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Sentenza

Sentenza del 19/01/2016 n. 209 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Iva - Contratto di coassicurazione - Commissioni di delega - Assoggettabilità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'assoggettabilità a IVA delle commissioni di delega corrisposte da una compagnia coassicuratrice delegante alla compagnia delegataria, incaricata di gestire in nome proprio e per conto delle altre imprese il rapporto assicurativo con il cliente, inclusi gli adempimenti relativi alla liquidazione dei sinistri. La contribuente sosteneva che tali compensi rientrassero nell'esenzione prevista per le operazioni di assicurazione e riassicurazione dall'art. 10, n. 2, del d.P.R. 633/1972. L'Agenzia delle Entrate riteneva invece che si trattasse di servizi onerosi di gestione e non di attività assicurativa, poiché la delegataria non assumeva direttamente il rischio nei confronti dell'assicurato e il rapporto contrattuale relativo alla delega intercorreva tra imprese assicuratrici.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente. Ha stabilito che le commissioni di delega sono soggette a IVA: l'esenzione per le operazioni assicurative deve essere interpretata restrittivamente e non comprende i servizi di gestione prestati tra compagnie nell'ambito della coassicurazione. È stato inoltre rilevato che, secondo la sentenza CGCE Skandia C-240/99, un'operazione assicurativa presuppone un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio e l'assicurato; tale requisito manca nella convenzione di delega. La società appellata è stata condannata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi, liquidate in 2.000 euro per ciascun grado.

Norme richiamate

  • Art. 10, n. 2, primo comma, d.P.R. 633/1972

    Sono esenti dall'imposta le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di rendita vitalizia.

    L'esenzione è limitata alle effettive operazioni di assicurazione e riassicurazione e non si estende automaticamente alle commissioni di delega o ai servizi di gestione tra compagnie coassicuratrici.

  • Art. 1882 c.c.

    L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato (...) del danno (...) ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

    L'elemento caratterizzante dell'assicurazione è l'assunzione del rischio verso l'assicurato a fronte del pagamento di un premio. La gestione amministrativa o liquidatoria svolta per un'altra compagnia non integra, di per sé, tale fattispecie.

  • Art. 1910 c.c.

    Richiamato per distinguere la disciplina della coassicurazione dagli altri contratti assicurativi e per evidenziare la pluralità dei rapporti assicurativi sottostanti.

  • Art. 1911 c.c.

    Richiamato quale disposizione sulla coassicurazione diretta; la convenzione di delega tra coassicuratori rimane distinta dai singoli contratti assicurativi stipulati con l'assicurato.

  • Art. 13, parte B, lett. a), Sesta direttiva 77/388/CEE

    Sono esenti le operazioni di assicurazione e riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a tali operazioni effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione.

    Le esenzioni IVA, in quanto deroghe al principio generale di imponibilità delle prestazioni onerose, devono essere interpretate restrittivamente. I servizi tra compagnie non sono esenti se non costituiscono operazioni assicurative o attività proprie di mediatori/intermediari.

  • Art. 135 della direttiva 2006/112/CE

    Costituisce la disciplina rifusa dell'esenzione IVA per le operazioni assicurative e riassicurative, interpretata secondo gli stessi principi restrittivi applicati dalla giurisprudenza alla Sesta direttiva.

  • Art. 2, n. 1, Sesta direttiva 77/388/CEE

    Le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo rientrano, in via generale, nell'ambito IVA; le commissioni di delega costituiscono un servizio oneroso imponibile.

  • Art. 1882-1932 c.c.

    Il complesso delle disposizioni codicistiche distingue il contratto di assicurazione, la coassicurazione e la riassicurazione, confermando che la convenzione interna di delega non coincide necessariamente con un'operazione assicurativa.

Massime di principio

  • L'esenzione IVA per le operazioni assicurative non si applica automaticamente a ogni servizio reso da una compagnia di assicurazione: occorre verificare la natura concreta della prestazione.
  • Per qualificare una prestazione come operazione assicurativa è normalmente necessario che il prestatore assuma un rischio nei confronti dell'assicurato e che esista un rapporto contrattuale diretto con il soggetto il cui rischio è coperto.
  • Le commissioni corrisposte tra imprese assicuratrici per gestione, amministrazione, perizia o liquidazione di sinistri, quando la società incaricata non assume il rischio assicurativo, sono in linea generale prestazioni di servizi imponibili IVA.
  • Le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente: non è sufficiente che il servizio sia funzionalmente collegato a un contratto assicurativo per beneficiare dell'esenzione.
  • Nella coassicurazione è opportuno distinguere i singoli rapporti assicurativi con il cliente dalla convenzione interna di delega tra le compagnie; quest'ultima può avere autonoma rilevanza IVA.

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