Cassazione Penale, Sentenza n. 16498/2026 del 07/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha condannato per: violazione degli obblighi e delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011) per essersi allontanato dall'abitazione e per non essersi presentato a firmare presso la polizia giudiziaria; resistenza a pubblico ufficiale (artt. 337 e 339 c.p.) con l'uso di un coltello e minacce agli agenti intervenuti; danneggiamento della porta d'ingresso del SER.D. (art. 635 c.p.). Il ricorso articola otto motivi: censure sulla valutazione e travisamento delle prove (in particolare la mancata considerazione degli accertamenti medici e della presenza in pronto soccorso), richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. o dell'esimente per infermità/alterazione psichica, contestazione della ricostruzione dei fatti relativa all'uso del coltello e alle minacce, contestazione della qualificazione del danneggiamento e della eventuale particolare tenuità, deduzioni sulla errata determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche, del beneficio della sospensione condizionale della pena e della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivazione essenziale: le doglianze sono, in gran parte, reiterative rispetto all'appello e consistono in una diversa rilettura dei fatti non devolvibile al giudice di legittimità; dove le censure attengono alla motivazione, la Corte ha ritenuto le argomentazioni dei giudici del merito logiche e sufficienti. In particolare: per l'art. 75 d.lgs. 159/2011 la mancata risposta al citofono e al telefono durante controlli serali persistenti è stata ritenuta prova idonea dell'allontanamento e dell'elemento soggettivo; la presenza al pronto soccorso non è stata ritenuta decisiva a giustificazione dell'omissione; l'applicazione dell'art. 131-bis è stata esclusa per la continuità e la gravità delle condotte. Quanto alla resistenza, la Corte ha confermato che atti autolesionistici finalizzati ad impedire l'azione degli agenti e l'uso del coltello integrano la minaccia e la resistenza aggravata; l'art. 393-bis c.p. non è applicabile in assenza di prova di attività persecutoria ingiustificata da parte dei pubblici ufficiali. Il danneggiamento è stato correttamente qualificato ai sensi dell'art. 635 c.p. in quanto diretto a un bene destinato a servizio pubblico e idoneo a compromettere parzialmente la funzionalità. Le censure relative alla quantificazione della pena, alle attenuanti generiche, alla sospensione condizionale e alla sanzione sostitutiva sono state respinte come insindacabili valutazioni di merito; il divieto di reformatio in peius non è violato. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Richiede consapevolezza delle prescrizioni e volontà determinata di inadempimento; la mancata risposta al citofono/telefono durante controlli prolungati può legittimamente far presumere l'allontanamento e integrare il dolo generico
art. 131-bis cod. pen.
Causa di proscioglimento per ridotta imputabilità o altra particolare tenuità della colpa esclusa quando la condotta è non occasionale e s'inscrive in una tendenza criminosa ripetuta
art. 337 cod. pen.
Resistenza a pubblico ufficiale integrata anche da comportamenti autolesionistici posti in essere per impedire l'azione degli agenti; può ricomprendere minacce anche indirette
art. 339 cod. pen.
Aggravamento della resistenza quando è stato fatto uso di un'arma od oggetto idoneo a costituire pericolo
art. 393-bis cod. pen.
Scriminante applicabile solo se l'attività del pubblico ufficiale sia effettivamente arbitraria e persecutoria; non rilevante il semplice convincimento non supportato da elementi concreti
art. 635 cod. pen.
art. 635, secondo comma, n. 1, cod. pen.
Danneggiamento di cose destinate a pubblico servizio quando la condotta provoca una modificazione della cosa che ne compromette l'uso o richiede un intervento ripristinatorio; corretta la qualificazione del fatto nei confronti della porta del SER.D.
art. 639 cod. pen.
Delitti di deturpamento o imbrattamento distinti dal danneggiamento quando l'alterazione sia meramente superficiale e temporanea; non applicabile al caso di vetro rotto che necessita riparazione
artt. 132 e 133 cod. pen.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Principi di determinazione della pena e criteri per la valutazione delle circostanze attenuanti/aggravanti; la Corte ha ritenuto corretta la discrezionalità dei giudici del merito nella dosimetria
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti per infermità mentale o disturbo psichico: la loro rilevanza è valutata dal giudice del merito e possono essere considerate recessive se ritenute insufficienti a escludere il dolo
artt. 163 e 164 cod. pen.
artt. 163 e 164 cod. pen.
Norme richiamate in relazione alla sospensione condizionale della pena; la sospensione è negata se sussistono ostative come l'uso già ripetuto del beneficio o prognosi negativa sulla capacità di reinserimento
art. 20-bis cod. pen.
Riguarda le sanzioni sostitutive (lavoro di pubblica utilità); il giudice può negare la sostitutiva facendo prevalere una valutazione negativa basata su precedenti e prognosi, purché motivata
art. 81, secondo comma, cod. pen.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Regola la continuazione e l'aumento di pena nei casi di reati continuativi; applicata nella determinazione del cumulo/aggiustamento delle pene
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna per inammissibilità del ricorso al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; applicata per il versamento di euro 3.000
art. 5 cod. pen.
Richiamato in riferimento all'ignoranza inevitabile del precetto penale: la dimenticanza può escludere il dolo solo se integra ignoranza inevitabile del precetto
art. 59, comma 4, cod. pen.
art. 59, comma 4, cod. pen.
Consente la riconduzione alla scriminante nella forma putativa quando l'agente ritenga ragionevolmente di trovarsi in presenza di un atto ingiustamente persecutorio
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti: i motivi che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove sono inammissibili o destinati al rigetto
- La mancata risposta al citofono e al telefono durante controlli ripetuti e prolungati può legittimamente essere ritenuta prova dell'allontanamento dal domicilio e integrare il dolo richiesto per le violazioni delle prescrizioni di sorveglianza speciale, salvo prova concreta di impossibilità oggettiva
- La semplice attestazione di accesso al pronto soccorso in orari prossimi non esonera automaticamente dall'obbligo di firma o dalla responsabilità per inosservanza delle prescrizioni; occorre dimostrare che lo stato di salute ha effettivamente reso impossibile l'adempimento
- Disturbi psichici e assunzione di psicofarmaci possono influire sulla imputabilità o sulle attenuanti solo se provati in modo tale da escludere o rilevantemente ridurre la capacità di intendere o di volere; la mera documentazione medica non è sempre decisiva
- Condotte autolesionistiche strumentali a impedire l'azione di pubblici ufficiali possono costituire minaccia e resistenza, anche se la minaccia non è espressa in forma diretta
- La qualificazione del danneggiamento rispetto al deturpamento/imbrattamento dipende dalla entità del pregiudizio alla funzionalità del bene e dalla necessità di intervento ripristinatorio; danni a beni destinati a pubblico servizio giustificano l'art. 635
- La concessione di benefici (attenuanti, sospensione condizionale, sanzioni sostitutive) è valutazione di merito: i precedenti e la prognosi di recidiva possono giustificare il diniego se il giudice fornisce motivazione specifica e congrua
- In sede di cassazione è essenziale contestare vizi di diritto o di motivazione specifici e non limitarsi alla rielaborazione delle prove o a generiche affermazioni contrarie alle conclusioni dei giudici di merito
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