Circolare numero 142 del 27-09-2021
Con la presente circolare si forniscono chiarimenti relativi ai titolari, entro il 1° gennaio 2019, di prestazioni di accompagnamento alla pensione ai sensi dell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. isopensione) e di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. In particolare, si ridetermina il periodo di spettanza delle suddette prestazioni di accompagnamento alla pensione e dell’eventuale contribuzione correlata. Si forniscono altresì chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili per il conseguimento dei trattamenti pensionistici per i percettori delle suddette prestazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'effetto delle variazioni degli incrementi della speranza di vita sulle decorrenze pensionistiche per i titolari, entro il 1° gennaio 2019, di prestazioni di accompagnamento alla pensione (isopensione) e di assegni straordinari dei Fondi di solidarietà. In particolare illustra le conseguenze del decreto direttoriale che ha azzerato gli incrementi per il biennio 2021-2022, l'adeguamento della durata delle prestazioni e della contribuzione correlata, le modalità di presentazione delle domande di pensione e le misure per garantire la continuità reddituale dei beneficiari.
Decorrenza pensioni in relazione agli incrementi della speranza di vita; rideterminazione periodo di spettanza delle prestazioni di accompagnamento alla pensione e contribuzione correlata
Punti principali
Premessa
Richieste di chiarimento da parte delle strutture territoriali e aziende esodanti in merito a decorrenze pensionistiche per soggetti in isopensione o con assegni straordinari con decorrenza entro il 1° gennaio 2019, a causa dell'incertezza sugli adeguamenti della speranza di vita e modifiche normative intervenute.
Meccanismo di adeguamento della speranza di vita
Gli incrementi vengono stimati dall'ISTAT e pubblicati nei rapporti della Ragioneria Generale; la determinazione definitiva è stabilita da decreto direttoriale del MEF e Ministero del Lavoro almeno 12 mesi prima dell'aggiornamento. Durante certificazione si usano stime prospettiche che possono differire dalla determinazione in fase di liquidazione.
Effetto del decreto direttoriale 5 novembre 2019
Per il biennio 2021-2022 gli incrementi della speranza di vita sono pari a zero: pertanto requisiti per pensione anticipata e di vecchiaia sono fissati, rispettivamente, a 42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini, e 67 anni per la vecchiaia, indipendentemente dalla data prospettica certificata.
Rideterminazione durata isopensione e contribuzione correlata
Per titolari di isopensione con decorrenza entro il 1° gennaio 2019 la durata dell'erogazione viene aggiornata in base ai nuovi requisiti: isopensione dovuta fino al raggiungimento di 67 anni o dei nuovi requisiti contributivi (42/43 anni e 3 mesi) e la contribuzione correlata è dovuta fino a tale maturazione.
Presentazione domande di pensione anticipata e continuità reddituale
I titolari possono chiedere il nuovo regime di pensione anticipata (decreto-legge 4/2019) con apposita dichiarazione. Le parti datoriali possono garantire la permanenza in esodo per domande presentate entro il mese successivo alla pubblicazione della circolare, evitando soluzione di continuità tra isopensione e pensione; la contribuzione correlata resta dovuta fino ai requisiti 42/43 anni e 3 mesi.
Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà
Per i titolari di assegni straordinari entro il 1° gennaio 2019 si attendono eventuali determinazioni dei Comitati amministratori. In assenza di determinazioni si conferma la facoltà del lavoratore di usufruire dell'assegno fino alla scadenza iniziale.
Gestione delle rate e recuperi
In caso di anticipo della scadenza le strutture territoriali inseriranno nel Portale delle prestazioni atipiche le rate di accompagnamento corrisposte durante la liquidazione della pensione; le somme non dovute e anticipate saranno restituite all'azienda esodante secondo le modalità ordinarie.
Comunicazioni e istruzioni operative
Le disposizioni si applicano a tutte le pensioni liquidate dopo la pubblicazione della circolare. INPS invierà comunicazioni ai soggetti interessati e fornirà con successivi messaggi istruzioni operative alle strutture territoriali per l'attuazione della disciplina.
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