in vigore.

Abolizione del vitalizio per le nuove legislature

A decorrere dalla X legislatura:

  • dalla disciplina sul trattamento indennitario dei consiglieri regionali viene espunta la previsione dell’assegno vitalizio;
  • il capo dedicato all’assegno vitalizio della l.r. 24/2001 è abrogato.

Resta inoltre abrogato, con effetto immediato dalla data di entrata in vigore della legge, il comma 2-bis dell’art. 6 della l.r. 24/2001.

Regime transitorio per i vitalizi già maturati

Per i consiglieri in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura continuano ad applicarsi le vecchie regole del vitalizio previste dalla l.r. 24/2001, salvo l’abrogazione del comma 2-bis dell’art. 6.

Per i consiglieri che hanno svolto il mandato fino alla IX legislatura e poi sono rieletti nella X o in legislature successive, il vitalizio è calcolato solo sugli anni di mandato maturati fino alla IX legislatura.

Aggiornamento dei vitalizi residui e sospensione per condanne

Gli assegni vitalizi ancora erogati in base alla disciplina previgente sono aggiornati annualmente dall’Ufficio di Presidenza secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per operai e impiegati. Il primo aggiornamento si applica dal 1° gennaio 2020.

È inoltre prevista l’esclusione dall’erogazione del vitalizio quando il titolare:

  • sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione;
  • e la condanna comporti l’interdizione dai pubblici uffici.

In tal caso l’erogazione è sospesa dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e per tutta la durata dell’interdizione. Il titolare deve comunicare la condanna entro 10 giorni e deve autocertificare annualmente la persistenza o meno di tali cause; in difetto, il Consiglio può sospendere d’ufficio il pagamento e recuperare le somme indebite.

Facoltà di rinuncia al vitalizio con restituzione dei contributi

I consiglieri in carica nella IX legislatura e quelli già facenti parte del Consiglio regionale possono rinunciare definitivamente al vitalizio e alla reversibilità, ottenendo la restituzione dei contributi versati, senza rivalutazione né interessi.

La richiesta va presentata entro termini diversi a seconda della situazione del consigliere e comporta, in alcuni casi, la cessazione delle trattenute dalla mensilità successiva. Se è stata già esercitata la facoltà di prosecuzione contributiva prevista dalla normativa previgente, la richiesta di restituzione non è più proponibile.

Nuove indennità di carica

Dal 30 novembre 2011 sono rideterminate le indennità lorde mensili spettanti a consiglieri regionali e ai titolari di cariche interne ed esecutive della Regione, con importi differenziati per ruolo. Le indennità sono corrisposte in 12 rate mensili e decorrono, per i consiglieri, dalla prima convocazione del Consiglio dopo la proclamazione degli eletti fino alla cessazione del mandato.

Aggiornamento annuale delle indennità

Gli importi delle indennità di carica sono aggiornati annualmente dall’Ufficio di Presidenza, a partire dal 1° gennaio 2013, sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

Abrogazione finale e vigore

È abrogata la precedente legge regionale del 2010 sulla rideterminazione dell’indennità dei consiglieri regionali. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

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