L.R. Puglia 34/2008
Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Puglia servizi necroscopici, funebri, cimiteriali e di polizia mortuaria, definendo competenze di Regione, province e comuni, requisiti dell’attività funebre e regole per cremazione e dispersione delle ceneri. Prevede anche vincoli su localizzazione di cimiteri/crematori, gestione dei servizi pubblici e alcuni termini transitori, tra cui la separazione societaria entro il 30 giugno 2009 per i gestori che svolgono anche attività funebre.
Norme regionali su attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri in Puglia
Norme regionali su attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri
La legge disciplina, per la Regione Puglia, l’insieme dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria. L’obiettivo è garantire dignità, tutela degli utenti, uniformità delle prestazioni e rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, con specifiche regole su cremazione, dispersione delle ceneri e organizzazione dei servizi pubblici e privati.
Finalità, oggetto e definizioni
La disciplina riguarda il complesso dei servizi collegati alla gestione della persona defunta e delle ceneri, nonché le attività di polizia mortuaria. La legge chiarisce i principali concetti operativi, distinguendo tra:
- salma: corpo umano privo di funzioni vitali prima dell’accertamento di morte;
- cadavere: salma dopo l’accertamento di morte;
- ambito necroscopico: prestazioni obbligatorie rese da comune e servizio sanitario regionale, tra cui trasporto di indigenti, raccolta e trasporto su richiesta dell’autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, deposito di osservazione, obitorio, servizio mortuario sanitario e medicina necroscopica;
- ambito funebre: attività funebre e servizi delle strutture per il commiato; se svolto separatamente, rientra qui anche il trasporto di salma o cadavere diverso da quello necroscopico;
- ambito cimiteriale: attività connesse al demanio cimiteriale, operazioni cimiteriali, concessioni, cremazione e illuminazione votiva;
- ambito della polizia mortuaria: attività autorizzatorie, di vigilanza e controllo degli enti competenti.
Funzioni della Regione
La Regione esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e alta vigilanza, anche mediante direttive agli enti locali e alle aziende sanitarie. Può inoltre esercitare poteri sostitutivi rispetto agli atti di competenza degli enti locali previsti dalla legge. In materia economica, definisce d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali le tariffe del servizio pubblico di cremazione dei cadaveri, tenendo conto dei costi dei singoli impianti. Può anche approvare, sempre d’intesa con il Consiglio, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria e adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.
Funzioni delle province e programmazione dei crematori
Entro un anno dall’entrata in vigore della legge, le province devono valutare il fabbisogno di crematori nel proprio territorio, considerando popolazione residente, distanza chilometrica e libertà di scelta del cittadino tra sepoltura e cremazione. Sulla base di tale valutazione, e d’intesa con i comuni interessati, individuano la localizzazione dei nuovi impianti. È inoltre consentita la collaborazione con crematori situati in territori contigui per garantire accessibilità e fruibilità del servizio.
Nei crematori possono essere cremati, su richiesta:
- cadaveri;
- resti mortali;
- ossa;
- parti anatomiche riconoscibili.
La cremazione avviene, di regola, nel bacino di riferimento della programmazione provinciale; in relazione alla capacità di ricezione, i crematori possono comunque accogliere anche cadaveri provenienti da altri ambiti territoriali.
Compiti dei comuni: cimiteri, crematori e strutture di commiato
Ai comuni, singoli o associati, spetta la realizzazione di cimiteri e crematori. I cimiteri devono essere normalmente collocati ad almeno 200 metri dal centro abitato; entro tale fascia è vietata la costruzione di nuovi edifici, salva l’eventuale autorizzazione comunale all’ampliamento di edifici esistenti, sentita l’ASL competente.
In casi di reale necessità, il comune può approvare, sentita l’ASL:
- la costruzione di nuovi cimiteri;
- l’ampliamento di cimiteri esistenti;
- la costruzione di crematori;
- in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e nei centri abitati, la costruzione di strutture per il commiato e case funerarie.
I crematori devono essere realizzati all’interno di aree cimiteriali esistenti o di ampliamento; è vietato l’uso di crematori mobili. Ogni comune deve inoltre predisporre almeno una camera mortuaria con annessa struttura per il commiato, in uno dei cimiteri del territorio, per la custodia provvisoria delle salme in condizioni di sicurezza igienico-sanitaria, in attesa di sepoltura o cremazione. I regolamenti comunali disciplinano i piani cimiteriali e le regole per inumazione e tumulazione, nel rispetto della legge regionale.
Gestione dei servizi pubblici e rapporti con l’attività funebre
I comuni devono provvedere ai servizi e alle funzioni loro spettanti secondo la normativa statale e regionale, in particolare il d.p.r. 285/1990. La gestione dei servizi pubblici necroscopici e cimiteriali può avvenire in economia diretta oppure mediante altre forme previste dalla normativa sui servizi pubblici locali, purché sia garantito il soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e decoro.
Se il gestore dei servizi pubblici cimiteriali o necroscopici svolge anche attività funebre, è obbligatoria la separazione societaria entro il 30 giugno 2009, salvo l’eventuale scadenza originaria della gestione antecedente. Le gestioni non adeguate entro tale termine cessano alla scadenza del termine medesimo.
I servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate non possono essere affidati a soggetti che esercitano attività funebre, neppure tramite società controllate o collegate; le gestioni incompatibili cessano il 30 giugno 2009.
I comuni devono favorire l’accesso dei residenti alle informazioni sui servizi funerari pubblici e privati, con particolare attenzione ai profili economici e alle diverse pratiche funerarie previste dall’ordinamento. Possono inoltre assumere e organizzare attività e servizi accessori, come l’attività funebre o la gestione di strutture per il commiato, ma solo in concorso con altri soggetti imprenditoriali e fermo restando l’esercizio dei compiti obbligatori previsti dalla normativa.
Regime temporale e attualità della disciplina
La legge è strutturalmente ancora in vigore, ma contiene termini ormai storici, soprattutto quello del 30 giugno 2009 per l’adeguamento delle gestioni incompatibili e quello di un anno dall’entrata in vigore per la programmazione provinciale dei crematori. Tali previsioni hanno esaurito la loro funzione temporale, mentre la disciplina generale continua a regolare l’organizzazione funeraria e cimiteriale nella Regione Puglia.
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